Incarto n.
15.2023.4

Lugano

16 maggio 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 26 dicembre 2022 di

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di redditi emessa il 19 dicembre 2022 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da

 

 

Comune di PI 1,

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi l’11 maggio e l’11 agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il Comune di PI 1 e la Confederazione Svizzera procedono contro RI 1 per l’incasso di poco più di fr. 4'000.– complessivi.

 

                                  B.   Il 19 dicembre 2022 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

                                         Redditi

Debitore

Rendita AVS

fr.

    1'849.00

52.44%

Debitore

Rendita pensione __________

fr.

    1'017.50

 

Coniuge

Salario (__________)

fr.

    2'600.00

47.56%

 

Totale [per il solo debitore]

fr.

    5'466.50

100%

                                         Minimo d’esistenza

Comune

Base mensile

fr.

    1'700.00

 

Comune

Affitto

fr.

    1'600.00

 

Comune

Altri

fr.

        59.00

AIL trimestrale

Debitore

Assicurazione malattia

fr.                                

       486.50

 

Debitore

Altri

fr.

       100.00

Spese mediche fuori franchigia CHF 1'200.– annue

Coniuge

Assicurazione malattia

fr.

       501.85

 

Coniuge

Pasti fuori domicilio

fr.

       105.00

 

Coniuge

Trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto pubblico

fr.

        71.00

Abbonamento Arcobaleno

Coniuge

Altri

fr.                                

        92.00

Spese mediche fuori franchigia CHF 1'100. annue

 

Totale

fr.

    4'715.35

 

 

Quota parte debitore

fr.

    2'472.62

52.44%

 

./. rendita AVS                  ./.

fr.

    1'849.00

Impignorabile a norma di legge

 

Minimo esistenziale

fr.

       624.00

 

 

                                         L’UE ha quindi pignorato presso l’__________ la rendita del secondo pilastro dell’escusso per la parte eccedente il minimo esistenziale di fr. 624.– (indicativamente fr. 393.50 mensili) con effetto immediato.

 

                                  C.   Con ricorso del 26 dicembre 2022, RI 1 fa valere che i costi della moglie e di lui “ridotti all’indispensabile” ammontano in totale a fr. 6'484.– mensili e superano di fr. 1'017.50 le loro entrate complessive di fr. 5'466.50.

 

                                  D.   Con osservazioni del 26 dicembre 2022 il Comune di PI 1 si è rimesso al giudizio della Camera, mentre la Confederazione Svizzera è rimasta silente e l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso. Il ricorrente si è determinato sulle osservazioni dell’UE mediante replica spontanea del 16 gennaio 2023.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 19 dicembre 2022, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

 

                                   3.   Nel ricorso RI 1 afferma che i costi sostenuti mensilmente da lui e dalla moglie ammontano a fr. 6'484.–, così ripartiti:

Affitto mensile

fr.  1'600.00

Costi per la casa, costruzione 1962, tutti a nostro carico, come da contratto

fr.     300.00

Cassa malati aggiornata di entrambi i coniugi

fr.  1'089.00

Tasse cantonali, comunali e federali 2021 pro-rata mensile

fr.     545.00

Manutenzione, assicurazione, gestione mezzo di trasporto

fr.     380.00

Spese domestiche, vitto per la famiglia

fr.  1'800.00

Spese domestiche, cura della persona

fr.     150.00

Fornitura di servizi, luce, acqua, telefoni, televisione

fr.     290.00

Assicurazioni domestiche e personali

fr.     180.00

Altre e imprevisti

fr.     150.00

 

                                         Tenuto conto di entrate mensili di fr. 5'466.50 complessivi, compre­sa “per assurdo” la rendita AVS di fr. 1'849.– benché impignorabile per legge, il ricorrente sostiene che il loro bilancio presenta una perdita mensile di fr. 1'017.50, alla quale sopperiscono “economizzando fortemente dove possibile”. La ragione di questa situazione è data dal fatto a suo dire che a causa di un grave infortunio la moglie può lavorare solo al 60% ed è in attesa da oltre un anno di una rendita d’invalidità del 40% circa.

