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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 aprile 2023 di
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RI 1, __________
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contro |
l’operato della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, o meglio contro il provvedimento di pignoramento di salario emesso il 6 aprile 2023 nelle quattro esecuzioni formanti il gruppo n. 19, promosse nei confronti del ricorrente da
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PI 1, __________ Confederazione Svizzera, Berna Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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ritenuto
in fatto: A. RI 1 vive con la moglie, PI 10, in un’abitazione di proprietà di lei (unità di proprietà per piani (PPP) n. __________, di 420⁄1000 della particella n. __________ RFD di __________, sito a __________ ad __________).
B. Nelle quattro esecuzioni formanti il gruppo n. 19, promosse contro RI 1 dagli escutenti indicati in ingresso, l’11 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), interrogato telefonicamente l’escusso, ha determinato la quota pignorabile dei suoi redditi sulla base del seguente computo:
Redditi
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Debitore (indipendente) |
fr. |
3'000.00 |
56.60% |
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Coniuge |
fr. |
2'300.00 |
43.40% |
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Totale |
fr. |
5'300.00 |
100% |
Minimo d’esistenza
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Base mensile (comune) |
fr. |
1'700.00 |
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Spesa per l’alloggio (comune) |
fr. |
1'700.00 |
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Premio di assicurazione malattia (comune) |
fr. |
700.00 |
|
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Altri |
fr. |
63.00 |
Ass. + diversi |
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Spese per pasti consumati fuori domicilio (debitore) |
fr. |
211.00 |
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Spese di trasferta fino al luogo di lavoro con trasporto privato (debitore) |
fr. |
100.00 |
|
|
Spese per pasti consumati fuori domicilio (coniuge) |
fr. |
211.00 |
|
|
Spese di trasferta fino al luogo di lavoro con trasporto privato (coniuge) |
fr. |
85.00 |
|
|
Totale |
fr. |
4'770.00 |
100% |
Presso l’escusso stesso, l’UE ha quindi pignorato, dal 1° novembre 2022, l’importo di fr. 300.– mensili arrotondati, pari alla differenza tra il suo reddito (fr. 3'000.–) e il 56.60% della sua parte del minimo vitale comune di fr. 4'770.– (fr. 2'699.82).
C. Dopo una verifica del precedente calcolo, motivata segnatamente dalla scoperta che l’escusso non era indipendente, bensì salariato, il 6 aprile 2023 l’Ufficio ha determinato nuovamente la quota pignorabile dei suoi redditi sulla base del seguente computo:
Redditi
|
Debitore (salariato) |
fr. |
3'093.65 |
56.46% |
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Coniuge |
fr. |
2'386.00 |
43.54% |
|
Totale |
fr. |
5'479.65 |
100% |
Minimo d’esistenza
|
Base mensile (comune) |
fr. |
1'700.00 |
|
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Spesa per l’alloggio (comune) |
fr. |
258.00 |
interessi ipotecari PPP __________ part. __________ __________ intestata alla moglie (__________ CHF 3094.67 anno 2022) |
|
Spese per pasti fuori domicilio (debitore) |
fr. |
211.00 |
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Spese mediche e dentali (debitore) |
fr. |
54.70 |
costi a carico CSS anno 2022 CHF 656.40 |
|
Spese mediche e dentali (coniuge) |
fr. |
29.60 |
costi a carico CSS anno 2022 CHF |
|
Totale |
fr. |
2'253.30 |
100% |
Presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 2, l’UE ha quindi pignorato dallo stesso giorno l’importo eccedente fr. 1'272.15 mensili, corrispondente alla differenza tra il suo salario di fr. 3'093.65 e la sua quota (56.46%) del minimo vitale comune di fr. 2'253.30, ossia indicativamente fr. 1'821.15 (fr. 3'093.65 ./. fr. 1'272.15).
D. Con ricorso del 10 aprile 2023, RI 1 si è aggravato contro il predetto provvedimento, ritenendolo ingiusto e chiedendone pertanto la correzione per quanto riguarda l’“affitto”, “cassa malati e franchigia”, come pure le “spese di corrente elettrica riscaldamento rifiuti ecc.”.
E. Nelle sue osservazioni del 14 aprile 2023, premettendo di non aver ancora notificato l’impugnativa agli altri interessati per osservazioni, l’Ufficio ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di respingere il ricorso senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
F. Con ordinanza del 19 giugno 2023, il Presidente della Camera ha chiesto al ricorrente di produrre documenti comprovanti l’effettivo pagamento delle spese di riscaldamento del suo alloggio, precisando il tipo d’impianto di riscaldamento e l’eventuale chiave di ripartizione delle spese tra PI 10 e i comproprietari dell’altra PPP, della tassa di canalizzazione che compete alla moglie e dei premi dell’assicurazione malattia, avvisando il ricorrente che la Camera avrebbe tenuto conto del suo comportamento processuale, ad esempio del rifiuto o dell’omissione di produrre i mezzi di prova richiesti.
