|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano 8 aprile 2024
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
cancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 18 dicembre 2023 di
|
|
RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
|
|
|
contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 12 dicembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
|
|
PI 1, (patrocinata dall’avv. dott. PA 2, )
|
preso atto che con decisione del 21 dicembre 2023 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che RI 1 non è iscritta nel registro di commercio in una delle qualità previste dall’art. 39 cpv. 1 LEF;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
|
|
– ; – .
|
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.