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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza 20 settembre 2022 dell’Ufficio di esecuzione, sede di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a
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PI 1,
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nella comunione ereditaria del padre fu PI 2 († 26 ottobre 1973), composta, oltreché dell’escusso, anche di |
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PI 3, PI 4,
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nelle 15 esecuzioni dei gruppi n. 1 e 2 promosse contro PI 1 da |
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Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Comune di PI 10 (rappresentato dal suo Municipio, )
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ritenuto
in fatto: A. Il 26 ottobre 1973 è deceduto PI 2; gli sono succeduti in comunione ereditaria (in seguito: la prima CE) la vedova, PI 11, e i figli, PI 4, PI 3 e PI 1. Il 10 marzo 2009 è deceduta anche PI 5, alla quale sono succeduti in comunione ereditaria (in seguito: la seconda CE) i tre figli.
B. Con decisione del 21 gennaio 2013 (15.2013.6), questa Camera ha disposto la vendita all’asta dei diritti spettanti alla seconda CE nella prima CE. Tuttavia, l’asta del 30 aprile 2013 è andata deserta.
C. Nelle 15 esecuzioni promosse in via di pignoramento tra il 2014 e il 2016 nei confronti di PI 1 per quasi fr. 68'000.– (formanti i gruppi n. 1 e 2), il 22 giugno 2016 e il 3 gennaio 2017 la sede di Mendrisio dell’Ufficio esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella prima CE, comprendente PI 11 malgrado fosse defunta.
D. In entrambi i verbali di pignoramento l’UE ha elencato quali beni appartenenti alla prima CE le quote di comproprietà per piani (PPP) n. __________, __________, __________ e __________ sulla particella n. __________ del RFD del Comune di __________. A fronte di valori di stima ufficiali, rispettivamente, di fr. 48'669.10, fr. 118'196.40, fr. 73'003.70 e fr. 177'7294.60, esso ha attribuito alle PPP valori di realizzazione di rispettivamente fr. 100'000.–, fr. 240'000.–, fr. 150'000.– e fr. 355'000.– e menzionato l’esistenza di un’ipoteca di 1° grado a favore della Banca__________, a garanzia di un credito di fr. 110'000.– oltre agl’interessi del 5%, e di una cartella ipotecaria di 2° grado a favore del portatore, a garanzia di un credito di fr. 30'000.– oltre agl’interessi del 5%.
Nel secondo verbale, l’Ufficio ha dichiarato che il pignoramento si era esteso anche a “eventuali ulteriori beni, crediti o quant’altro intestati alla comunione ereditaria e sconosciuti a questo ufficio”.
E. Avendo i creditori di PI 1 chiesto la realizzazione delle quote pignorate, l’UE ha citato tutti gl’interessati a un’udienza tenutasi il 15 febbraio 2018 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, nessuno essendo presente. Il 10 maggio 2018, l’Ufficio ha pertanto assegnato a tutti gl’interessati un termine di dieci per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Nel termine impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.
F. Il 30 settembre 2022, l’Ufficio ha chiesto ai comunisti di fornire i nomi di tutti i membri della prima CE e il loro grado di parentela, come pure il nome di tutti gli eredi d’PI 11, nonché un dettaglio degli attivi e dei passivi della prima CE, come pure il nome del portatore della cartella ipotecaria.
G. Con lettera del 6 ottobre 2022, PI 3 ha risposto che esistono due comunioni ereditarie ancora indivise, ossia quella del padre, PI 2, e quella della madre, PI 11 e che gli attivi delle due comunioni sono le quattro PPP, mentre i passivi sono costituiti di 1) un debito nei suoi confronti di fr. 30'000.– oltre agli accessori, garantito dalla cartella ipotecaria, che si trova in suo possesso, 2) un debito nei confronti del Canton Ticino di oltre fr. 100'000.– “coperto dal pignoramento [recte: dai pignoramenti] della quota di fu PI 11 nella CE fu PI 2”, 3) un debito nei confronti del Comune di PI 6 di circa fr. 80'000.– oltre agli accessori e 4) un debito, sempre nei confronti suoi, di fr. 74'000.– oltre agli accessori, consecutivo all’estinzione, da parte sua, del debito di fr. 110'000.– garantito dall’ipoteca.