 

                                   4.   Nel ricorso RI 1 non si confronta con il calcolo del­l’UE e non dimostra di pagare effettivamente tutti i costi esposti nel suo elenco – se non con un rinvio generico alla documentazione trasmessa all’UE – né il loro carattere assolutamente necessario al sostentamento suo e della moglie giusta l’art. 93 LEF. La ricevibilità del ricorso, insufficientemente motivato, è pertanto dubbia. Occorre però esaminare d’ufficio, giusta l’art. 22 cpv. 1 LEF, che la decisione impugnata non sia nulla (sentenza della CEF 15.2021.89 del 19 ottobre 2021, consid. 1), ricordato che è nullo il provvedimento che manifestamente lede il minimo di esistenza dell’escusso e della sua famiglia, ponendoli in una situazio­ne insopportabile (DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2012.54 del 6 giugno 2012 consid. 1).

 

                                4.1   Secondo consolidata giurisprudenza, pur essendo impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) la rendita AVS dev’essere presa in considerazione nel calcolo del minimo esistenziale, nel senso che riduce a debita concorrenza il fabbisogno vitale dell’escusso (DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii; sentenza della CEF 15.2021.130 del 1° aprile 2021 consid. 3). In concreto l’UE ha quindi correttamente dedotto dal minimo esistenziale dell’escusso l’“AVS impignorabile” di fr. 1'849.– (v. sopra ad B). La quota del minimo esistenziale comune della coppia assegnabile al ricorrente è poi sta­ta correttamente stabilita dall’UE in base alla percentuale dei redditi di lui (52.44%) rispetto al totale dei redditi della coppia (sopra ad B e consid. 2).

 

                                4.2   La nozione di quanto è “assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia” ai sensi dell’art. 93 LEF (detto minimo vitale o esistenziale) va stabilita in modo oggettivo per garantire la parità di trattamento dei debitori (e indirettamente dei creditori). La giurisprudenza si riferisce al riguardo alla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo (sopra consid. 2), che definisce un importo base mensile fisso, modulato a seconda che il debitore vive da solo (fr. 1'200.–), ha obblighi di mantenimento (fr. 1'350.–), convive con un coniuge, un partner registrato o, se hanno figli comuni, un concubino (fr. 1'700.–) oppure ha figli (fr. 400.– in più per figlio fino a dieci anni e fr. 600.– per figlio di più di dieci anni). L’im­­porto della base mensile è stato calcolato su base statistica in riferimento alle spese medie delle economie domestiche con redditi di meno di fr. 3'000.– mensili (cfr. lo studio di Meier/Zweifel/Za­borowski/Jent-Sørensen, Lohnpfändung – Optimales Existenzminimum und Neuanfang?, 1999, ad 6.2.3.2 pagg. 246 segg., al quale è ispirata la Tabella: Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 93 LEF). La Tabella prevede poi una serie di supplementi alla base mensile (canone di locazione o interessi ipotecari, spese di riscaldamento, premi della cassa malattia, ecc.), il cui importo dipende dalla situazione concreta del debitore. Di principio sono computabili solo le spese correnti indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019 consid. 4; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93).

 

                             4.2.1   Il minimo esistenziale di base – un importo forfettario destinato a coprire le spese cui in media il debitore e gli eventuali altri membri della sua economia domestica devono far fronte per sopperire ai loro bisogni vitali (sentenza della CEF 15.2022.33 del 20 luglio 2022 consid. 4.1) – include segnatamente le spese di sostentamento, di abbigliamento e biancheria, d’igiene e salute, di manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, di assicurazioni private usuali, come l’assicurazione economia domestica e di responsabilità civile (sentenze della CEF 15.2022.33 del 20 giugno 2022 consid. 3.4 e 15.2017.49 del 2 agosto 2017 consid. 4 e 15.2009.115, RtiD 2010 II 720, consid. 4), di cultura, di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, di acqua potabile e di scarico, della tassa rifiuti (sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022 consid. 6 e 7) e di comunicazione, come i costi di telefonia privati o di allacciamento radio/TV/internet (sentenze del­la CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022, consid. 5 e citata 15.2021.129 consid. 3.2) (v. il punto I della Tabella).

