Incarto n.
15.2023.36

Lugano

4 luglio 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sulla segnalazione 19 aprile 2023 del capo della Sezione esecuzione e fallimenti della Divisione della giustizia

 

  DE 1

 

 

relativa all’operato dei funzionari della sede di __________ dell’Ufficio d’esecuzione (UE)

 

 

DN 1,

TE 1,

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 19 aprile 2023, il capo della Sezione esecuzione e fallimenti della Divisione della giustizia ha segnalato all’ispettore della Camera esecuzione e fallimenti che da alcune registrazioni nell’ap­plicativo informatico “THEMIS” di gestione delle procedure esecutive in suo possesso presso l’UE risulterebbe che la cursore DN 1 abbia gestito l’incarto del compagno PI 1 e ottenuto alcuni estratti esecutivi relativi a quest’ultimo senza pagare la relativa tassa.

                                  B.   Il 24 aprile 2023, il presidente della Camera ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di DN 1 e l’ha sentita in udienza il successivo 26 aprile.

                                  C.   L’8 maggio 2023, il presidente della Camera ha sentito quale testimone il cursore TE 1, in merito al pignoramento da lui eseguito il 12 maggio 2016 in due esecuzioni dirette contro l’al­lora compagno di DN 1, PI 1.

 

                                  D.   In risposta all’ordinanza emessa dal presidente della Camera il 4 maggio 2023, il 13 giugno il patrocinatore di PI 1 ha prodotto estratti del conto postale del cliente relativi al pagamento degli alimenti di fr. 4'750.– ognuno per i mesi da febbraio a maggio 2016 in favore dell’ex coniuge.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 14 LEF, l’autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare su tutti gli organi d’esecuzione forzata (art. 11 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]). Il procedimento disciplinare ha quale funzione il mantenimento dell’ordine, così come la salvaguardia della considerazione nei confronti delle autorità e la fiducia nelle stesse. Le misure disciplinari mirano a garantire, dal punto di vista sia preventivo che repressivo, il corretto adempimento dei rispettivi obblighi da parte degli organi sottoposti al potere disciplinare (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid. 1 e riferimenti citati).

 

                                   2.   Il procedimento disciplinare è retto nel nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF), tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF), quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF); può essere promosso d’ufficio dall’autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale. Secondo la giurisprudenza di questa Ca­mera, il procedimento disciplinare può essere avviato anche se il rapporto di lavoro con il funzionario sospettato è già stato disdetto (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid. 2 e riferimenti citati).

 

                                         Per la dottrina specialistica, invero, una misura disciplinare può essere inflitta solo finché l’organo oggetto dell’inchiesta disciplinare mantiene la propria mansione ufficiale, la sola disdetta del rapporto di lavoro non essendo invece di rilievo (Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 7 i.f. ad art. 14 LEF; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 37 ad art. 14 LEF). La Camera ha invero lasciato aperta la questione di un cambiamento di giurisprudenza in una decisione del 24 febbraio 2017 (inc. 15.2016.20). Anche nel caso in esame la questione può restare indecisa visto l’esito del giudizio odierno.

                                   3.   Secondo l’art. 14 cpv. 2 LEF, nei confronti dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti, o di un funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a 1'000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione.

 

                                   4.   Mentre il catalogo delle misure disciplinari è puntuale ed esaustivo, i fatti costitutivi di infrazione disciplinare non sono definiti nella legge. In senso generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri di funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dall’autorità di vigilanza. Nell’ambito disciplinare vige tuttavia il principio di opportunità, secondo cui non ogni violazione dei doveri di funzione dev’essere sanzionata. Sebbene la legge non lo precisi, la colpa è un presupposto essenziale dell’intervento disciplinare. La sanzione disciplinare deve in­oltre rispettare il principio della proporzionalità, ciò che significa che, da una parte, deve essere idonea a garantire l’osservanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace esecuzione delle mansioni pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia nell’ammini­strazione, e dall’altra, dev’essere commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e al grado di colpa dell’agente. Occorre considerare eventuali altre sanzioni, in particolare di natura penale, inflittegli per i medesimi fatti (sentenza della CEF 15.2016.20 del 24 febbraio 2017 consid. 4, 15.2010.95 del 17 ottobre 2011 consid. 4 e 15.2009.95 del 16 novembre 2009 consid. 4, e i rinvii).

