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Incarti n. 15.2023.132 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 14 e 21 dicembre 2023 di
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RI 1 RI 2, __________ (patrocinati dall’avv. PA 1, __________
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 29 novembre e l’11 dicembre 2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse in via solidale nei confronti dei ricorrenti da
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PI 1, __________
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ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 29 novembre e l’11 dicembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 ha escusso i conviventi RI 1 e RI 2 per l’incasso da ognuno di loro in via solidale di fr. 49'284.50 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2017 (indicando quale causa del credito: “Truffa PI 2 Precetto n. __________2”) e fr. 50'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2017 (per “Risarcimento danno morali e materiali” oltre a, nel secondo precetto, “+ spese Avv.”). Entrambi gli escussi hanno interposto opposizione alla rispettiva esecuzione.
B. Con due ricorsi del 14 e 21 dicembre 2023, di contenuto in gran parte identico, RI 1 e RI 2 chiedono in via preliminare di far ordine all’UE di riconsiderare “il provvedimento impugnato”, ossia il precetto esecutivo emesso nei rispettivi confronti, e, in caso di mancata riconsiderazione, di ordinarne la cancellazione provvisoria “nelle more” della decisione sui ricorsi, e in via principale di accertare la nullità della domanda d’esecuzione e del precetto esecutivo che li concernono nonché la loro immediata “cancellazione”, protestate in ogni ipotesi tasse, spese e ripetibili.
C. Con osservazioni del 29 dicembre 2023 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si è riconfermato nel proprio operato. Con repliche spontanee del 22 gennaio 2024 i ricorrenti hanno confermato le loro conclusioni.
Considerando
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati emessi il 29 novembre e l’11 dicembre 2023 dall’UE, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
Vertendo su precetti esecutivi che riguardano la stessa pretesa fatta valere in via solidale, le due procedure in oggetto, relative a ricorsi motivati in modo a grandi linee analogo, possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. In via principale i ricorrenti sostengono che i precetti esecutivi sono manifestamente abusivi per più motivi e ne chiedono la cancellazione per non rovinare la propria reputazione. Essi rilevano che il precetto esecutivo n. __________2 indicato nella causale dei precetti oggetto dei ricorsi riguarda solo RI 2, ma che l’escutente non ne è PI 1 bensì PI 2, e finora egli non ha mai comunicato l’avvenuta cessione del credito in questione, sicché non ha alcun titolo per richiederne il pagamento. RI 1 precisa che la sua estraneità a tale pretesa è già stata confermata in una convenzione del 17 settembre 2012 firmata da PI 2 e RI 2 e sancita da questa Camera in una decisione del 5 agosto 2014, in cui la sua opposizione a un’esecuzione avviata da PI 2 è stata mantenuta. Secondo la ricorrente, l’escutente usa lo strumento dell’e-secuzione per colpire la sua reputazione professionale, avendo lei chiesto l’iscrizione all’albo dei fiduciari. I ricorrenti reputano di “so-lare evidenza” che il comportamento dell’escutente nulla abbia a che vedere con l’incasso del credito, ma punti solo ed esclusivamente a gettare fango sulla loro reputazione al solo scopo di portare avanti non si capisce quale battaglia personale contro RI 2. A detta dei ricorrenti, anche se l’escutente dovesse produrre in questa procedura la cessione della pretesa di PI 2, il precetto esecutivo contro la ricorrente sarebbe da considerare un venire contra factum proprium alla luce dell’accordo del 2012, mentre nei confronti del ricorrente la sostituzione dell’asserito creditore non sarebbe opponibile poiché la cessione non gli è stata notificata.
Nelle sue osservazioni ai ricorsi, PI 1 pretende di essere stato complice inconsapevole della truffa architettata da RI 2 nei confronti di PI 2 facendosi passare quale amministratore fiduciario della ditta __________ della compagna, RI 1. Allega di essere stato punito come complice (inconsapevole) di tale truffa e di essersi visto notificare un precetto esecutivo da PI 2 per il maltolto che il ricorrente si era impegnato a restituire con convenzione transattiva del 17 settembre 2012. Rimprovera alla ricorrente di non essersi informata meglio sull’operato del compagno quale amministratore della sua ditta e sulla provenienza dei soldi serviti per la ristrutturazione della sua casa, sapendo ch’egli non lavorava. Secondo lui, la ricorrente avrebbe dovuto denunciare la truffa perpetrata nei confronti suoi e di PI 2. Scrive di voler denunciare i ricorrenti per aver prodotto un documento falso nella procedura davanti alla CEF, in cui è stato menzionato come un avvocato rappresentante della ditta della ricorrente, la quale si riconosceva debitrice di PI 2. Chiede che il precetto esecutivo n. __________2 venga cancellato e che gli venga riconosciuto “il danno sia penale, che finanziario, morale ecc. …”
Nelle proprie osservazioni l’UE chiede la reiezione dei ricorsi, ritenendo che le loro censure riguardano esclusivamente il merito dei crediti posti in esecuzione, questione che esula dalla sua competenza.
Nella sua replica spontanea RI 1 ribadisce la tesi secondo cui PI 1 si sarebbe macchiato di un venire contra factum proprium, mentre RI 2 rileva come sia lo stesso escutente a dichiarare di voler usare lo strumento dell’esecuzione non per l’escussione di un credito, bensì quale “legge del taglione” per farsi cancellare il precetto esecutivo n. __________2 e ripulire la fedina penale.
3. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (DTF 125 III 149 consid. 2/a; 113 III 2 consid. 2/b; sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 481 consid. 2.3.1, pag. 483). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (DTF 115 III 18 consid. 3/b; sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2;). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (già citata DTF 115 III 18 consid. 3/b e 3/c).
3.1 Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 2 consid. 2/b, pag. 4, e 102 III 1 consid. 1/b, pag. 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, già citata DTF 140 III 481 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; già citata 15.2021.108 consid. 3.1).
3.2 L’ufficio d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF). Dal 1° gennaio 2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono dar prova in questo genere di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio 2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c, consid. 3.2), che permette all’escusso di bloccare gli effetti negativi del precetto esecutivo in modo relativamente semplice e veloce (già citata 15.2021.108 consid. 3.2 e il rinvio).
3.3 Nella fattispecie, contrariamente a quanto allegano i ricorrenti, PI 1 non si professa cessionario delle pretese di PI 2 nei confronti del ricorrente, ma chiede che gli venga riconosciuto “il danno sia penale, che finanziario, morale ecc. …” derivante dalle conseguenze per lui della “truffa” commessa dal ricorrente a danno di PI 2 per il tramite della ditta della compagna, e più precisamente l’importo (di fr. 49'284.50) dell’attestato di carenza di beni n. __________2 ottenuto da PI 2 a carico suo (doc. 1) facendo valere il rimborso di € 45'000.– a lei riconosciuto da RI 2 (doc. 2), oltre a un risarcimento per danni morali e materiali di fr. 50'000.–, segnatamente per essere stato condannato in base agli stessi fatti per tentativo di truffa, a suo dire inconsapevole. Lo scopo dichiarato dall’escutente è pertanto l’incasso di quelle due pretese. Che siano fondate è una questione, sostanziale, che non rientra nella competenza né dell’UE, né della Camera.
3.4 Ad ogni modo, stante la giustificazione data da PI 1 alle pretese da lui poste in esecuzione, l’inesistenza di una cessione del credito di PI 2 è senza rilievo. Ne segue che anche la censura della ricorrente fondata su un preteso venire contra factum proprium dell’escutente cade ne vuoto, siccome la convenzione transattiva del 17 settembre 2012 firmata da PI 2 e RI 2 (doc. D), che constata l’estraneità di RI 1 alla fattispecie, non è opponibile a PI 1. Non si giunge a un’altra conclusione neppure in base alla sentenza 14.2014.63 emessa il 5 agosto 2014 da questa Camera (doc. C), poiché è una decisione di rigetto dell’opposizione, che per natura non può accertare l’estraneità della ricorrente, e difatti si limita ad appurare che il riconoscimento di debito firmato da RI 2 e dall’“avv.” PI 1 a favore di PI 2 per conto di una ditta con un nome simile (“studio Fiduciario CS consulting Swiss”), ma non identico a quella di RI 1, non adempie ai requisiti dell’art. 82 cpv. 1 LEF e non è attribuibile a quest’ultima in mancanza di prova di un rapporto di rappresentanza con i firmatari (consid. 6.2 e 6.4). Determinante per il giudizio odierno, comunque sia, è che PI 1 ha chiarito di voler procedere anche contro la ricorrente, che tiene corresponsabile dei danni di cui chiede il risarcimento. Non ci si trova pertanto in un caso in cui l’escutente ammette di non procedere nei confronti del vero debitore (v. sopra consid. 3.1).
3.5 Non può infine essere seguito il ricorrente laddove, nella replica spontanea, asserisce che è lo stesso escutente ad aver dichiarato nelle osservazioni al ricorso di voler usare lo strumento dell’esecuzione non per l’escussione di un credito, bensì quale “legge del taglione” per farsi cancellare il precetto esecutivo n. __________2 e ripulire la fedina penale. Non si disconosce che PI 1 abbia espresso anche questi scopi, ma non risulta che intenda raggiungerli per mezzo dei precetti esecutivi impugnati. Ha infatti dichiarato di voler denunciare penalmente i ricorrenti per la truffa per la quale ritiene di essere stato ingiustamente condannato. Quanto all’annullamento del precetto esecutivo n. __________2, non è nel potere dei ricorrenti di acconsentirvi, siccome non sono escutenti, ma PI 1 potrebbe ottenerlo se grazie all’incasso da loro della pretesa di 49'284.50 posta in esecuzione estinguesse l’esecuzione in questione.
3.6 Ambedue i ricorsi vanno pertanto respinti. Diventa così senza oggetto la conclusione preliminare dei ricorrenti volta a far ordine all’UE di riconsiderare i precetti esecutivi impugnati, e, in caso di mancata riconsiderazione, di ordinarne la cancellazione provvisoria “nelle more” della decisione sui ricorsi. È del resto ovviamente insostenibile, siccome la riconsiderazione è una facoltà che spetta esclusivamente all’Ufficio (art. 17 cpv. 4 LEF), sicché non può essergli imposta dall’autorità di vigilanza, la quale deve semmai essa stessa riformare o annullare il provvedimento impugnato.
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai ricorsi di RI 1 e RI 2 sono congiunte.
2. Il ricorso di RI 1 (inc. 15.2023.129) è respinto.
3. Il ricorso di RI 2 (inc. 15.2023.132) è respinto.
4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.