H. Il 17 ottobre 2022, in un atto denominato “Verbale”, l’UE ha quantificato in 1⁄3 la quota ereditaria di ogni erede. Ha modificato la sua stima delle PPP, attribuendo loro un valore, rispettivamente di fr. 170'000.– (invece che fr. 100'000.–), fr. 420'000.– (invece che fr. 240'000.–), fr. 260'000.– (invece che fr. 150'000.–) e fr. 625'000.– (invece che fr. 355'000.–), per un totale di fr. 1'475'000.–. Quali passivi della prima CE, ha menzionato il debito di fr. 30'000.– garantito dalla cartella ipotecaria di primo grado gravante i quattro fondi, detenuta da PI 3, un altro debito di fr. 74'000.– nei confronti dello stesso PI 3 e debiti di fr. 105'000.– complessivi verso la Confederazione, il Canton Ticino e il Comune di PI 6, per un totale di fr. 209'000.–. Per finire, ha attribuito alla quota ereditaria dell’escusso un valore di realizzazione di fr. 417'000.–, pari a un terzo del valore netto della sostanza ereditaria ([fr. 1'475'000.– ./. fr. 209'000.–] ÷ 3).
I. Sempre il 17 ottobre 2022, l’Ufficio ha spedito a tutti gl’interessati copia del “Verbale”, assegnando loro un termine di dieci per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Nel termine impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.
L. Con lettera del 19 ottobre 2022, PI 3 ha contestato la determinazione della quota ereditaria di PI 1 nella prima CE, facendo valere che della stessa fa parte anche PI 11, la cui quota era di 1⁄5, sicché quella dell’escusso è in realtà pure di 1⁄4 (invece di 1⁄3). Ha inoltre contestato la stima delle PPP, rilevando che i fondi sono inabitabili, sic-come richiedono una completa ristrutturazione (riscaldamento, sa-nitari, elettricità), e ad ogni modo ch’essi si sono deprezzati di almeno il 60%, per cui i valori di stima ufficiali sono molto più vicini ai valori reali che non a quelli indicati dall’UE. Il 24 ottobre 2022, PI 3 ha trasmesso copia, tra l’altro, di una decisione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, emanata il 19 luglio 2016, in cui il giudice ha indicato che il 6 ottobre 2009 le PPP avevano un valore commerciale, rispettivamente, di fr. 90'000.–, di fr. 360'000.–, di fr. 300'000.–, e di fr. 380'000.–.
M. Il 25 novembre 2022, l’Ufficio ha spedito a tutti gl’interessati copia di un nuovo “Verbale”, precisando di aver aggiornato il valore attribuito alle PPP, siccome contestato da PI 3, e assegnando loro un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata. L’UE ha rettificato il valore lordo delle PPP in fr. 60'000.–, fr. 240'000.–, fr. 200'000.– e fr. 252'000.–, ossia fr. 752'000.– complessivamente, e ha dedotto dall’ultimo valore i passivi già menzionati nel primo “Verbale”, ossia fr. 209'000.–, giungendo a un valore netto di fr. 543'000.– per la sostanza ereditaria e di fr. 135'750.–, pari a 1⁄4 del totale, per la quota dell’escusso.
N. Con lettera del 7 dicembre 2022, PI 1 ha affermato che la cartella ipotecaria è stata estinta nel 2014, sicché PI 3 non può esserne possessore, e ch’egli non può esserlo neppure di una cartella successiva, la cui emissione avrebbe richiesto il consenso di tutti i comunisti, da lui non dato. Ha inoltre contestato il credito di fr. 74'000.– e aderito alle quote ereditarie stabilite dall’UE nella prima CE, che a suo dire rispecchiano il testamento olografo d’PI 11 (pubblico instromento n. __________). Per finire, si è detto a favore della vendita del fondo n. __________, perché “da anni è praticamente vuoto e non affittabile per diversi motivi”, ma ha riferito che suo fratello vi si è sempre opposto.
O. Il 3 gennaio 2023 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione della quota ereditaria spettante a PI 1 nella prima CE, ribadendo di aver attribuito all’intera sostanza ereditaria un valore di fr. 543'000.– e alla quota dell’escusso di 1⁄4 un valore di fr. 135'750.–, e proponendo come modo di realizzazione della quota lo scioglimento della comunione.
Considerando
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenze della CEF 15.2022.121 del 3 febbraio 2023, consid. 1, e 15.2022.12 del 5 agosto 2022, consid. 1.1).
2. Nella fattispecie, è pacifica e incontestata l’esistenza di due comunioni ereditarie. La prima è sorta col decesso di PI 2 ed era formata dalla vedova PI 11 e dai figli PI 4, PI 3 e PI 1; pare che non ci siano atti di disposizioni mortis causa, sicché la vedova aveva diritto a 1⁄2 della sostanza ereditaria maritale (art. 462 n. 1 CC), mentre i figli avevano diritto ciascuno a 1⁄6 della sostanza ereditaria paterna (1⁄2 x 1⁄3; art. 457 cpv. 1 e 2 cum 462 n. 1 CC). La seconda comunione è nata col decesso della vedova/madre ed è formata dai figli. In assenza di disposizioni mortis causa della madre, i figli avrebbero diritto ciascuno a 1⁄3 della sostanza ereditaria materna (art. 457 cpv. 1 e 2 CC). L’escusso allega invero che la madre avrebbe lasciato un testamento, ma non lo produce, sicché non se ne può tenere conto. Ad ogni modo, non risulta che nella comunione della madre vi siano altri attivi che non la quota ereditaria di lei nella comunione del marito, sicché si può considerare che i figli siano ognuno titolare di una quota di un terzo delle comunioni dei genitori.