G. Il 24 giugno 2023, RI 1 ha trasmesso alla Camera uno scritto, in cui ha fatto varie precisazioni e a cui ha allegato parte dei documenti richiesti, nonché altri.
H. Con ordinanza del 5 luglio 2023, la Camera ha notificato ai creditori lo scritto di RI 1 e i documenti allegati. Nel termine assegnato loro per prendere posizione, essi sono rimasti silenti.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 6 aprile 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo d’esistenza comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4, pag. 13).
È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3. Nel ricorso, RI 1 afferma che il provvedimento impugnato non tiene conto delle sue effettive spese vitali come risultano dal pignoramento dell’11 agosto 2022. Si chiede perché l’affitto è stato computato in (soli) fr. 258.– e non è stato tenuto conto dei premi della cassa malati né delle franchigie, e neppure delle “spese di corrente elettrica riscaldamento rifiuti ecc.”. Aggiunge che si sta “impegnando da diversi anni a pagare regolarmente CHF 300.00 mensili, più CHF 100.– a __________”, sicché non capisce “questo accanimento nei [suoi] confronti vista la [sua] buona volontà […] il suo intento […] di continuare a pagare il mensile pagato fino ad ora”. Ritiene pertanto che il provvedimento sia ingiusto e debba essere corretto.
4. Giusta il punto II/1 della Tabella, al debitore che abita in casa propria vanno computate le spese indispensabili connesse all’immobile. Esse consistono prima di tutto negl’interessi ipotecari (senza ammortamento) (sentenze della CEF 15.2022.99 del 18 gennaio 2023, consid. 5.1.1, e 15.2017.49 del 2 agosto 2017, consid. 3 e riferimenti citati).
4.1 Nella fattispecie, si evince dal contratto di mutuo ipotecario del 7 aprile 2021 concluso da PI 10 con la Banca dello Stato del Cantone Ticino che gl’interessi da pagare sul capitale mutuato di fr. 232'200.– prestato ammontano a fr. 3'088.26 annui. Già prima del pignoramento il ricorrente aveva d’altronde anche prodotto un estratto conto bancario, che attestava il pagamento nel 2022 d’interessi ipotecari per fr. 3'094.67, pari a fr. 258.– mensili arrotondati. La decisione impugnata è pertanto corretta su questo punto. Il ricorrente non allega e comunque non dimostra che le sue spese abitative siano (ancora) di fr. 1'700.– mensili come computato nel precedente verbale di pignoramento dell’11 agosto 2022.
4.2 Altre spese indispensabili connesse con l’immobile in cui il debitore abita, secondo il punto II/2 della Tabella, sono quelle di riscaldamento, a prescindere dalla fonte di energia utilizzata (citate sentenze 15.2022.99 consid. 5.1.1 e 15.2017.49 consid. 3 e riferimenti indicati), senza però le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, perché sono già considerate nell’importo base (Tabella, n. II/1), nella fattispecie di fr. 1'700.–.
4.2.1 Solo con lo scritto del 24 giugno 2023 RI 1 ha precisato che il riscaldamento è alimentato per metà a legna e per l’altra metà elettricamente. Ha prodotto copia di:
– una lettera indirizzata a PI 10 dell’PI 3, che fattura il conguaglio (fr. 297.01), dedotti i tre acconti di fr. 350.– già pagati (fr. 1'050.– in totale), per l’energia fornita, dal 12 novembre 2021 al 7 novembre 2022 al pianoterra (“PT”) del fondo sito a __________ ad __________;
– un cedolino di pagamento del 9 dicembre 2022 relativa alla fattura appena citata;
– una stampata di un pagamento tramite un’applicazione per cellulari destinata a quello scopo, che attesta il versamento a tale PI 8, il 25 novembre 2022, di fr. 360.– per “Legna __________”, stampata sui cui è scritto a mano: “Pagamento legna per riscaldamento”.
