RI 1

 

 

Incarto n.
15.2023.134

Lugano

2 gennaio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo sul ricorso 22 dicembre 2023 di

 

 

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario emesso l’11 dicembre 2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________ (gruppo n. 3) promosse nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

 

preso atto che con scritto del 28 dicembre 2023 RI 1 ha ritirato il ricorso dopo che l’Ufficio aveva rettificato il calcolo del minimo esistenziale impugnato, adeguando l’importo del premio dell’assicurazione malattia del coniuge al 2024, e fornito le spiegazioni richieste;

 

considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24c LPR);

 

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.