Incarto n.
15.2023.131

Lugano

8 aprile 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 18 dicembre 2023 di

 

 

 RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 12 dicembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

 

 

PI 1,

(patrocinata dall’avv. dott. PA 2, )

 

preso atto che con decisione del 21 dicembre 2023 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che RI 1 non è iscritta nel registro di commercio in una delle qualità previste dall’art. 39 cpv. 1 LEF;

 

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

 

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugna­to fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

 

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmen­te le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.