Incarto n.
15.2023.18

Lugano

6 luglio 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo sul ricorso 3 marzo 2023 della

 

 

RI 1,

 

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 15 febbraio 2023 dal Pretore del Distretto di Bellinzona su istanza della ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1, RO –

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   PI 1 è domiciliata in Romania con il marito PI 2 e il figlio nato dalla loro unione, PI 3, nato nel 2010. È titolare di un permesso per frontalieri in Ticino e dimora in una camera presso il __________ di __________, dove svolge l’attività di escort. Il marito non esercita alcun’attività lucrativa.

 

                                  B.   Su istanza della RI 1, (in seguito RI 1), il 15 febbraio 2023 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha decretato il sequestro, presso il citato motel, “del reddito salariale percepito” da PI 1 fi­no a concorrenza di fr. 19'945.60.

                                  C.   In esecuzione del sequestro, il 23 febbraio 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha verbalizzato il seguente calcolo:

                                         Redditi

Debitrice

fr.

    6'500.00

 

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base (debitrice e marito)

fr.

    1'530.00

Minimo base del marito ridotto del 20% poiché domiciliato e residente all’estero e dunque adeguato in funzione al costo della vita nel paese in cui abita

Supplemento figli con più di 10 anni

fr.                                

       480.00

Minimo base del figlio ridotto del 20% poiché domiciliato e residente all’estero e dunque adeguato in funzione al costo della vita nel paese in cui abita

Affitto (debitrice)

fr.

    4'500.00

CHF 150.00 per giorno di cui CHF 110.00 per la stanza e CHF 40.00 per le imposte

Pasti consumati fuori domicilio (debitrice)

fr.                                

       211.00

La stanza non è adibita a cucina

Totale

fr.

    6'721.00

 

 

                                         L’UE ha pertanto dichiarato impignorabile il reddito di PI 1, in quanto inferiore al suo minimo d’esistenza.

 

                                  D.   Con ricorso del 3 marzo 2023, la RI 1 ha chiesto, in via principale, di riformare il decreto (recte: il verbale) di sequestro e in via subordinata di annullarlo e di far ordine all’Ufficio di ricalcolare il minimo d’esistenza di PI 1, in entrambi i casi computando come minimo esistenziale totale fr. 3'252.50 anziché fr. 6'721.–, protestate tasse, spese e ripetibili.

 

                                  E.   PI 1 ha preso posizione il 15 marzo 2023, sen­za presentare conclusioni esplicite. Nelle sue osservazioni del 3 aprile 2023, l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 23 febbraio 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessa-rio al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­ficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

 

                                   3.   La RI 1 pretende che le voci “Minimo di base per PI 2 e “Supplemento figli con più di 10 anni” per il figlio vengano ridotte non solo del 20% rispetto all’ordinario, bensì del 65%, siccome (nel 2021) l’indice del livello dei prezzi in Svizzera era di 154.4 punti, mentre in Romania, dove vivono marito e figlio del–l’escussa, era di 54.5 punti; in concreto, quantifica le due voci in fr. 552.50 e fr. 390.–, donde un minimo di base per tutti e tre i mem­bri della famiglia di fr. 1'402.50 (fr. 850.– + fr. 552.50 + fr. 390.–).

 

                                         L’UE ammette che il costo della vita in Romania è inferiore a quel­lo dell’Unione europea, come risulta dal sito Internet “www.numbeo.com”, ma asserisce che, non riuscendo a ottenere tutte le informazioni relative ai costi di mantenimento del marito e del figlio, e facendo uso del suo potere di apprezzamento, ha applicato una riduzione inferiore.