 

                             4.2.2   La nozione di base mensile essendo oggettiva, non può essere determinata secondo l’apprezzamento soggettivo del debitore. Ne segue che, a prescindere dal fatto che RI 1 non le ha dimostrate, le spese domestiche di “vitto per la famiglia” (fr. 1'800.–), di “cura della persona” (fr. 150.–), di “fornitura di servizi, luce, acqua, telefoni, televisione” (fr. 290.–) e di “assicurazioni domestiche e personali” (fr. 180.–) rientrano tutte nella base mensile, correttamente computata dall’UE in fr. 1'700.– mensili (Tabella, ad I). La decisione impugnata va quindi confermata sotto questo profilo.

 

                                   5.   Nel minimo esistenziale rientrano unicamente i premi dell’assicu­razione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base), ad esclusione dei premi per prestazioni complementari secondo la LCA, non ritenuti indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF (Tabella, cifra II.3; citata CEF 15.2019.59 consid. 3; Vonder Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93 LEF). Il supplemento mensile di fr. 988.35 (501.85 + 486.50) computato dall’UE risulta pertanto corretto, cui si aggiungono fr. 192.– complessivi per quanto pagato dai coniugi per le spese mediche eccedenti la franchigia e le partecipazioni ai costi (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della CEF 15.2019.72 del 23 ottobre 2019 consid. 5, con rinvii). Il totale (di fr. 1'180.35) è superiore a quanto richiesto dal ricorrente (fr. 1'089.–). Nella decisione impugnata si è del resto tenuto conto, per errore, anche dei premi dell’assicurazione complementare dell’escusso (fr. 9.45 mensili) e dell’intero premio mensile pagato dalla moglie nel 2022 (fr. 501.85), senza che sia dato di sapere, dai documenti agli atti, se comprende solo l’assicurazione obbligatoria. Al riguardo il ricorso è dunque infondato.

 

                                         Nell’incarto dell’UE figura invero anche il conteggio premi per la moglie per il 2023 (prodotto nuovamente con il ricorso), da cui si evince un aumento del premio mensile da fr. 501.85 a fr. 586.20. Nelle sue osservazioni l’UE scrive che se del caso potrà tenere conto dell’aggiornamento solo quando sarà possibile verificare quale parte concerne l’assicurazione obbligatoria e se il nuovo premio viene effettivamente pagato. Ricordato che compete all’uf­ficio d’esecuzione la revisione del pignoramento in caso di cambiamento delle circostanze determinanti per il calcolo del minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF e sopra consid. 2), su questo punto occorre quindi invitare l’UE a interpellare il ricorrente affinché fornisca le informazioni necessarie.

 

                                   6.   Nel ricorso, RI 1 ha esposto un costo di fr. 300.– per “costi per la casa, costruzione 1962, tutti a nostro carico, come da contratto”. Nelle sue osservazioni l’UE rileva che il contratto di locazione prevede che solo piccoli lavori di ristrutturazione e/o riparazione sono a carico dell’escusso e che la somma di fr. 300.– da lui esposta non è supportata da nessun giustificativo. In replica il ricorrente ribadisce la propria richiesta per la manutenzione della casa edificata nel 1962 “comprendente i servizi e controlli impianti, riscaldamento, bruciatore, tank olio combustibile, impianto luce con relativo aggiornamento, canalizzazioni parzialmente in sostituzione, fornitura olio combustibile anche alla luce dell’alto consumo causa assenza isolazione, assicurazione casa ed economia domestica, saltuari interventi sui muri causa infiltrazioni d’acqua, manutenzione o so­stituzione elettrodomestici, lavatrice, lavastoviglie, forno cucina, aspi­rapolvere ed altri”. Osserva che a saperlo avrebbe conservato tutte le ricevute e che è comunque noto che tali spese sono inevitabili per una vecchia casa.

 

                                6.1   Se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno computate le spese indispensabili connesse all’immobile, che consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamento), nei contributi di diritto pubblico e nelle spese di manutenzione, calco-late sulla media mensile (Tabella, ad II/1). Nel caso in esame, il ricorrente non è però proprietario della casa in cui vive, bensì inquilino. Paga al riguardo una pigione di fr. 1'600.– mensili, che l’UE ha debitamente computato nel suo minimo vitale.

