Incarto n.
15.2023.40

Lugano

27 novembre 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 aprile 2023 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca, nelle esecuzioni del gruppo n. 1 pro­mosse nei confronti della ricorrente da

 

 

PI 3, __________ (es. n. __________7)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________5 e __________9)

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________0)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

PI 4,  (es. n. __________8)

(rappresentata dalla RA 2, )

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che a favore dei creditori che hanno promosso le predette esecuzioni del gruppo n. 1 contro RI 1, il 16 febbraio 2023 la sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato il saldo del conto di risparmio dell’escussa presso la PI 6 e il 25 marzo 2023 ha emesso il verbale di pignoramento;

                                         che con ricorso del 29 aprile 2023 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale di dichiarare nulle le notifiche dei precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni in questione, ordinare al­l’UE una nuova notificazione e annullare il verbale di pignoramen­to e, in subordine, di registrare la sua opposizione ai precetti esecutivi e annullare il verbale di pignoramento;

 

                                         che mediante ordinanza del 5 ottobre 2023 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo parziale limitatamente al­la ripartizione del saldo del conto di risparmio pignorato a favore delle esecuzioni n. __________7, __________5 e __________0;

 

                                         che nel caso in esame, a ben vedere, l’insorgente ha proposto at­traverso un unico atto cinque ricorsi contro cinque distinte esecuzioni, il cui fondamento di fatto è però sostanzialmente il medesi­mo, vertendo invero sullo stesso pignoramento;

 

                                         che si giustifica pertanto di decidere i ricorsi con una sola senten­za (secondo l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa [LPAmm, RL 165.100], cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 LPR), pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (senten­za della CEF 15.2023.8/33 del 13 ottobre 2023, consid. 2);

 

                                         che la ricorrente (indicata curiosamente come “il qui ricorrente”) so­stiene di essere venuta a conoscenza delle diverse esecuzioni a suo carico soltanto a ricezione del verbale di pignoramento, il 19 aprile 2023, e di non aver pertanto ricevuto in precedenza alcun precetto esecutivo;

 

                                         che dopo aver accertato che i precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni n. __________7, __________5 e __________0 sono stati notificati con l’ausilio della polizia a tale PI 5 senz’aver verificato e rintracciato l’esistenza di una valida procura conferita a costui da RI 1, con tre distinte decisioni del 17 ottobre 2023 l’UE ha riconsiderato il provvedimento impugnato, annullandolo limitatamente alle esecuzioni in questione e registrando nel suo siste­ma informatico con la data del 19 aprile 2023 le opposizioni interposte dall’escussa avverso i precetti appena menzionati;

 

                                         che i nuovi provvedimenti accolgono le conclusioni formulate dalla ricorrente in via subordinata e non sono stati impugnati;

 

                                         che se alla ricorrente importava davvero il titolo o la causa del credito indicato nei precetti esecutivi e non riportati nel verbale di pignoramento, avrebbe dovuto, secondo il principio della buona fede, informarsi al riguardo senza ritardo presso l’UE (cfr. senten-za della CEF 15.2023.100 del 29 settembre 2023, consid. 1, e riferimenti citati), ciò che non pare aver fatto, sicché si può ritenere che la registrazione delle sue opposizioni, avvenuta in riconsiderazione del provvedimento impugnato, soddisfa integralmente le sue aspettative;

 

                                         che stando così le cose, RI 1 non denota (più) un interesse degno di protezione a ottenere una nuova notifica dei precetti esecutivi, ragione per cui i ricorsi concernenti le esecuzioni n. __________7, __________5 e __________0 sono da dichiarare senza ogget­to e vanno stralciati dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);

 

                                         che con osservazioni del 17 novembre 2023, rimaste incontestate, l’Ufficio si è invece opposto all’accoglimento dei ricorsi riguardanti le esecuzioni n. __________8 e __________9;

 

                                         che per quanto attiene all’esecuzione n. __________8, come osserva a ragione l’Ufficio, si evince dagli atti che in occasione della notificazione del precetto esecutivo avvenuta il 19 ottobre 2022 per il tramite della polizia l’escussa ha interposto opposizione e con decisione del 9 novembre 2022, notificata a RI 1 il giorno seguente mediante posta A+ (invio n. __________), l’PI 4 l’ha rigettata in via definitiva, motivo per cui, contrariamente a quanto preteso nel gravame, la ricorren­te risulta essere venuta a conoscenza di siffatto precetto e pertanto il ricorso concernente tale esecuzione è manifestamente infondato;

 

                                         che per quanto riguarda l’esecuzione n. __________9 emerge dall’in­carto dell’organo esecutivo che il 26 settembre 2022 lo Stato del Canton Ticino ha presentato una domanda di proseguire l’esecu­zione fondata sull’attestato di carenza di beni n. __________ emesso il 30 giugno 2022, ovvero entro sei mesi dal suo ricevimento, sen­za dunque la necessità della notifica di un nuovo precetto conformemente all’art. 149 cpv. 3 LEF, sicché il ricorso relativo a tale esecuzione s’avvera pure infondato;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________7 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________5 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   3.   Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________0 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   4.   Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________8 è respinto

 

                                   5.   Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________9 è respinto.

 

                                   6.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   7.   Notificazione a:

 

–   ;

–  ;

–  ;

– .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.