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Incarto n. |
Lugano 2 gennaio 2024
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliera: |
Bertoni |
statuendo sul ricorso 27 novembre 2023 della
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RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il precetto esecutivo del 15 novembre 2022 e la comminatoria di fallimento emessa il 15 novembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
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PI 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________)
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preso atto che con decisione del 28 novembre 2023 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che il precetto esecutivo era stato notificato in modo irregolare dall’agente notificatore del Comune di Bellinzona e doveva pertanto essere considerato notificato con opposizione solo il 16 novembre 2023, quando ha ricevuto la comminatoria di fallimento;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmen-te le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; – .
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.