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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 8 marzo 2023 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il calcolo del suo minimo d’esistenza allestito nelle diverse esecuzioni (n. __________, __________, ecc.) promosse nei suoi confronti da
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PI 1 PI 2 Lucerna PI 3 Stato del Cantone Ticino, Bellinzona PI 4, PI 5, PI 6, |
preso atto che con e-mail del 31 maggio 2023 RI 1 ha chiesto di poter ritirare il ricorso siccome tutti gli aspetti della propria situazione sono stati chiariti;
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24c LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a e alle altre parti interessate per il tramite dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona.
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.