 

                                   5.   Nel caso in rassegna, sulla scorta della segnalazione l’ispettore della Camera ha allestito la lista di tutti gli “eventi” esecutivi relativi a PI 1 registrati in Themis (dal 2015, anno della sua messa in funzione in Ticino) da DN 1, con cui egli convive dal 2012 e con cui è sposato dal 23 settembre 2022. Sono undici gli “eventi” (notifica di un precetto esecutivo e dell’esemplare per il creditore, registrazione di tre domande di proseguimento, invio di due avvisi di pignoramento ed emissione di quattro inviti di pagamento) registrati in sette esecuzioni diverse, oltre a un conteggio e quattro estratti dal registro delle esecuzioni.

 

                                5.1   All’udienza del 26 aprile 2023, DN 1 ha dichiarato di non ricordarsi dei due precetti esecutivi da lei notificati al compagno l’8 e il 22 settembre 2015, ma di ritenere che le erano probabilmen­te stati consegnati dalla cancelleria per notifica, giacché era nota la sua convivenza con PI 1. In realtà, è stata appurata la registrazione di un solo precetto esecutivo, la seconda data riferendosi all’invio al creditore dell’esemplare a lui destinato.

                                         Pur non ricordandosene, DN 1 non ha poi escluso di aver emesso i due avvisi di pignoramento del 7 aprile 2016. Ha invece detto di ricordarsi dei quattro inviti di pagamento del 2022, che riguardavano precetti esecutivi fatti emettere da una cassa malati, e di averli emessi a domanda dell’escusso, come fa sempre in si­mili casi. Per quanto riguarda l’invito di pagamento nell’esecuzio­­ne n. __________, DN 1 ha affermato che era possibile che l’avesse emesso prima della notifica del precetto esecutivo perché l’esecuzione potesse essere estinta subito. In merito all’evento “Altro: pagamento a saldo 4.7.2022 tramite PVR” nell’esecuzione n. __________, ha precisato di averlo registrato solo a titolo informativo per il Contact Center (incaricato di fornire informazioni all’utenza), come succede anche con tanti altri debitori, mentre ha escluso di aver proceduto alla registrazione contabile, per la quale i cursori non dispongono della necessaria abilitazione (in particolare sul piano informatico).

 

                                         Ha d’altronde assicurato di non aver mai spedito estratti dal registro delle esecuzioni, ma di esserle capitato di consultare l’estratto di un debitore per confrontarlo con il conteggio o per verificare i casi di attestati di carenza di beni emessi per lo stesso credito o l’esistenza di esecuzioni promosse da più di cinque anni. Ha comunque escluso di aver stampato estratti esecutivi poi consegnati al suo convivente senza prelevare la relativa tassa.

 

                                5.2   In generale, DN 1 ha affermato di conoscere la norma dell’art. 10 LEF, che vieta ai funzionari dell’UE di agire in procedure dirette contro il proprio convivente, ma di aver ritenuto che per lei il divieto escludeva solo quello che entrava nella sua funzione, ovvero l’esecuzione dei pignoramenti, ma non gli altri atti oggetto della segnalazione. Ha assicurato di non aver mai partecipato neppure indirettamente alle operazioni di pignoramento riguardanti suo marito. A domanda del presidente, DN 1 ha risposto di non aver mai ricevuto un’informativa sul modo di comportarsi quando un’esecuzione riguarda un famigliare o un convivente.

 

                                   6.   Giusta l’art. 10 cpv. 1 lett. b LEF, i funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell’auto­rità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto. Si tratta di un caso di astensione obbligatoria, che mira a prevenire i conflitti d’interessi e così a garantire l’imparzia­lità delle decisioni adottate nelle procedure di esecuzione e fallimenti (DTF 104 III 2 consid. 3/a; Dallèves in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 10 LEF; Peter in: Ba-sler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 10 LEF; Möckli in SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 10 LEF; Gil­liéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 6 ad art. 10 LEF). L’indipendenza richiesta è però minore di quella di cui devono fare prova i membri di un’autorità giudiziaria (Möckli, op. cit. loc. cit.; cfr. pure Peter, op. cit., n. 11 ad art. 10). L’obbligo di astensione riguarda tutti gli atti eseguiti in adempimento di doveri di servizio (Peter, op. cit., n. 5 ad art. 10; Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 10). Chi si trova in una delle situazioni elencate all’art. 10 LEF è obbligato ad astenersi spontaneamente (sentenza del Tribunale federale 5A_77/2019 del 15 luglio 2019 consid. 3.1; Peter, op. cit., n. 15 ad art. 10).