2.1 Pure pacifico e incontestato è che i beni (comuni) delle due comunioni sono le PPP n. __________, __________, __________ e __________ della particella n. __________ del RFD del Comune di __________, non essendo possibile prendere in considerazione altri “beni […] sconosciuti” come invece ipotizzato dall’UE.
2.2 Controverso è invece il valore netto delle PPP e, di conseguenza, il valore delle quote ereditarie dell’escusso.
2.2.1 L’UE ha quantificato il valore lordo delle PPP, in complessivi fr. 543'000.– (sopra ad M e O). Poiché nessuno ha contestato tale accertamento, non c’è valido motivo di discostarsene.
2.2.2 L’Ufficio ha poi indicato in fr. 209'000.– complessivi le deduzioni da operare, di cui fr. 30'000.– garantiti dalla cartella ipotecaria di primo grado gravante i quattro fondi, detenuta da PI 3, altri fr. 74'000.– nei confronti del medesimo e fr. 105'000.– complessivi verso la Confederazione, il Canton Ticino e il Comune di PI 6. Benché l’escusso ne affermi l’estinzione, visto che la cartella ipotecaria è tuttora iscritta nel registro fondiario e PI 3 ne ha fornito la copia cartacea, bisogna considerarla ai fini del giudizio odierno. È invece dubbio il debito di fr. 74'000.– perché PI 3 non ha fornito alcuna prova di aver estinto da solo il debito di fr. 110'000.– della Banca __________ garantito dall’ipoteca di 1° grado allora iscritta a suo favore (sopra ad D), e dunque di vantare ora un diritto (di regresso) nei confronti della comunione del padre (sopra ad G). È pure discutibile il debito di fr. 105'000.– degli enti pubblici poiché è impossibile stabilire se si confonde (in tutto o in parte) con le pretese per cui essi hanno ottenuto il pignoramento della quota ereditaria (sopra ad C).
2.2.3 Il valore netto delle PPP appare dunque ammontare al massimo a circa fr. 513'000.– (fr. 543'000.– ./. fr. 30'000.–), fatta astrazione degl’interessi ipotecari, e al minimo a fr. 334'000.– (fr. 543'000.– ./. fr. 30'000.–./. fr. 74'000.– ./. fr. 105'000.–), donde un valore arrotondato delle quote dell’escusso che si colloca tra fr. 111'000.– (1⁄3 di fr. 334'000.–) e fr. 170'000.– (1⁄3 di fr. 509'000.–).
3. Ciò posto, poiché il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quali modi di realizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento delle comunioni ereditarie, sia la vendita all’asta delle relative quote ereditarie dell’escusso (sopra consid. 1).
3.1 Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta delle quote ereditarie – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza, di quasi fr. 68'000.–, è nettamente inferiore al valore delle quote ereditarie spettanti a PI 1, non inferiore a fr. 111'000.–, sicché, con la licitazione delle quote, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1). Sia detto per abbondanza che il risultato non cambierebbe, neppure se si calcolasse il valore delle quote dell’escusso prendendo per buona la frazione di 1⁄4, invece di 1⁄3, come pretende PI 3, giacché il valore delle quote sarebbe comunque al minimo di fr. 83'500.– (1⁄4 di fr. 334'000.–).
3.2 Va dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento delle comunioni ereditarie. A favore di tale modo, depone anche il fatto che, in occasione di una precedente procedura, in cui la Camera aveva disposto la vendita all’asta della quota ereditaria della seconda CE nella prima, per finire l’asta era andata deserta (sopra ad B). La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore delle interessenze, le spese connesse alla divisione delle successioni – da saldare con quanto otterrà l’escusso nelle divisioni (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento delle comunioni e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2022.112 del 30 novembre 2022, 3.2, e 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per le comunioni ereditarie di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali le quote dell’escusso sono state pignorate oppure formulando un’offerta di vendita delle quote a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).
4. Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).
4.1 Incomberà quindi a lui chiedere la divisione delle successioni alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura (decisione della CEF 15.2021.105 del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
4.2 L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione, al fine di poter disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di sostituirsi a PI 1 nelle comunioni ereditari fu PI 2 e fu PI 11, di cui egli è membro insieme a PI 4 e a PI 3, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 3.2, 4.1 e 4.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 3.2.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, e, per il suo tramite, a tutti gl’interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.