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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Ferrari |
Statuendo sul ricorso 27 febbraio 2023 di
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RI 1RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio di esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il provvedimento di pignoramento di salario, emesso il 14 febbraio 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dall’
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PI 1
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preso atto che con decisione dell’11 aprile 2023 l’Ufficio d’esecuzione ha parzialmente riconsiderato il provvedimento impugnato, riducendo la quota pignorabile del salario dell’escussa eccedente il suo minimo esistenziale da fr. 417.60 a fr. 196.65 (indicativi);
preso atto che con lettera del 22 giugno 2023 l’escussa ha dichiarato che, alla luce di tale riduzione, “rit[iene] pertanto che il ricorso può essere ritenuto superato, e che la pratica può essere così conclusa”;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integral-mente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
considerato ad ogni modo come la desistenza del ricorrente ponga fine alla controversia e comporti lo stralcio del ricorso dai ruoli (art. 24c LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– RI 1, __________, __________; – PI 1, __________, __________, __________.
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.