4.2.2 Dalla documentazione tardivamente prodotta dal ricorrente si evince ch’egli e la moglie spendono fr. 112.25 mensili per spese di elettricità ([fr. 1'050.– + fr. 297.01] ÷ 12), che si riferiscono con ogni evidenza al riscaldamento, alla luce e alla cucina. Nella decisione impugnata non è infatti computato alcun costo per altre fonti di riscaldamento (come nafta o gas) e la necessità di riscaldamento, perlomeno d’inverno, è incontestabile. Siccome le spese per la luce e la cucina sono già contemplate nel minimo di base, secondo la giurisprudenza a concorrenza di fr. 70.– per una coppia (sentenza della CEF 15.2023.4 del 16 maggio 2023 consid. 6.1), occorre computare fr. 42.25 mensili supplementari unicamente per il riscaldamento elettrico.
4.2.3 Non vi sono poi particolari motivi di dubitare che il costo di fr. 360.– pagato dal ricorrente (pari a fr. 30.– mensili) si riferisca alla legna indispensabile per il riscaldamento dell’abitazione mediante vettore non elettrico; giacché il ricorrente non ha allegato null’altro né fornito altre prove di pagamento il costo deve intendersi per un anno. I creditori non hanno del resto formulato osservazioni al riguardo e il costo complessivo esposto per il riscaldamento, di fr. 72.25 mensili (fr. 42.25 + 30.–), non appare per nulla eccessivo. In questi limiti, il ricorso va accolto e un supplemento di fr. 72.25 mensili per il riscaldamento aggiunto al minimo vitale comune.
4.3 Anche con lo scritto del 24 giugno il ricorrente ha prodotto, come richiesto, il cedolino di pagamento del 26 ottobre 2022 relativo alla fattura della tassa annuale per l’uso della canalizzazione riferito al fondo sito a __________ ad __________, pari a fr. 551.20, emessa sempre dal Comune di __________ il 15 luglio 2022, sulla quale è scritto a mano “diviso 2 PI 10 275.60”.
4.3.1 Secondo la giurisprudenza di questa Camera, il principio di parità di trattamento tra inquilini e proprietari impone di conferire anche agli escussi che vivono in casa propria il diritto di aggiungere al proprio minimo vitale la tassa per l’uso delle canalizzazioni (sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022, RtiD 2023 I 670 n. 41c, consid. 5.1).
4.3.2 Nulla osta quindi ad aggiungere al minimo d’esistenza del ricorrente il costo di fr. 275.60 annuali da lui indicato sulla fattura, pari a circa fr. 23.– mensili. Pure su questo punto, il ricorso merita accoglimento.
4.4 Sempre con lo scritto del 24 giugno, RI 1 ha allegato il cedolino di pagamento del 29 luglio 2022 relativo alla fattura della tassa annuale di raccolta ed eliminazione rifiuti per il 2022 (pure allegata), di fr. 193.85, emessa dal Comune di __________ il 15 luglio 2022. Sennonché il minimo d’esistenza di base – un importo forfettario destinato a coprire le spese cui in media il debitore e gli eventuali altri membri della sua economia domestica devono far fronte per sopperire ai loro bisogni vitali (sentenza della CEF 15.2022.33 del 20 luglio 2022 consid. 4.1) – include, tra l’altro la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (citata 15.2023.4 consid. 4.2.1 e 15.2021.129 del 3 maggio 2022 consid. 6 e 7). Nel caso di specie, dunque, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti non può essere considerata separatamente (in doppio).
4.5 Allo scritto del 24 giugno 2023 il ricorrente ha pure allegato la copia di una fattura della Baloise Assicurazioni SA relativa al premio per una copertura assicurativa “BaloiseCombi per stabili” dal 1° marzo 2023 al 29 febbraio 2024, sulla quale è scritto a mano “PI 10 420% = 490.75, __________ 580% = 677.65”, nonché uno scritto dell’assicurazione che attesta il pagamento della fattura (pari quindi a circa fr. 41.– mensili a carico della moglie del ricorrente).
4.5.1 Da una consultazione del sito internet dell’assicurazione risulta che la “BaloiseCombi per stabili” garantisce una copertura assicurativa personalizzata di struttura modulare, per numerosi rischi connessi con lo stabile assicurato, come incendio, danni della natura, acque o responsabilità civile. Il ricorrente non ha allegato il contratto d’assicurazione, sicché non è dato di sapere quali rischi siano coperti dalla specifica assicurazione conclusa dalla moglie. Ad ogni modo, le assicurazioni private usuali, quali l’assicurazione economia domestica o di responsabilità civile, sono comprese nel minimo di base (Tabella, n. I/1; citata 15.2023.4, consid. 4.2.1 e i rinvii). Anche questa spesa non può dunque essere considerata separatamente (in doppio).
4.5.2 Si giunge alla stessa conclusione per il premio dell’assicurazione della mobilia domestica dell’PI 5 di fr. 498.30, che la moglie del ricorrente ha pagato l’11 maggio 2023 per il periodo dal 1° maggio 2023 al 30 aprile 2024 (estratti conti acclusi allo scritto del 24 giugno 2023). Anch’esso è già compreso nel minimo di base.