 

                                   7.   Nel caso in esame, DN 1 avrebbe quindi dovuto astenersi spontaneamente dal compiere tutti gli undici atti esecutivi registra­ti in Themis in esecuzioni dirette contro l’allora convivente. Contrariamente a quanto da lei capito, il divieto dell’art. 10 LEF riguarda infatti tutti gli atti eseguiti in adempimento di doveri di servizio e non solo quelli che rientrano nella specifica funzione del­l’impiegato dell’ufficio. Vero è che il testo in italiano della norma potrebbe dare credito all’interpretazione di DN 1, nella misura in cui esclude per le persone che si trovano in un caso d’a­stensione l’esercizio delle “loro funzioni” (nello stesso senso il testo in francese: “acte de son office”). Il testo in tedesco vieta invece in modo generale tutti gli atti ufficiali (“Amtshandlungen”). Corrisponde alla volontà del legislatore che voleva evitare già i conflitti d’interessi solo potenziali (come si evince dalla clausola generale dell’art. 10 cpv. 1 n. 4 LEF), ovvero la mera apparenza di prevenzione (v. sotto consid. 9.4). Rende anche più chiari ai funzionari i limiti del dovere d’astensione, perché non devono chiedersi se si trovano soggettivamente in un conflitto d’interessi. Ciò presuppone però che il funzionario goda di un certo potere d’apprezza­mento, ciò che non è il caso per il semplice invio di atti emessi da altri ed è molto limitato per quanto attiene all’emissione dei precetti esecutivi. L’importanza e le conseguenze dell’atto com­piuto in violazione dell’art. 10 LEF, come le motivazioni dell’autore, entrano per contro in considerazione nella valutazione della colpa, e pertanto dell’opportunità e della commisurazione della sanzione disciplinare (v. sopra consid. 4).

 

                                         Dal profilo oggettivo, gli atti contestati a DN 1 risultano quindi sanzionabili disciplinarmente.

 

                                7.1   Per gli atti esecutivi nel 2016 ci si potrebbe chiedere se non sono prescritti. Contrariamente al diritto di altri Cantoni (ad esempio San Gallo: 2 anni; Turgovia: 5 anni, v. Emmel, op. cit., n. 12b ad art. 14), il diritto ticinese non disciplina la questione della prescrizione dei provvedimenti disciplinari. Per l’analogia delle situazioni, ci si potrebbe forse riferire al termine di prescrizione delle contravvenzioni penali (tre anni, art. 109 CP). Stante l’esito del giudizio odierno, la questione può tuttavia rimanere aperta.

 

                                7.2   Sul piano soggettivo, va anzitutto tenuto conto che DN 1 lavora presso la sede di Lugano dell’UE da vent’anni e beneficia pertanto di una grande esperienza. Si può quindi ritenere che, come da lei del resto dichiarato in occasione dell’interrogatorio, ha – o dovrebbe avere – conoscenza dell’esistenza dell’art. 10 LEF.

 

                             7.2.1   Occorre tuttavia rilevare che non esistono istruzioni dell’autorità di vigilanza cantonale o direttive interne dell’UE in merito al dovere di astensione, alla sua estensione e al modo di attuarlo concretamente. A conoscenza della Camera, il tema non è neppure stato trattato in corsi di formazione specifici, peraltro molto rari in generale, se non ultimamente nel corso generale per i nuovi assunti.

 

                             7.2.2   Da un sondaggio effettuato dall’ispettore della Camera si evince d’altronde che diversi funzionari conoscono l’art. 10 LEF solo approssimativamente e che la sua portata è oggetto di apprezzamenti divergenti, alcuni di loro ritenendo ad esempio che l’emis­sione di precetti esecutivi o la notifica di atti esecutivi non sono sottoposte al dovere di astensione. Nella sua deposizione dell’8 maggio 2023 il cursore TE 1 ha confermato di non aver ricevuto direttive sull’applicazione dell’art. 10 LEF e riferito che attualmente regna un po’ d’incertezza sui limiti dell’art. 10 LEF tra chi è al corrente del procedimento disciplinare avviato contro DN 1.