 

                                3.1   Al n. I della Tabella la Camera ha stabilito che se il debitore è domiciliato o dimora all’estero e il costo della vita nel paese di domicilio o dimora è più basso rispetto a quello in Svizzera, la base mensile va ridotta proporzionalmente, e ha indicato quali fonti per il confronto i siti internet “www.numbeo.com” e “www.oecd.org”. A un nuovo esame della questione eseguito in base al caso concre­to, risulta più indicato, come proposto dalla ricorrente, riferirsi per i paesi europei (e la Turchia) agl’indici del livello dei prezzi rilevati dall’Ufficio federale di statistica (UST), o meglio dall’EUROSTAT (pubblicati sulla pagina Internet dell’UST www.bfs.amin.ch/bfs/it/ho-me/statistiche/prezzi/raffronti-internationali-prezzi/indici-livello-prezzi. html) anziché ai dati presenti sul sito numbeo.com, le cui informazioni sono frutto di comunicazioni spontanee delle persone che vi-vono negli Stati confrontati e quindi non sono sottoposte al controllo di un’istituzione pubblica, quali l’UST o l’EUROSTAT, sicché offrono minori garanzie di attendibilità. Il Tribunale federale si riferisce anche agl’indici dell’UST per l’accertamento del fabbisogno del creditore di contributi di mantenimento del diritto di famiglia quando egli o il debitore è domiciliato all’estero (sentenza 5A_684/ 2022 del 27 febbraio 2023 consid. 2.4.2). Per altri Stati ci si potrà riferire ai “Price level indices” dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) (https://data.oecd.org/price/ price-level-indices.htm).

 

                                3.2   Gl’indici del livello dei prezzi (ILP) servono a confrontare il livello dei prezzi praticati in uno Stato con il livello dei prezzi praticati in un altro Stato o in un gruppo di Stati (ad es. l’Unione europea); in sostanza, dagl’ILP si può desumere quanto la vita costa più (o meno) in uno Stato rispetto a un altro. Gl’ILP sono utili in particolare quando si tratta di adeguare l’importo di un contributo di mantenimento o di un salario, da pagare a una persona dimorante all’estero, al costo della vita del luogo in cui ella dimora. Concretamente, se si vuole adeguare il salario di una persona che per lavoro sarà trasferita dall’Italia alla Svizzera, si prende l’importo del suo salario attuale (percepito in Italia), lo si divide per l’ILP in Italia e lo si moltiplica per l’ILP in Svizzera (tratto dalla pagina Internet dell’UST www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/prezzi/raffronti-internationali-prezzi/indici-livello-prezzi.html). Tra i diversi ILP rilevati quello più idoneo a stabilire l’equivalente del minimo esistenziale di base nello Stato estero di domicilio o residenza è l’indice del consumo individuale effettivo (ICIE), che prende in considerazione solo i prezzi dei beni di consumo delle economie domestiche, esclusi gli oneri sociali e le imposte. Gli oneri sociali sono infatti conteggiati a parte quale supplemento (DTF 134 III 325 consid. 3; sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022, consid. 6), mentre le imposte non sono affatto computabili (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii; sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022, consid. 5.1; Tabella, n. III).

 

                                3.3   Orbene, poiché nel 2021 in Svizzera l’ICIE era di 177 punti, mentre in Romania era di 49 punti, il livello dei prezzi in Romania era pari al 27.7% di quello svizzero (49÷177), sicché i minimi di base del marito e del figlio sarebbero dovuti essere ridotti dell’82,3% secondo i dati del 2021. Nel 2022, andrebbe però tenuto conto della differenza di rincaro tra la Svizzera e la Romania, dell’11% (cfr. https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2022 &locations=RO-CH&start=2022&view=bar), che restringerebbe nella stessa proporzione lo scarto tra i prezzi svizzeri e rumeni. La RI 1 si è tuttavia fondata sugl’ILP relativi al prodotto interno lordo e ha chiesto di ridurre i minimi di base per marito e figlio del 65% invece che solo del 20% come deciso dall’UE. La Camera è vincolata da tale conclusione (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF e 22 LPR), sicché non è necessario verificare se la riduzione potrebbe essere superiore a quanto richiesto dalla ricorrente.

 

                                3.4   L’UE ha computato un unico importo di fr. 1'530.– mensili per l’e­scussa e per il marito, pari al “Minimo di base” per i coniugi di fr. 1'700.– ridotto del 20%. L’importo in questione (Tabella n. I/3) riguarda però il caso in cui due coniugi o concubini vivono insieme nello stesso alloggio e tiene conto del risparmio che permette la vita in comune (economia di scala) rispetto al costo di due economie domestiche separate (di fr. 1'200.– x 2 = fr. 2'400.–) (DTF 76 III 6 segg.; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24 ad art. 93 LEF; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 90-91 ad art. 93 LEF). Poiché l’errore dell’UE è suscettibile di ledere manifestamente il minimo di esistenza dell’escussa e della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile, la correzione va eseguita d’ufficio (cfr. DTF 110 III 32; sentenza della CEF 15.2012.54 del 6 giugno 2012, consid. 1; Vonder Mühll, op. cit., n. 66 ad art. 93) nonostante il divieto della reformatio in peius stabilito all’art. 22 LPR.