4.6 Sempre in relazione con le spese connesse all’abitazione, RI 1 ha infine allegato allo scritto del 24 giugno 2023 copia del cedolino di pagamento del 26 agosto 2022 relativo alla fattura della tassa annuale per l’acqua potabile del 2022 a favore del fondo sito a __________ ad __________, pari a fr. 586.10, emessa dal Comune di __________ il 15 luglio 2022, sulla quale è scritto “diviso 2 PI 10 293.–”. Tuttavia, anche le spese per l’acqua potabile e di scarico così, come la tassa rifiuti, sono parte del minimo di base e non vanno pertanto computate (in doppio) come supplemento (citata 15.2021.129 consid. 6.1).
5. Circa le spese per la salute, in fase di allestimento del provvedimento impugnato, RI 1 ha prodotto copia di:
– una fattura di fr. 147.25 per un suo trattamento da un igienista dentale, eseguito il 17 marzo 2023;
– altre due fatture, di complessivi fr. 426.70 (fr. 98.60 + fr. 328.10), per un suo trattamento medico e dentistico eseguito il 17 e il 23 febbraio 2023, come pure il 17 marzo successivo;
– un’ulteriore fattura di fr. 83.30 per un trattamento di PI 10 da un igienista dentale, eseguito il 24 febbraio 2023.
Nello scritto 24 giugno 2023, il ricorrente ha inoltre prodotto copia:
– delle polizze di assicurazione malattia obbligatoria sua e della moglie, emesse dalla PI 6, che fissano i premi mensili per il 2023 in rispettivamente fr. 460.90 e fr. 341.60;
– di tre estratti conto bancari, che attestano il versamento alla PI 6 di tre premi di fr. 802.50 il 6 aprile, l’11 maggio e il 1° giugno 2023;
– di una “panoramica dei premi” per un’“assicurazione integrativa” dei coniugi, emessa dall’PI 7, che prevede premi mensili dal 14 marzo 2023, rispettivamente, di fr. 43.05 e fr. 71.15;
– di tre estratti bancari del conto appena citato, che certificano il versamento all’PI 7 di tre premi di fr. 114.20 il 6 aprile, l’11 maggio e il 1° giugno 2023, ogni volta.
5.1 Secondo il punto II/8 della Tabella, all’escusso va riconosciuto un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento. Comprende in particolare i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria (DTF 134 III 323 consid. 3; sentenze della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022, consid. 6, e 15.2021.56 del 15 ottobre 2021, consid. 3.2; cfr. Tabella, n. II/3), ove siano effettivamente pagati (sopra consid. 2). Solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie complementare (DTF 134 III 323, consid. 3). Anche l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 242 consid. 4.1; citata 15.2022.41 consid. 6 e sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93).
5.2 Come richiesto, RI 1 ha allegato allo scritto del 24 giugno 2023 la prova del pagamento dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria sua e della moglie per i tre ultimi mesi (da aprile a giugno 2023). Vanno pertanto inseriti nel minimo esistenziale fr. 802.50 per le spese per la salute (comune) dei coniugi.
5.3 Per quanto concerne la partecipazione ai costi, nel provvedimento impugnato l’Ufficio ha computato mensilmente fr. 54.70 per RI 1 e 29.60 per PI 10, ossia fr. 656.40 e fr. 355.20 annui, sulla scorta degli estratti dettagliati delle spese mediche nel 2022 per la dichiarazione d’imposta rilasciati dalla PI 6. Le fatture trasmesse dal ricorrente già all’UE vertevano invece su costi di fr. 573.95 (fr. 147.25 + fr. 426.70) per lui e di fr. 83.30 per la moglie nel 2023. Non ha però dimostrato di averle effettivamente pagate. Ad ogni modo, secondo la prassi usuale l’UE ha correttamente tenuto conto della media mensile delle partecipazioni dell’anno precedente, giacché l’escusso e la moglie hanno già avuto e verosimilmente avranno spese a carico loro anche nel 2023. Se la media (su dodici mesi) delle partecipazioni per il 2023 supererà quella computata nel provvedimento impugnato, il ricorrente potrà chiedere all’UE una revisione del calcolo (art. 93 cpv. 3 LEF). Non si giustifica pertanto alcuna modifica già in questa sede.
5.4 I premi dell’assicurazione malattia complementare non possono essere riconosciuti nel minimo esistenziale, da una parte perché il loro pagamento non è dimostrato e dall’altra perché non si tratta di assicurazioni obbligatorie, sicché non sono indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF (sopra consid. 5.1).