 

                             7.2.3   Sempre dal profilo soggettivo, non si evincono dagli elementi fattuali raccolti indizi per ritenere che DN 1 abbia voluto favorire il compagno. In due casi (notifica del precetto esecutivo, invio dell’invito di pagamento prima della notifica del precetto) il suo intervento è servito ad accelerare la procedura. La Camera ha inoltre accertato che tranne in un’esecuzione, sospesa da opposizione poi diventata perenta, tutte le esecuzioni avviate contro PI 1 dal 2015 in poi sono state pagate. I creditori non sono pertanto stati danneggiati.

 

                             7.2.4   Per gli atti del 2016 occorre ancora constatare che la relazione di DN 1 con PI 1 era nota in seno all’UE e non aveva apparentemente suscitato particolari interventi all’epoca. Dal punto di vista dell’opportunità dell’adozione di misure disciplinari, appare discutibile sanzionare il comportamento della funzio-naria in base a una verifica effettuata dopo la presentazione delle sue dimissioni, mentre essa sarebbe potuta essere eseguita già nel 2016.

 

                             7.2.5   Tutto sommato, risulta dalle considerazioni che precedono che DN 1 non ha violato consapevolmente il divieto di eseguire atti esecutivi in procedure dirette contro il convivente (e ora marito) e non ha cercato di favorirlo indebitamente.

 

                                7.3   In conclusione, anche se gli atti contestati a DN 1 risultano oggettivamente lesivi del divieto dell’art. 10 cpv. 1 lett. b LEF, non sono sanzionabili disciplinarmente dal profilo soggettivo. Tenuto conto anche della relativa incertezza esistente in seno all’UE in merito all’estensione dell’obbligo di astensione e del fatto che per anni non si è ritenuto necessario effettuare una verifica del­l’o­perato di DN 1, l’inflizione di una sanzione disciplinare appare anche inopportuna perché andrebbe a punire l’unica funzionaria, il cui operato è stato sistematicamente controllato in relazione con l’art. 10 LEF.

 

                                   8.   In merito al conteggio e ai quattro estratti dal registro delle esecuzioni emessi tutti nel 2016, DN 1 ha assicurato di non averli stampati per poi consegnarli al suo convivente. La Camera ha accertato che l’interessata ne ha emesso e stampato solo due (n. __________ e __________). Non è però dimostrato ch’ella li abbia consegnati al convivente. Non è dunque possibile addebitarle di non aver prelevato la tassa prevista per l’emissione e la spedizione di quegli atti. Dal punto di vista oggettivo, invero, anche la semplice consultazione di estratti relativi alla situazione esecutiva del convivente appare lesiva dell’art. 10 LEF, specie nel caso in esame in cui il debitore non soggiaceva al settore di competenza della compagna. Dal punto di vista soggettivo e dell’op­portunità, valgono invece i rilievi già espressi in merito agli altri atti esecutivi eseguiti da DN 1 (sopra consid. 7.2.5 e 7.3).

 

                                   9.   Il Caposezione aveva anche segnalato verbalmente la situazione del cursore TE 1, collega di DN 1, in merito a un pignoramento eseguito nei confronti di PI 1 il 12 maggio 2016 nelle esecuzioni n. __________ e __________. La Direttrice della Divisione della giustizia ha pure chiesto delucidazioni in merito con e-mail del 20 aprile 2023.

 

                                9.1   In occasione del suo interrogatorio dell’8 maggio 2023, sentito come teste TE 1 ha affermato di conoscere bene DN 1, con cui lavora dal 2002 o dal 2003, e di essergli capitato di andare a sciare alcune volte con lei, altri dipendenti dell’Ufficio e alcuni loro compagni, tra cui quello di DN 1, PI 1. Non lo ritiene però un amico, ma solo un conoscente.

 

                                         Per quanto attiene al pignoramento del 12 maggio 2016, TE 1 ha dichiarato che DN 1 non vi era intervenuta in nessun modo. Egli non ha considerato un problema eseguire quel pignoramento, come fa con tutti gli altri debitori di sua conoscen­za, anche perché se dovesse ricusarsi ogni volta che conosce il debitore, ciò creerebbe difficoltà di organizzazione per l’Ufficio. Il teste ha confermato di conoscere l’art. 10 LEF, ma di ritenerlo applicabile solo a parenti, non a conoscenti. Ha confermato in ogni modo di non aver avuto nessun interesse personale in quel pignoramento, da lui eseguito nel solito modo. PI 1 non faceva invero parte del suo settore (4), ma come capita con altri debitori, quando si presentano al suo sportello, si è occupato lui del pignoramento, con il consenso del collega competente per settore. Anche se il verbale interno indica che il pignoramento è stato eseguito in assenza del debitore, in realtà egli era presente, come risulta dalla firma da lui apposta sul verbale. TE 1 si è detto sicuro di aver visto i documenti giustificativi prodotti dall’e­­scusso, anche perché non si è inventato le cifre riportate sul verbale, ma non si spiega come mai non sono più nell’incarto. È possibile che siano presenti in un altro incarto.