 

                                3.5   Nel caso in esame, non è contestato che PI 1 e PI 2 conducano vite separate. Vanno pertanto computati fr. 1'200.– per la moglie e fr. 420.– (35% di fr. 1'200.–) per il marito, oltre a fr. 210.– (35% di fr. 600.–) per il figlio, ovvero complessivamente fr. 1'830.– in luogo dei fr. 2'010.– computati dall’UE e i fr. 1'792.50 fatti valere dalla ricorrente, in base però a un errore di calcolo (riduzione del 35% anziché del 65% dei minimi del marito e del figlio).

 

                                3.6   Non si disconosce che, come rilevato dall’UE nelle sue osservazioni, al minimo di base del marito e del figlio andrebbe verosimilmente aggiunto almeno il costo delle spese abitative, ma è principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese (indispensabili) il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93). Spettava pertanto all’escussa produrre le prove del pagamento delle spese riferite all’abitazione della famiglia in Romania e non all’Ufficio aumentare (o non ridurre) in modo forfettario le basi mensili del marito e del figlio.

 

                                   4.   Circa la voce “Affitto”, la RI 1 afferma che, in quanto indipendente, la debitrice non è costretta a lavorare nella camera pres­-so il __________, ma le sarebbe possibile trovare in Ticino un appartamento intero, dotato di cucina, anche per meno di fr. 1'300.– mensili. Chiede che tale voce sia ridotta da fr. 4'500.– a fr. 1'300.–.

 

                                         PI 1 asserisce invece che le è impossibile trovare un alloggio diverso da una camera in un postribolo per esercitarvi l’attività di escort. Precisa che l’affitto della camera, in cui vive e lavora, è di fr. 3'300.– al mese e che in più, per legge, deve pagare giornalmente tasse di fr. 25.– e l’IVA di fr. 15.– (quest’ultima calcolata su un reddito ipotetico di fr. 250.– al giorno), incassate direttamente dal gerente del postribolo. Precisa inoltre che nel 2022 ha svolto la sua attività per soli 183 giorni.

 

                                         Quale spesa giornaliera per l’affitto della camera, l’UE rileva di aver computato fr. 150.– (di cui fr. 25.– per l’imposta forfettaria e fr. 15.– per l’IVA). Ritenuto che per esercitare la sua attività l’e­scussa necessita di un locale in una zona non destinata in maniera preponderante all’abitazione, ovvero discosto (art. 3 lett. b LProst), l’UE ritiene che l’escussa molto difficilmente potrebbe trovare un’alternativa adeguata alla camera presso il __________.

 

                                4.1   Poiché PI 1, oltreché viverci, lavora anche nella camera presso il __________, la spesa per l’alloggio serve anche al conseguimento del reddito e pertanto così va trattata.

 

                                4.2   Secondo la giurisprudenza (DTF 112 III 20 consid. 2/b) e la dottrina (Vonder Mühll, op. cit., n. 5 ad art. 93; Ochsner, op. cit., n. 163 ad art. 93), il reddito di un indipendente può essere pignorato o sequestrato solo dopo detrazione delle spese necessarie per conseguirlo. In particolare le spese di locazione di un locale commerciale indispensabile alla sua attività professionale, qualora es­sa sia razionale e concorrenziale, sono da considerare necessarie ai sensi dell’art. 93 LEF (DTF 112 III 22 consid. 4; sentenza della CEF 15.2005.139 del 21 giugno 2006 consid. 3/d), poiché l’escutente stesso ha ovviamente anche interesse a che l’escusso pos­sa conseguire redditi pignorabili.

