Incarto n.
15.2023.109

Lugano

27 dicembre 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 agosto 2023 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dalla

 

 

PI 1,

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nelle summenzionate esecuzioni promosse dalla PI 1 nei confronti di RI 1, il 4 agosto 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

                                         Redditi

Debitore

fr.

    7'249.00

 

Totale

fr.

    7'249.00

 

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'200.00

 

Affitto

fr.                                

    1'230.00

 

Assicurazione malattia

fr.

       460.90

Ricominciato a pagare da agosto 2023

Pasti fuori domicilio

fr.

       211.00

 

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato

fr.                                

       274.00

Locarno – Riazzino

Contributi di mantenimento

fr.

       283.80

Paga cassa malati alla figlia PI 2 agli studi presso l’Università di __________

Altri

fr.

 

    1'300.00

Pagamento mensile alla moglie (in fase di divorzio senza convenzione) senza entrate

Altri

fr.

       600.00

Ipoteca casa di proprietà dove vive la moglie senza entrate

Altri

fr.

       300.00

Leasing – massimo consentito

Totale

fr.

    5'859.70

100%

 

                                         L’UE ha quindi pignorato presso il datore di lavoro dell’escusso, il Comune di __________, l’importo eccedente fr. 5'960.– (indicativamente fr. 1'389.– al mese) dal 4 agosto 2023.

 

                                  B.   Con ricorso dell’11 agosto 2023 RI 1 si aggrava contro il calcolo del minimo d’esistenza, chiedendo che venga rivisto e che l’eccedenza non superi fr. 450.– al mese.

 

                                  C.   Mediante osservazioni dell’11 ottobre 2023 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. La PI 1 è invece rimasta silente.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 agosto 2023 dall’UE, il ricorso presentato l’11 agosto 2023 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

 

                                         È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF). Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accer­tamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) oppure quando si tratta di circostanze ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro situazione personale (in particolare sul loro minimo esistenziale), specie se è fuori dal comune (DTF 123 III 328 consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.7 del 24 maggio 2023 consid. 3.1 con rinvii). Con il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR).

 

                                   3.   Nel caso in esame, il ricorrente si duole anzitutto che nel calcolo del minimo d’esistenza l’Ufficio non ha riconosciuto le spese di mantenimento della figlia PI 2 per gli studi che sta svolgendo pres­so l’università di __________. Al riguardo, rileva di aver prodotto il 4 agosto 2023 all’organo esecutivo i relativi documenti giustificativi.

 

                                3.1   Secondo il punto II/6 della Tabella, per i figli maggiorenni “agli stu­di” sono riconosciute le spese (di mantenimento e d’istruzione) fi­no alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure fino al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale). Tale principio trae origine dall’art. 277 cpv. 2 CC, secondo cui se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. La giurisprudenza ha avuto modo di pre­cisare al riguardo che l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne agli studi deve costituire una soluzione di equità tra quanto si può ragionevolmente esigere dai genitori, dato l’insieme delle circostanze, e quanto si può ragionevolmente pretendere dal figlio, nel senso ch’egli provveda alle sue necessità con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi (DTF 111 II 410, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.150/2005 dell’11 ottobre 2005, consid. 4.4.1; sentenza della CEF 15.2018.44 del 18 settembre 2018, consid. 5.1).

 

                                3.2   Nel caso in rassegna, il debitore ha dichiarato che sua figlia PI 2 (classe 2001) sta seguendo una formazione universitaria a __________, producendo copia degli estratti bancari da cui si evince il pagamento della retta (semestrale) di fr. 760.– a favore della “__________. Ora, secondo consolidata giu­risprudenza, il mantenimento dei figli maggiorenni che stanno assolvendo una formazione universitaria (“Hochschulstudium”, “Univer­sitätsstudium) non può essere considerato indispensabile ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 LEF (DTF 98 III 34 consid. 2; sentenza della CEF 15.2012.118 del 29 novembre 2012, pag. 2), sicché l’operato dell’Ufficio si rivela conforme alla legge, laddove non ha preso in considerazione le spese legate agli studi universitari della figlia maggiorenne di RI 1. Sotto questo profilo, il ricorso risulta dunque infondato.

 

                                   4.   L’insorgente domanda altresì di aggiornare le spese relative agli interessi ipotecari dell’abitazione di sua proprietà, ove vive la moglie, sostenendo che a partire dal maggio 2023 sono aumentati progressivamente dallo 0.94% al 2.50%, ovvero in concreto da fr. 600.– a fr. 1'560.–. A giustificazione di tale aumento, RI 1 si è limitato ad allegare al ricorso la conferma del pagamento di fr. 700.– eseguito il 10 agosto 2023 mediante bonifico bancario a favore della “Raiffeisen” di __________, ove ha indicato quale motivo del versamento “pagamento ipoteche arretrati acconto”.

 

                                4.1   Ora, il documento allegato non permette di determinare se il pagamento faccia riferimento agli interessi ipotecari correnti o, come lascerebbe intendere la causale ivi indicata, a eventuali debiti arretrati, che alla stregua di altri debiti non sono spese esistenziali computabili, fermo restando che l’escusso non ha in ogni caso dimostrato un aumento sino a fr. 1'560.–, come invece gli spettava (sopra consid. 2), come richiestogli in modo circostanziato nella richiesta di documenti del 21 giugno 2023 (“giustificativi di pagamento ipoteca casa di proprietà ultimi tre mesi”) e come ricordatogli nelle osservazioni al ricorso (onde “permettere un’eventuale revisione del calcolo del minimo vitale”, dopo la verifica che “effettivamente la moglie non percepisca alcun reddito di nessun genere”).

 

                                4.2   In mancanza di giustificativi chiari, non è dunque possibile computare l’aumento delle spese ipotecarie preteso dal ricorrente. An-che su questo punto il ricorso è pertanto privo di fondamento, fermo restando la facoltà per lui di domandare all’Ufficio una revisione del minimo d’esistenza nel senso dell’art. 93 cpv. 3 LEF per il futuro producendo tutta la documentazione attestante l’eventua­le aumento e pagamento effettivo degli interessi ipotecari correnti.

 

                                   5.   Da ultimo, RI 1 fa valere che nel minimo vitale non sono comprese altre spese ch’egli sopporta per il mantenimento del suo immobile, vale a dire “tasse, assicurazioni, spese elettriche e d’olio combustibile, ecc.” di circa fr. 500.– al mese. Sennonché, egli non ha presentato all’UE (malgrado l’invito contenuto nella richiesta di documenti del 21 giugno 2023), né allegato al ricorso alcun giustificativo di pagamento di siffatti pretesi ulteriori costi, ragione per cui non se ne può tenere conto nel minimo d’esistenza (sopra consid. 2 e 4). La sorte del ricorso è dunque segnata.

 

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.