 

                                         Il teste ha confermato di aver proceduto al pignoramento del fondo di PI 1 basandosi sulla stima ufficiale secondo la pras­si dell’epoca (ultimamente si tiene anche conto della stima reale, ritenuta corrispondere più o meno a 2.5 volte quella ufficiale). In quel caso come in tutti, egli ha proceduto poi al pignoramento indipendentemente dal carico ipotecario, anche perché non sapeva a quanto ammontasse.

 

                                9.2   Stabilita l’impignorabilità del reddito di fr. 8'200.– mensili conseguito da PI 1, che risultava inferiore al suo minimo esi­stenziale di fr. 8'283.40 (sul quale si tornerà sotto al consid. 9.3), TE 1 ha pignorato la quota di ½ di PI 1 del fondo n. __________ RFD di __________, anche se il suo valore di stima ufficiale (fr. 337'785.–) era inferiore alla somma nominale delle ipoteche che lo gravavano (fr. 700'000.– e fr. 30'000.–). In ciò non si scorge nulla d’insolito. I cursori ticinesi sono soliti aspettare la domanda di realizzazione per procedere a una stima più accurata del fondo o indire una stima peritale e accertare il carico ipotecario effettivo. Nell’intervallo il fondo viene pignorato quale misura essenzialmente conservativa a salvaguardia degl’interessi dei creditori.

 

                                         Il pignoramento in questione non può dunque essere visto come un vantaggio indebitamente concesso al compagno di DN 1. Certo, gli ha permesso di ottenere una dilazione del suo debito in virtù dell’art. 123 LEF, concessagli il 4 maggio 2018 quasi 17 mesi dopo la presentazione della domanda di realizzazione, con un ritardo che purtroppo non è infrequente in Ticino, che l’e­­scusso ha poi rispettato giungendo persino a saldare le due esecuzioni, oltre una terza (n. __________), il 27 febbraio 2019, in anticipo sul piano di pagamento.

 

                                         Dal punto di vista disciplinare, determinante è che, circa i tempi di realizzazione del fondo, a PI 1 non pare essere stata dimostrata un’indulgenza diversa di quella generalmente accorda­ta a tutti i debitori e in fin dei conti ciò ha permesso il totale soddisfacimento dei creditori. Ad ogni modo la dilazione non è stata con­cessa da TE 1 e non può quindi essergli imputata. Un vero e criticabile vantaggio sarebbe stato di dichiarare il fondo impignorabile in quanto (all’apparenza) sovraipotecato. L’operato di TE 1 in merito al pignoramento della quota del fondo intestata all’escusso non dà adito a rimproveri di natura disciplinare.

 

                                9.3   Nel minimo esistenziale di PI 1, TE 1 ha computato alimenti per fr. 4'750.– mensili, che rappresentano qua­si il 60% del minimo totale. Nell’incarto acquisito dalla Camera non figurano i giustificativi relativi al pagamento degli alimenti. Come dichiarato da TE 1 non è impossibile che siano finiti in un altro incarto. A scanso di equivoci, la Camera si è fatta consegnare da PI 1 gli estratti del suo conto corrente postale, da cui risulta un ordine di girata permanente di fr. 4'750.– mensili a favore dell’ex moglie, regolarmente eseguito dal febbraio al maggio 2016, ossia nei quattro mesi precedenti il pignoramen­to. Anche su questo punto non si giustifica alcun intervento disciplinare nei confronti di TE 1.

