Incarto n.
15.2023.23

Lugano

19 giugno 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sulle istanze di nuova stima presentate il 17 marzo e il 12 aprile 2023 da

 

 

 RI 1 

 

nelle diverse esecuzioni delle sedi di Bellinzona, Locarno e Biasca dell’Ufficio di esecuzione promosse nei confronti dell’istante da

 

 

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona e

 dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona)

Canton de Vaud, Losanna

Comune di Cadenazzo, Cadenazzo

Comune di Bellinzona, Bellinzona

Comune del Gambarogno, Magadino

Comune di Minusio, Minusio

Comune di Gordola, Gordola

Cassa cantonale di compensazione AVS, Bellinzona

PI 12,

PI 3,

PI 4,

(ora PI 5, )

PI 6,

PI 7,

Comunione dei comproprietari per piani del condominio

PI 8,

PI 9,

PI 10,

PI 11,

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nelle diverse esecuzioni promosse dai summenzionati creditori nei confronti di RI 1, il 13 e 29 gennaio, il 12 febbraio e il 16 agosto 2016, il 29 novembre 2019, il 15 aprile 2020, il 27 gennaio e il 20 maggio 2021, il 10 gennaio e il 15 settembre 2022 e il 6 marzo 2023 le sedi di Bellinzona, Locarno e Biasca dell’Uffi­cio d’esecuzione (UE) hanno pignorato in particolare i seguenti immobili di proprietà dell’escusso:

-   le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________, __________, __________, __________ e __________ della particella n. __________ RFD di __________Gu__________;

-  i fondi n. __________, __________, __________ e __________ RFD di C__________;

-  le unità di PPP __________ e __________ del fondo n. __________ RFD di Go__________;

-  la quota “A” di del fondo n. __________ RFD di Ga__________;

-  la particella n. __________ RFD di M__________;

-  la quota “A” di ½ del fondo n. __________ RFD di C__________;

-  le unità di PPP n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ della particella n. __________ RFD di A__________;

-  la quota “B” di ½ del fondo n. __________ RFD di __________Cl__________;

-  la quota “A” di ½ del fondo n. __________ RFD di __________Cl__________.

 

                                  B.   Pervenute le domande di realizzazione di diversi escutenti, le sedi di Locarno e Mendrisio dell’UE hanno incaricato vari periti di allestire le perizie estimative dei predetti fondi, le quali hanno dato il seguente esito:

Perito

Oggetto

 Valutazione

Arch. D__________ G__________

Le citate PPP della particella di __________Gu__________

fr.   1'600'000.–

Arch. D__________ G__________

Il fondo n. __________ RFD di C__________

fr.   2'510'000.–

Arch. D__________ G__________

Il fondo n. __________ RFD di C__________

fr.   1'210'000.–

Arch. D__________ G__________

Il fondo n. __________ RFD di C__________

fr.       47'000.–

Arch. D__________ G__________

Il fondo n. __________ RFD di C__________

fr.     710'000.–

Arch. A__________ R__________

Le citate PPP del fondo di Go__________;

fr.   1'853'000.–

J__________ M__________

La citata quota di comproprietà del fondo di __________.

fr.     750'000.–

Arch. A__________ R__________

La citata particella di M__________.

fr.   4'200'659.–

A__________ C__________

La citata quota di comproprietà del fondo di C__________;

fr.   1'270'000.–

A__________ C__________

Le citate PPP della particella di A__________;

fr.   1'441'000.–

Arch. D__________ G__________

La citata quota di comproprietà del fondo n. __________ RFD di __________Cl__________;

fr.       10'000.–

Arch. Diego Guidotti

La citata quota di comproprietà del fondo n. __________ RFD di __________Cl__________.

fr.   1'000'000.–

Totale

fr. 16'601'659.–

 

                                  C.   Su richiesta via e-mail del 23 settembre 2022 dell’avv. PI 1, già rappresentante legale di RI 1, con diverse e-mail del 3 ottobre 2022 la sede di Locarno dell’UE gli ha trasmesso i referti peritali relativi ai noti fondi di __________Gu__________, M__________, C__________, __________Cl__________ e G__________.

 

                                  D.   A domanda di RI 1, il 9 e 16 marzo e il 3 aprile 2023 le sedi di Locarno e Mendrisio dell’UE gli hanno inviato via e-mail le valutazioni peritali degli immobili di Go__________, A__________, C__________ e M__________. Sempre il 3 aprile 2023 la sede di Locarno ha pure trasmesso copie cartacee dei restanti referti a PI 2, cui il 30 marzo 2023 l’escusso aveva conferito procura per chiedere e ritirare i documenti in questione.

 

                                  E.   Con istanza del 17 marzo 2023 RI 1 chiede l’espleta­­mento di una nuova perizia estimativa dei fondi di A__________, C__________ e Go__________ e l’amissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con esonero dall’anticipo delle spese per le nuove stime peritali.