 

                                4.3   Contrariamente a quanto afferma la RI 1, una escort non può esercitare la propria attività dove le aggrada. L’art. 3 cpv. 3 della legge sull’esercizio della prostituzione (LProst, RL 550.500) la vieta infatti nelle zone che il piano regolatore destina in misura preponderante all’abitazione, ciò che notoriamente riduce di molto il territorio comunale disponibile. In linea di massima incombe al creditore, e non al debitore, fornire qualche opzione concreta me­no cara (Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93).

 

                             4.3.1   Nella fattispecie la RI 1 non ha indicato alcun appartamento con una pigione di fr. 1'300.– in cui l’escussa potrebbe esercitare in modo legale la prostituzione. Non allega d’altronde che la sistemazione attuale di PI 1 non sia economica-mente razionale. Ad ogni modo, il reddito di fr. 6'500.– computato dall’UE è nettamente superiore alla spesa riconosciutale per conseguirlo (fr. 4'500.–). La censura della ricorrente risulta quindi infondata.

 

                             4.3.2   Che l’escussa paghi effettivamente fr. 4'500.– mensili per la locazione della camera è tuttavia dubbio. Ella stessa allega nelle osservazioni al ricorso che la pigione mensile è di fr. 3'300.– e ha prodotto all’UE tre ricevute emesse dalla __________, che verosimilmente è la società che gestisce il postribolo: la prima riferita a gennaio 2023 indica un pagamento, per il periodo “dal 30.01.23-31.1.23”, di fr. 220.– per la camera, fr. 50.– per l’imposta forfettaria e fr. 30.– per l’IVA, ossia fr. 300.– complessivi; la seconda relativa a febbraio 2023 menziona, per 22 giorni di quel mese, un versamento di fr. 3'300.– complessivi (22 x fr. 150.–); infine, la terza riferita a marzo 2023 indica, per 6 giorni di quel mese, un pagamento di fr. 900.– complessivi (6 x 150.–). Ora, se si evince effettivamente dalle tre fatture un costo giornaliero di fr. 150.– come computato dall’UE (fr. 110.– per la camera, fr. 25.– per l’imposta forfettaria e fr. 15.– per l’IVA), esso non risulta essere prelevato per 30 giorni al mese come indicato nella decisione impugnata, bensì, apparentemente, solo per i giorni in cui l’escussa ha avuto clienti. Lo stesso UE ammette del resto nelle osservazioni che le spese di locazione, come i redditi, sono variabili. Per quanto attiene ai giorni non lavorati, non è tuttavia dato di sapere se essi sono considerati giorni di riposo settimanale e di vacanza gratuiti oppure se l’escussa è tenuta a pagare un altro forfait, ad esempio di fr. 3'300.– mensili come da lei allegato, cui andrebbe dedotto quanto da pagare per i giorni lavorati. Ne segue che l’incarto va retrocesso all’UE perché accerti più precisamente i costi di locazione della camera, secondo le indicazioni date in seguito in merito alla questione, legata, dei redditi dell’escussa (sotto consid. 7.2).

 

                                   5.   Sempre per il motivo che la debitrice potrebbe trovare un appartamento con cucina (a meno di fr. 4'500.– al mese), la RI 1 postula lo stralcio della voce “Pasti consumati fuori domicilio”.

 

                                         Come già rilevato, però, PI 1 non ha una reale scelta quanto all’alloggio in cui esercitare la prostituzione (sopra consid. 4.3). Non è d’altronde contestato che la camera attualmen­te locata dall’escussa non ha in dotazione una cucina. Non è quin­di criticabile il supplemento contestato. Anzi, ci si potrebbe chie-dere se esso non dovrebbe essere riconosciuto per due pasti al giorno anziché uno, ma si può prescindere dal modificare il calcolo dell’UE tenuto conto del risparmio da lei conseguito sulla base mensile, in particolare quanto alla manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico e all’elettricità e/o gas per la luce e la cucina (cfr. Tabella, n. I; sentenza della CEF 15.2016. 104 del 4 settembre 2017, consid. 6.3), così come al costo dell’al­lacciamento televisivo (15.2022.33 del 20 luglio 2022, consid. 4.1).

