Incarto n.
15.2023.127

Lugano

3 aprile 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 dicembre 2023 di

 

 RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 29 novembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1, già in __________, ora d’ignota dimora

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   A favore del gruppo n. 3, composto di nove esecuzioni dirette contro PI 1, tra cui quella n. __________ promossa l’8 maggio 2023 da RI 1 sulla scorta dell’attestato di carenza di beni di fr. 17'903.10 rilasciato il 31 ottobre 2022 dalla sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione (UE) nell’esecuzione n. __________, il 23 ottobre 2023 l’UE ha proceduto al pignoramento di un credito dell’e­­scussa di fr. 79'891.30 nei confronti di tale __________. L’UE ha emesso il verbale di pignoramento il 29 novembre 2023.

 

                                  B.   Con ricorso del 13 dicembre 2023, RI 1 ha chiesto in via principale, previa produzione dell’incarto dell’UE relativo al pigno-ramento, di annullare il verbale di pignoramento, di allestirne uno nuovo includente il veicolo Audi S6 immatricolato __________, e in via sussidiaria di annullare il verbale di pignoramento e ordinare all’UE di effettuare accertamenti complementari sui beni potenzialmente pignorabili dell’escussa, in particolare sul veicolo appe­na menzionato.

 

                                  C.   Mediante osservazioni del 21 dicembre 2023, l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso, precisando di non aver notificato il ricorso all’escussa per osservazioni, siccome risulta d’ignota dimo­ra.

 

                                  D.   Con replica spontanea del 27 dicembre 2023, il ricorrente ha chiesto in via preliminare di trasmettergli una copia dell’incarto completo dell’UE e nel merito ha confermato le proprie conclusioni.

 

                                  E.   Il 2 gennaio 2024, il presidente della Camera ha informato il ricorrente che l’incarto dell’UE era a sua disposizione presso la cancelleria civile del Tribunale d’appello durante gli orari d’apertura degli sportelli.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 29 novembre 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   La Camera ha già risposto per scritto alla domanda di trasmissio­ne dell’incarto dell’UE.

 

                                   3.   Nel merito il ricorrente si duole che l’UE non abbia pignorato "l’auto di lusso Audi S6 con targa __________" guidata dall’escussa, ch’egli ave­va indicato nella domanda di proseguimento dell’esecuzione e che stima avere un valore di mercato di fr. 30'000.–.

 

                                3.1   Nelle sue osservazioni al ricorso l’UE assicura di aver proceduto a tutte le verifiche del caso, accertando con l’applicativo dell’Uffi­cio della circolazione del Canton Ticino che il veicolo citato dal ricorrente non risulta più immatricolato già dal 15 novembre 2022, ciò che per una svista non è stato menzionato sul verbale impugnato, che l’Ufficio controllo abitanti del Comune di Paradiso ha registrato la partenza dell’escussa per una destinazione ignota (probabilmen­te la Francia) il 5 dicembre 2022, ciò che ha comportato l’impossibilità d’interrogarla, segnatamente per quanto attiene al veicolo in questione, e che dalla consultazione degli applicativi ufficiali dispo­nibili non sono emersi altri beni pignorabili, se non il credito poi ef­fettivamente pignorato di cui l’UE è venuto a conoscenza in occasione dell’esecuzione di un sequestro a favore di un altro creditore (__________).

 

                                3.2   Nella replica spontanea il ricorrente rimprovera all’UE di non aver indicato se l’Ufficio della circolazione del Canton Ticino, dietro suo ordine, avrebbe adottato misure in occasione del deposito delle targhe il 15 novembre 2022, né se ha interpellato la persona che ha proceduto al deposito per sapere dove si trovava l’automobile in quel momento. Lamenta che l’UE non ha nemmeno menzionato le altre misure concrete predisposte per ritrovare il veicolo, quale una ricerca di nuova immatricolazione in un altro cantone svizzero. A suo giudizio, ciò non adempie ai requisiti d’investigazione necessarie stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale (non citata).

 

                                3.3   Il ricorrente pare perdere di vista che l’exmatricolazione è avvenu­ta già il 15 novembre 2022, ossia tra l’emissione dell’attestato di carenza di beni (il 31 ottobre 2022) e l’inoltro della sua domanda di proseguimento (dell’8 maggio 2023), vale a dire in un momento in cui non solo il veicolo non era pignorato, ma neppure era in corso una procedura esecutiva. Non erano quindi dati motivi per l’adozione di misure da parte dell’UE o dell’Ufficio della circolazione del Canton Ticino. Il ricorrente non fornisce poi indizi che permettano di pensare che il veicolo si troverebbe ancora in Svizzera né, invero, che l’escussa ne sia la proprietaria (egli ha scritto unicamen­te ch’ella lo “guida”). Sembra invece piuttosto verosimile ch’ella lo abbia portato con sé all’estero nel dicembre 2022. Ad ogni modo, l’ufficio d’esecuzione non è tenuto a ricercare autonomamente be­ni pignorabili del debitore se non sussistono indizi della loro esistenza e della possibilità di realizzarli, specie se, come nel caso in esame, l’escusso non li ha indicati in occasione del suo interrogatorio e l’escutente non ha impugnato il verbale di pignoramento poi sfociato in un attestato di carenza di beni (sentenza del Tribunale federale 5A_146/2018 del 5 novembre 2018 consid. 3.5.2; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 13 ad art. 91 LEF). Certo, l’ufficio dovrebbe effettuare le necessarie indagini pres­so il terzo che detiene beni del debitore (DTF 132 III 281 consid. 2.1 e 129 III 239 consid. 1), ma ciò presuppone che l’identità del terzo gli sia nota. Nella fattispecie neppure il ricorrente menziona il nome del terzo e a ben vedere neppure allega che il veicolo sia detenuto da un terzo, anzi ha affermato che lo guidava l’escussa. La censura risulta pertanto infondata.

                                3.4   Sempre nella replica spontanea il ricorrente si duole anche del­l’assenza di ricerche del luogo di domicilio attuale della debitrice presso "altri comuni svizzeri" o “le autorità francesi”. Non fornisce però alcun indizio suscettibile d’indirizzare le ricerche, dimentican­do che incombe in linea di principio all’escutente fornire all’ufficio d’esecuzione le informazioni necessarie sul luogo di residenza del debitore (cfr. art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_580/2016 del 30 novembre 2016 consid. 3). Anche su questo punto il ricorso si rileva infondato. Indagini in Francia sarebbero del resto inutili, poiché se è la destinazione dell’escusso, l’esecu­zione non potrebbe più essere proseguita in Svizzera, giacché il trasloco sarebbe avvenuto prima della notificazione dell’avviso di pignoramento (art. 53 LEF a contrario).

 

                                   4.   Stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno alla controparte e neppure il ricorso.

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione all’avv.     .

 

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’ese­cuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.