 

                                9.4   Ci si potrebbe interrogare se TE 1, in virtù dell’art. 10 LEF, avrebbe dovuto astenersi dall’eseguire il pignoramento perché conosceva l’escusso e la sua compagna, la collega DN 1. Ebbene, il fatto che l’escusso o il suo coniuge o convivente sia un amico o un conoscente del funzionario o impiegato non è un motivo di astensione assoluto secondo l’art. 10 cpv. 1 n. 1-3 LEF, che non cita tale ipotesi. Può tutt’al più ricadere nel caso generico dell’art. 10 cpv. 1 n. 4 LEF, secondo cui i funzionari o impiegati devono astenersi “negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi”. Tale ipotesi è realizzata quando sussistano circostanze idonee a indurre sfiducia nell’imparzialità dell’organo esecutivo (Peter, op. cit., n. 11 ad art. 10). Il congiuntivo usato dal legislatore indica che la semplice apparenza oggettiva di prevenzione o di conflitto d’interessi basta per obbligare l’interessato all’astensione senza che sia necessario dimostrarlo (cfr. citata 5A_77/2019, consid. 3.1; Peter, op. cit., n. 11 ad art. 10; Dallè­ves, op. cit., n. 8 ad art. 10; Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 10 LEF). Contrariamente ai casi delle cifre 1.3, quello del n. 4, la prevenzione o il conflitto d’interessi non è oggetto di una finzione, ma la semplice apparenza è sufficiente (Möckli in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 10 LEF).

 

                             9.4.1   Una relazione di amicizia o inimicizia tra un giudice e una parte (o il suo avvocato), come pure contatti regolari in un quadro professionale, non creano di per sé un’apparenza di prevenzione, salvo circostanze particolari. Solo dei rapporti di amicizia stretti, concretizzati da incontri frequenti, da rapporti privati o da pratica sportiva regolare sono suscettibili di giustificare una ricusa (v. François Chaix, La récusation devant les tribunaux (aperçu de la jurisprudence récente), Collana gialla della CFPG n. 29, 2023, pagg. 17-18 e i rinvii). Ciò vale anche per gli organi di esecuzione e fallimenti, ancorché l’indipendenza richiesta sia minore (sopra consid. 6).

 

                             9.4.2   In sé, e sempre fatte salve eventuali circostanze particolari, il funzionario incaricato di emettere atti esecutivi nei confronti di un debitore non è di principio tenuto ad astenersi se il debitore è un membro della famiglia o il convivente di un collega con cui lavora il funzionario. La relazione con il debitore è infatti solo indiretta e non pone quindi problemi dal punto di vista dell’apparenza d’im­parzialità. Estendere indistintamente il dovere di astensione agli atti riguardanti amici degli amici a prescindere da circostanze particolari idonee a far nascere un’apparenza di conflitto d’interessi (sul caso degli “amici” sul sito Facebook, v. DTF 144 I 164 segg. consid. 4.5) comprometterebbe il normale funzionamento degli uffici d’esecuzione e di fallimenti, specie nei piccoli circondari.

 

                                         Nel caso in rassegna il fatto che TE 1 e DN 1 lavorassero da anni nello stesso settore e praticassero sporadicamente attività sportive insieme (sci) non è un motivo sufficiente perché egli avesse dovuto astenersi di eseguire il pignoramento a carico dell’allora compagno di lei.

 

                             9.4.3   La semplice conoscenza di una parte (debitore o creditore), come pure il fatto di darle del tu, non costituiscono una prossimità sufficiente a far temere concretamente un’influenza sulla decisione del giudice (v. DTF 144 I 163 seg. consid. 4.4), e pertanto men che meno del funzionario. Sono necessarie ulteriori circostanze oggettive.

 

                                         Nella fattispecie, TE 1 ha affermato di conoscere PA 1, con cui è andato alcune volte, insieme ad altri, a sciare, ma di non ritenerlo un amico. Ha pure escluso qualsiasi interesse personale nel noto pignoramento, da lui eseguito nel solito modo. Non si evincono peraltro dagli atti o dalla segnalazione altre circostanze particolari per reputare che la relazione con il debitore abbia avuto l’intensità necessaria a creare un’apparenza oggettiva di parzialità. Non va quindi dato alcun seguito disciplinare alla segnalazione relativa all’operato di TE 1.

 

                                10.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Non è dato seguito al procedimento disciplinare aperto il 24 aprile 2023 nei confronti di DN 1.

 

                                   2.   Non si dà luogo all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di TE 1.

 

                                   3.   Non si prelevano spese.

 

                                   4.   Notificazione a:

                                         –  ;

   .

 

 

                                         Comunicazione a:

                                         – ;

                                         –  .

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.