 

                                         Le spese accessorie appaiono invero essere a suo carico (punto 5 del contratto di locazione), come pure i “piccoli lavori di ristrutturazione e riparazione” (punto 24). Il problema è che il ricorrente non ha dimostrato di pagare fr. 300.– mensili per prestazioni di manutenzione della casa indispensabili e a carico suo, se non per quan­to attiene alle prestazioni dell’AIL, computate dall’UE in fr. 59.– per mese in base ai giustificativi prodotti dall’escusso per l’acqua potabile e la tassa di canalizzazione. In realtà, solo la tassa sarebbe dovuta essere aggiunta alla base mensile, mentre il costo dell’ac­qua potabile vi è già compreso (sopra consid. 4.2.1 e sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022 consid. 5.1 e 6.1). L’UE non ha invece tenuto conto dei costi di elettricità pagati dall’e­scusso (acconto all’AIL di fr. 376.– per un periodo non menzionato). Invero le spese di elettricità "per la cucina e la luce", stimabili in fr. 70.– mensili per una coppia (sentenza della CEF 15.2020.56 del 20 novembre 2020 consid. 3.2), sono già compre­se nella base mensile di fr. 1'700.– (Tabella, ad I). Non è dato di sapere se l’eventuale costo eccedentario è da ritenersi riferito a un altro bisogno indispensabile secondo l’art. 93 LEF. Non si giustifica dunque di scostarsi dalla decisione dell’UE.

 

                                6.2   Sarà poi anche noto che le case vecchie necessitano manutenzioni, ma non ne è notorio il costo. In mancanza di giustificativi – che in modo sorprendente il ricorrente pare non aver conservato – non è possibile determinare il supplemento computabile a tale titolo nel minimo esistenziale, per tacere del fatto che alcune spe­se da lui allegate, come la parziale sostituzione di canalizzazioni, non sembrano essere “piccoli lavori” ai sensi del contratto di locazione, altre non rientrano nel concetto di manutenzione (ad esempio la sostituzione di elettrodomestici) e altre ancora sono state pagate dalla locatrice tramite l’Ufficio dei fallimenti (fatture __________ per la manutenzione dell’impianto di riscaldamento, __________ per il serbatoio e __________ per la pulizia della caldaia e della canna fumaria). Anche sotto questo profilo la decisione impugnata non presta pertanto il fianco alla critica.

 

                                6.3   Rimane ad ogni modo la facoltà per il ricorrente di documentare i costi di manutenzione durante l’anno di pignoramento e di chiederne il rimborso (o se del caso l’anticipazione) all’UE nel quadro di una domanda di revisione del calcolo del minimo vitale (art. 93 cpv. 3 LEF).

 

                                   7.   Per costante giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non rientrano le imposte (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii; Tabella, ad III), che non sono spese esistenziali e non devono essere privilegiate rispetto ad altri crediti per prestazioni non esistenziali a favore dell’escusso (sentenza della CEF 15.2021.127 del 25 febbraio 2022 consid. 3.2). Il supplemento di fr. 545.– richiesto dal ricorrente per “Tasse cantonali, comunali e federali 2021 pro-rata mensile” non può quindi venir riconosciuto.

 

                                   8.   Neppure la voce “manutenzione, assicurazione, gestione mezzo di trasporto” (di fr. 380.–) può essere ammessa, perché l’uso di un veicolo non è indispensabile all’escusso giusta l’art. 93 LEF. Egli non abita infatti “fuori città”, ma a ridosso della stessa (__________). Ad ogni modo l’UE ha computato nel minimo vitale il prezzo di un abbonamento Arcobaleno 2 zone per le trasferte della moglie al posto di lavoro, che le consente anche di provvedere all’acquisto di generi alimentari e altri beni indispensabili per la coppia.

 

                                   9.   Infine, nemmeno la voce “altre e imprevisti” (di fr. 150.–) può esse­re ammessa, poiché lo possono essere solo le spese debitamente individuate e il cui pagamento regolare è dimostrato (sopra consid. 4.2). Di eventuali successivi costi per prestazioni di vitale importanza, non prevedibili al momento del pignoramento si potrà tenere conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF e sopra consid. 2).

 

                                10.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di procedere all’accertamento indicato nel soprastante considerando 5.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–  ;

–   .

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.