 

                                  F.   Tramite un’ulteriore istanza del 12 aprile 2023 RI 1 domanda una nuova stima pure per i fondi di G__________, M__________, __________Cl__________, __________Gu__________ e C__________ e di essere posto, anche in tal caso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria con esonero dall’anticipo delle spese.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF, ogni interessato ha il diritto di rimettere in discussione la stima allestita in vista della vendita e di chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, previo deposito delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid. 2 e 3/a) e senza particolare motivazione (Zopfi, Commentaire ORFI, 2012, n. 8 ad art. 9 RFF). Le istanze presentate da RI 1 tendono proprio a tale scopo.

 

                                   2.   L’istanza di nuova stima dev’essere presentata entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 9 cpv. 2 RFF che rinvia all’art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero entro dieci giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza del valore stabilito dall’Ufficio.

 

                                2.1   Nel caso in rassegna, emerge dagli atti che l’avv. PI 1, già rappresentante legale di RI 1, con e-mail del 23 settembre 2022 aveva chiesto alla sede di Locarno dell’UE di ricevere “tutte le stime relative agli immobili del Sig. RI 1 sotto sequestro (ad esclusione degli immobili venduti)” e che l’Ufficio gli ave­va trasmesso i referti peritali dei fondi di __________Gu__________, M__________, C__________, __________Cl__________ e G__________ mediante diverse e-mail del 3 ottobre 2022, di cui egli ha confermato la ricezione con e-mail 21 ottobre 2022. Ciò posto, nella procura del 30 marzo 2023 conferita a PI 2 per domandare e ritirare le valutazioni peritali, RI 1 ha indicato in particolare che l’“avvocato PI 1 non dispone di procura per ritiro stime da parte mia, la richiesta è stata fatta a titolo personale quale creditore per visionare la crescita patrimoniale” (doc. C, allegato alla seconda istanza). In effetti, sulla base dello scambio di comunicazioni tra l’Ufficio e l’avv. PI 1 non è dato di sapere se quest’ultimo abbia agito in rappresentanza dell’escusso o personalmente quale creditore. Da accertamenti svolti d’ufficio dalla Camera si evince invero che il 30 dicembre 2022 l’avv. PI 1 ha effettivamente promosso un’esecuzione contro RI 1 per l’incasso degli ono­rari scoperti. Non si può dunque escludere ch’egli abbia chiesto informazioni all’Ufficio a questo scopo. Non si giunge ad altra conclusione neppure in base alla procura agli atti del 16 gennaio 2018, che RI 1 aveva sottoscritto a favore dell’avv. PI 1 e sulla quale l’UE si è fondato per trasmettergli le perizie, dal momento che è limitata a tre esecuzioni promosse dalla PI 13 nel 2016 contro di lui e non specifica altro.

 

                                 2.2   A fronte di tali considerazioni, in mancanza di prove certe che l’avv. PI 1 abbia agito quale rappresentante di RI 1 al momento della richiesta dei referti peritali, bisogna dare atto all’istante di essere venuto a conoscenza delle perizie estimative, come da lui sostenuto, il 9 e 16 marzo 2023 per quanto riguarda i fondi di A__________, C__________ e Go__________ (doc. A e B della prima istanza) e il 3 aprile 2023 per gli altri immobili (consid. D), sicché le istanze presentate dinanzi a questa Camera il 17 marzo per i primi tre fondi e il 12 aprile 2023 per i restanti risultano tempestive.

 

                                   3.   Spetta all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il perito (sentenza del Tribunale federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2.1), come pure fissare l’ammontare dell’anticipo, a carico del richiedente (sopra, consid. 1), e il termine entro il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale 5A_ 472/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2022.47 del 29 aprile 2022, consid. 3). In caso di contestazione della nuova perizia, decide in modo definitivo l’autorità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo).

 

                               3.1.   In entrambe le istanze RI 1 chiede di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, al fine di ottenere l’esonero dall’anticipo dei costi peritali, facendo valere di essere privo di redditi e sostanza e riservandosi d’inoltrare, all’occorrenza, la documentazione a comprova della sua situazione finanziaria.

 

                             3.1.1   Secondo la giurisprudenza, nella procedura di realizzazione del pegno il debitore non ha diritto a essere esonerato, tramite la concessione dell’assistenza giudiziaria, dal deposito delle spese occorrenti per una nuova stima a mezzo di periti, giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF, del fondo da realizzare, siccome non rischia di perdere un diritto o di subire un pregiudizio inammissibile nei suoi diritti e la stima riveste un ruolo solo secondario (DTF 135 I 105 consid. 3; sentenza della CEF 15.2017.89/98 del 21 agosto 2018, consid. 2; Zopfi, op. cit., n. 8 ad art. 9, che apparentemente ritiene la giurisprudenza senz’altro applicabile anche in materia di pignoramen­to). Nell’esecuzione in via di pignoramento, oltre a fornire informazioni sul presumibile esito della realizzazione (art. 112 cpv. 1 LEF) – funzione che la giurisprudenza citata non ritiene determinante ai fini dell’esonero dell’anticipo delle spese di nuova perizia, la stima è necessaria a limitare il pignoramento a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti, giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF (DTF 135 I 105 ibidem e riferimenti citati), ragione per cui una stima eccessiva potrebbe dare adito alla violazione di tale norma.

