Incarto n.
15.2023.13

Lugano

25 maggio 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 febbraio 2023 di

 

 RI 1 

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, relativo alle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________ (gruppo n. 21) e __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (gruppo n. 22) promosse nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1,

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

PI 4,

(rappresentato dall’ )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nelle summenzionate esecuzioni promosse dalla PI 1, dalla Confederazione Svizzera, dallo Stato del Cantone Ticino e dal Comune PI 4 nei confronti di RI 1, il 31 gennaio 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

                                         Redditi

Debitore

fr.

    2'239.55

Indennità di disoccupazione

Totale

fr.

    2'239.55

 

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

      850.00

Convive con la signora PI 5

Affitto

fr.

       800.00

Affitto CHF 1600.00 (convive con la signora PI 5)

Ricerca d’impiego­

fr.

       100.00

 

Totale

fr.

    1'750.00

 

 

                                         L’UE ha quindi pignorato presso la Cassa disoccupazione PI 6 l’importo eccedente fr. 1'750.– (indicativamente fr. 489.55) sempre dal 31 gennaio 2023.

 

                                  B.   Con ricorso del 10 febbraio 2023 RI 1 s’aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo in sostanza di computare nel suo minimo d’esistenza altre spese e di aumentare l’im­­porto di base.

 

                                  C.   Nelle sue osservazioni del 14 febbraio 2023 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 31 gennaio 2023 dall’UE, il ricorso presentato il 10 febbraio 2023 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­­ficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

 

                                         È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF). Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accer­tamento dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse oppure quando si tratta di circostanze ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro situazione personale (in particolare sul loro minimo esistenziale), specie se è fuori dal comune (DTF 123 III 329 consid. 3). La parte che si prevale di un fatto deve sopportare le conseguenze della mancata prova dello stesso (sentenza della CEF 15.2022.26 del 16 marzo 2022, consid. 2 e i rinvii).

 

                                   3.   Il ricorrente rimprovera anzitutto all’UE di non aver computato i premi di cassa malati di fr. 570.– al mese né i contributi di mantenimento di almeno fr. 400.– mensili a favore dei suoi figli. Sennonché, come rileva a ragione l’Ufficio nelle proprie osservazioni, l’in­­sorgente non ha prodotto alcun documento a giustificazione di siffatte spese. In particolare, non ha consegnato all’Ufficio né allegato al ricorso la “convenzione alimentare redatta da un giudice”, cui accenna nel gravame e che, a suo dire, stabilisce i contributi di mantenimento per i suoi figli e nemmeno ne ha dimostrato l’ef­­fettivo pagamento, sicché non se ne può tenere conto nel calcolo del minimo esistenziale (sopra consid. 2 i.f.). In mancanza di giustificativi, lo stesso discorso vale per i premi di cassa malati obbligatoria, fermo restando che con e-mail del 31 gennaio 2023 la PI 1, cassa malati dell’escusso, ha confermato ch’egli non paga i premi correnti, circostanza rimasta incontestata. Su tali punti il ricorso si rivela pertanto infondato.

 

                                   4.   RI 1 lamenta inoltre che secondo i calcoli dell’or­­gano esecutivo, egli sarebbe tenuto a “vivere con uno spillatico di fr. 850.–”, mediante il quale dovrebbe non solo pagare le spese relative alla cassa malati e ai contributi alimentari, ma anche provvedere al suo sostentamento. A suo parere, seguendo il ragionamento dell’Ufficio, egli si troverebbe così a dover vivere “con un importo finanziario inferiore rispetto a quanto definito come minimo vi-tale per le persone a beneficio di prestazioni di sostegno sociale. Anche tale censura cade tuttavia nel vuoto, giacché la base mensile di fr. 850.– è destinata a coprire solo le spese di mantenimento dell’escusso (Tabella, ad I) e non i premi della cassa malati e i contributi alimentari ai figli, che non sono stati presi in considerazione poiché il ricorrente non ha provato il loro regolare pagamento (sopra consid. 3).

 

                                         Per quanto attiene all’importo di base computato nella decisione impugnata, l’UE ha accertato che l’escusso convive con PI 5, ch’essi non hanno figli in comune e dispongono entrambi di un reddito sufficiente a pagare la metà delle spese comuni, circostanze che il ricorrente non ha contestato, sicché l’Ufficio ha rettamente stabilito in fr. 850.– il minimo di base (ovvero la metà dell’importo di fr. 1'700.– previsto per coniugi, due persone che vivono in regime di unione domestica registrata o per una coppia con figli in comune [v. Tabella, punto I/3 e I i.f.]), conformemente alla giurisprudenza, secondo cui l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di regola alla metà di quello previsto per coniugi (DTF 130 III 767 consid. 2.2), nella misura in cui il convivente sia in grado di far fronte con i propri redditi all’altra metà delle spese comuni (sentenza della CEF 15.2014.48 del 25 luglio 2014, consid. 3.1), ciò che è il caso nella fattispecie. Del resto, è proprio nel solco di tale giurisprudenza che l’Ufficio ha riconosciuto all’escusso soltanto la metà delle spese di locazione a suo carico (fr. 800.– anziché fr. 1'600.–), posta ch’egli non ha criticato. La sorte del ricorso è dunque segnata.

 

                                   5.   Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle controparti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).

 

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a    .

 

 

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.