6. Prima dell’emanazione del provvedimento impugnato, RI 1 aveva prodotto il duplicato di una lettera de PI 11 del 19 luglio 2022, che menziona un suo debito (residuo) nei confronti del Cantone Ticino di fr. 12'931.60 e riporta, scritto a mano, ch’egli “effettua un pagamento mensile di fr. 100.– fino a saldo”. Tale impegno, tuttavia, non libera il ricorrente dai suoi altri debiti, in particolare di quelli oggetto del gruppo n. 19, né gli dà il diritto a un minimo vitale superiore a quello stabilito dall’art. 93 LEF. Inoltre, il pagamento mensile di fr. 100.– in questione non può essere computato né in deduzione dei suoi redditi, né come supplemento al minimo vitale, poiché non si tratta di una trattenuta obbligatoria né di una spesa vitale nel senso dell’art. 93 LEF.
7. Nello scritto del 24 giugno 2023 RI 1 ha precisato di non essere più alle dipendenze della PI 2 dal 10 aprile 2023, ovvero appena quattro giorni dopo l’emissione del provvedimento impugnato (del 6 aprile 2023), e ha allegato la co-pia di una lettera, pure del 10 aprile 2023, con cui ha dato disdetta immediata dal rapporto di lavoro, ma è rimasto “a disposizione come indipendente, per un massimo di tempo lavorativo del 50% annuale”. Ora, la cessazione del rapporto di lavoro potrebbe avere un impatto sul pignoramento, perché forse il reddito del ricorrente è mutato (non è dato di sapere cosa il ricorrente intende fare dell’altra sua metà tempo). Tuttavia, siccome si tratta di una circostanza successiva al provvedimento impugnato, essa andrà esaminata (soltanto) nell’ambito di una revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF e sopra consid. 2; tra tante: sentenza della CEF 15.2023.11 del 18 aprile 2023, consid. 12), che l’UE è sin d’ora invitato a valutare d’ufficio.
8. In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto e il provvedimento impugnato va di conseguenza riformato come segue:
Redditi
|
Debitore (salariato) |
fr. |
3'093.65 |
56.46% |
|
Coniuge |
fr. |
2'386.00 |
43.54% |
|
Totale |
fr. |
5'479.65 |
100% |
Minimo d’esistenza
|
Base mensile (comune) |
fr. |
1'700.00 |
|
|
Spesa per l’alloggio (comune) |
fr. |
258.00 |
interessi ipotecari PPP __________ part. __________ __________ intestata alla moglie (__________ CHF 3094.67 anno 2022) |
|
Spese di riscaldamento |
fr. |
72.25 |
[consid. 4.2.3] |
|
Tassa per l’uso della canalizzazione |
fr. |
23.00 |
[consid. 4.4.2] |
|
Premio dell’assicurazione malattia obbligatoria (comune) |
fr. |
802.50 |
[consid. 5.2] |
|
Spese mediche e dentali (debitore) |
fr. |
54.70 |
costi a carico CSS anno 2022 CHF 656.40 |
|
Spese mediche e dentali (coniuge) |
fr. |
29.60 |
costi a carico CSS anno 2022 CHF |
|
Spese per pasti fuori domicilio (debitore) |
fr. |
211.00 |
|
|
Totale |
fr. |
3'151.05 |
100% |
8.1 L’entità dell’aumento del minimo esistenziale, di fr. 897.75 (ossia fr. 72.25 + fr. 23.– + fr. 802.50) giustifica che la Camera ne tenga conto d’ufficio, malgrado la tardiva produzione dei giustificativi, poiché non farlo costituirebbe una violazione manifesta e insostenibile del minimo esistenziale dell’escusso e determinerebbe pertanto la nullità della decisione impugnata (cfr. DTF 110 III 32).
8.2 Risulta dunque pignorabile l’importo eccedente fr. 1'779.10, pari al 56.46% della quota del minimo vitale comune di fr. 3'151.05 mensili a carico dell’escusso, ossia indicativamente fr. 1'314.55 (fr. 3'093.65 ./. fr. 1'779.10) tenuto conto del suo reddito al momento dell’esecuzione del pignoramento.
9. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il minimo esistenziale mensile comune di RI 1 e della moglie è aumentato da fr. 2'253.30 a fr. 3'151.05 e il pignoramento del reddito di lui limitato alla quota eccedente fr. 1'779.10.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– RI 1, __________, __________; – PI 1, __________, __________; – Ufficio esazione e condoni, Viale Stefano Franscini 6, Bellinzona.
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.