 

                             3.1.2   Nella fattispecie, l’istante non censura alcuna violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, ma si limita a sostenere che le stime peritali sono eccessive rispetto al valore reale dei fondi, secondo i suoi calcoli di almeno fr. 4'475'000.– complessivi, salvo quelle relative agli im-mobili di A__________ e C__________, ch’egli reputa inferiori di fr. 1'450'000.– complessivi al loro valore reale. Tenuto conto degli accertamenti svolti d’ufficio dalla Camera, al 6 giugno 2023 la somma dei crediti, compresi interessi e spese, posti nelle esecuzioni promosse contro RI 1 giunte allo stadio del pignoramento dei noti immobili e di quelli nelle esecuzioni giunte allo stadio della doman­da di vendita degli stessi fondi, che includono diverse procedure di realizzazione delle ipoteche legali a garanzia di crediti fiscali, è di fr. 17'829'600.65. Orbene, tale importo non è coperto dal valore di stima degl’immobili, pari a fr. 16'601'659.–, neppure tenendo conto degli altri beni (mobili) pignorati (segnatamente i conti bancari stimati in fr. 810'676.82; v. le posizioni da 3 a 6 del verbale di pignoramento 13 gennaio 2016 della sede di Bellinzona), e ciò senza ancora considerare le ipoteche convenzionali gravanti sui medesimi fondi. Non si verifica quindi alcuna violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, tanto più se le nuove perizie, come sostiene l’istante, dovessero accertare una diminuzione delle stime contestate di non meno di fr. 3'000'000.–.

 

                                3.2   Per tali ragioni, nel caso in rassegna l’istante non può essere esonerato, tramite la concessione dell’assistenza giudiziaria, dall’an­ticipo delle spese occorrenti per le nuove stime. Egli non rischia invero la perdita di un diritto né di essere pregiudicato in modo inammissibile nei propri diritti (consid. 3.1.1). D’altronde, il gratuito patrocinio presuppone che la domanda dell’istante non appaia pri­va di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC e 13 della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG, RL 178. 300]). Orbene, non è dato di capire quale interesse personale legittimo possa avere RI 1 di far accertare che le stime peritali contestate sono nel loro complesso eccessive. Le doman­de di assistenza giudiziaria vanno pertanto respinte.

 

                                   4.   Ciò posto, dato che le parti hanno il diritto di chiedere una nuova stima anche senza particolare motivazione (sopra consid. 1), le istanze vanno accolte, ma all’istante dev’essere assegnato un termine per anticipare le spese presumibili delle nuove perizie estimative, fermo restando che in difetto di tempestivo versamento, i valori stabiliti dall’UE in base alle attuali stime diventeranno definitivi.

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte.

                                   2.   Le istanze di nuova stima sono accolte.

                                         2.1   Di conseguenza RI 1 è invitato a versare entro 10 giorni sul conto CCP 69-10370-9 del Tribunale d’appello a mezzo della polizza allegata complessivi fr. 27'060.–, che comprendono i seguenti anticipi:

                                                 –   fr. 7'000.– per le nuove perizie delle unità di PPP n. __________, __________, __________, __________ e __________ della particella n. __________ RFD di __________Gu__________, della quota “B” di ½ del fondo n. __________ RFD di __________Cl__________ e della quota “A” di ½ del fondo n. __________ RFD di __________Cl__________ che la Camera affiderà all’arch. PI 14, __________;

    fr. 13'360.– per le nuove perizie dei fondi n. __________, __________, __________ e __________ RFD di C__________, delle unità di PPP __________ e __________ del fondo n. __________ RFD di Go__________, della quota “A” di ⅓ del fondo n. __________ RFD di G__________ e della particella n. __________ RFD di M__________ che la Camera affiderà all’ing. PI 15, __________;

                                                 –   fr. 6'700.– per le nuove perizie della quota “A” di ½ del fondo n. __________ RFD di C__________ e delle unità di PPP n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ della particella n. __________ RFD di __________ che la Camera affiderà all’ing. PI 16, __________.

                                         2.2   In difetto di tempestivo versamento dell’anticipo, il valore presumibile di realizzazione dei predetti fondi, stabilito dall’Ufficio d’esecuzione in complessivi fr. 16'601'659.–, diventerà definitivo.

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a   .

 

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sedi di Locarno e Mendrisio, e per il suo tramite a tutti gl’interessati.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.