 

                                   6.   Nella sua sintesi, la ricorrente aggiunge senza motivazione al minimo esistenziale dell’escussa premi di cassa malati per fr. 160.– mensili, che l’UE non aveva conteggiati in quanto non risultavano pagati dall’escussa (v. il verbale delle operazioni di pignoramen­to). La RI 1 pare invece ammettere di ricevere tale somma a saldo (parziale) dei premi correnti. Va pertanto aggiunta al minimo esistenziale dell’escussa.

 

                                   7.   Nelle osservazioni al ricorso, PI 1 fa valere che il reddito indicato in fr. 6'500.– è in realtà lordo (secondo il calcolo dell’IVA di fr. 250.– lordi per 26 giorni lavorativi al mese) e che nel 2022 ha lavorato solo 183 giorni. Nelle sue, l’UE non si determina al riguardo, ma segnala che dalle ricevute già menzionate in precedenza si evince ch’ella ha lavorato in media durante i tre primi mesi del 2023 solo dieci giorni al mese.

 

                                7.1   L’escussa non prova di pagare effettivamente gli oneri sociali. Non se ne può quindi tenere conto nel suo minimo esistenziale.

 

                                7.2   A prima vista pare evincersi dalle note fatture che il guadagno di PI 1 è variabile, come peraltro da lei sostenuto e dall’UE ammesso nelle osservazioni al ricorso. Solitamente, vie­ne tenuto conto della variabilità del reddito dell’escusso pignoran­do la parte che eccede il suo minimo esistenziale. Nel caso in esa­me, tuttavia, ciò non è possibile perché anche il minimo esistenziale, e segnatamente il costo della camera, pare variabile.

 

                                         Dal punto di vista pratico, l’UE esigerà dall’escussa la produzione entro cinque giorni dal primo di ogni mese, a partire dal 1° agosto 2023, di un conteggio indicante il totale dei ricavi della sua attività lucrativa percepiti durante il mese precedente, con la comminatoria delle sanzioni penali degli art. 163 cpv. 1, 164, 169 e 323 n. 2 CP e l’avvertenza che in caso di omissione le verrà computato un reddito di fr. 6'500.– mensili. Dopo aver accertato se il costo della camera è di fr. 150.– per giorno lavorato oppure se dev’essere aggiunto un supplemento per i giorni non lavorati (v. sopra consid. 4.3.2), l’UE stabilirà ogni mese se sussiste un’eccedenza pigno-rabile in base al calcolo rettificato da questa Camera (sotto consid. 8), e se sì la comunicherà all’escussa. Lascerà poi in deposito sul suo conto eventuali eccedenze versate dall’escussa e, facendovi capo, le restituirà possibili ammanchi in mesi in cui i redditi non copriranno il minimo vitale (per alcuni esempi: sentenze della CEF 15.2018.98 del 19 dicembre 2018, pag. 3, e 15.2008.7 del 31 mar­zo 2008, massimata in RtiD 2008 II 728 n. 66c, consid. 1.1).

 

                                   8.   In definitiva, il ricorso dev’essere parzialmente accolto e di conseguenza il provvedimento impugnato riformato come segue (cfr. sopra consid. 3.5, 4.3.2, 5, 6 e 7.2):

                                         Redditi

Debitrice

fr.

    6'500.00

oppure il reddito effettivo da lei dichiarato mensilmente [consid. 7]

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base (debitrice)

fr.

    1'200.00

[consid. 3, in particolare 3.5]

Minimo base (marito)

fr.

      420.00

35% (costo della vita in Romania rispetto alla Svizzera) di fr. 1'200.–

Supplemento figlio con più di 10 anni

fr.                                

       210.00

35% (costo della vita in Romania rispetto alla Svizzera) di fr. 600.–

Locazione (debitrice)

fr.

                                  ??

Fr. 150.00 per giorno ?? [consid. 4]

Pasti consumati fuori domicilio (debitrice)

fr.                                

       211.00

[consid. 5]

Premio di cassa malati

fr.

160.00

[consid. 6]

Totale

fr.

                                  ??

 

 

                                   9.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è ordinato al­l’UE di accertare il costo effettivo della camera locata dall’escussa presso il __________ (sopra consid. 4.3.2) e di procedere al pignoramento in base al suo minimo esistenziale rettificato (come al consid. 8) secondo le indicazioni contenute nel soprastante considerando 7.2.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

;

    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.