|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
vicecancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 aprile 2023 di
|
|
RI 1, __________
|
|
|
contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 18 aprile 2023 nell’esecuzione in via pignoramento n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dall’
|
|
PI 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________)
|
ritenuto
in fatto: A. Nella summenzionata esecuzione, il 18 aprile 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile del reddito di RI 1 sulla base del seguente computo:
Redditi
|
Debitore |
fr. |
2'728.00 |
55.07% |
|
Concubina (PI 6 ) |
fr. |
2'226.00 |
44.93% |
|
Totale |
fr. |
4'954.00 |
100% |
Minimo d’esistenza
|
Importo base (comune) |
fr. |
1'700.00 |
|
|
Supplemento per figlia minorenne, di oltre 10 anni |
fr. |
600.00 |
PI 7 |
|
Supplemento per figlio minorenne, fino a 10 anni |
fr. |
400.00 |
PI 8 |
|
Totale |
fr. |
2'700.00 |
100% |
L’UE ha quindi pignorato dal giorno stesso, presso la datrice di lavoro dell’escusso, laPI 2, l’importo eccedente fr. 1'486.80 (indicativamente fr. 1'241.–), pari alla differenza tra il suo salario (fr. 2'728.–) e il 55.07% della sua parte del minimo d’esistenza familiare (fr. 2'700.–).
B. Con ricorso del 25 aprile 2023, RI 1 ha chiesto all’Ufficio la “revisione” del pignoramento. Ha rilevato che i redditi accertati dall’UE sono errati, indicando il suo in fr. 2'955.85 mensili e quello della convivente in fr. 3'224.10 mensili. Ha chiesto il computo nel fabbisogno familiare minimo di supplementi per l’alloggio familiare di fr. 1'100.– e per i premi dell’assicurazione malattia di fr. 782.– al netto della riduzione cantonale. Senza produrre alcuna pezza giustificativa, egli ha d’altronde osservato che rimangono da pagare “abbonamenti del telefono, assicurazione RC e mobilia domestica, assicurazione e tasse della circolazione auto, abbigliamento, mensa e attività extrascolastiche dei figli, ecc.”, nonché “spese mediche […] importanti, considerando che sia mia figlia che la mia compagna seguono attualmente, a diverso titolo, una terapia”; ha inoltre informato di effettuare pagamenti mensili di fr. 200.– all’PI, di fr. 200.– all’PI e di fr. 50.– a PI.
C. Con scritto del 28 aprile 2023, l’Ufficio ha assegnato a RI 1 un termine per allegare documenti comprovanti il pagamento dei premi dell’assicurazione malattia, per tutta la famiglia, come pure della fornitura del gas, limitatamente a quello necessario per il riscaldamento (escluso dunque quello eventualmente necessario per i fornelli). Lo ha informato che non avrebbe riconosciuto né le “spese accessorie”, né i tre pagamenti mensili ricorrenti.
D. Il 3 maggio 2023, RI 1 ha trasmesso all’UE fatture delle spese per cui gli era stato assegnato il termine. Gli ha comunicato che i fornelli del suo alloggio sono alimentati elettricamente; gli ha comunicato inoltre che PI 6 stava per concludere un contratto di locazione di un nuovo alloggio, a partire dal 1° giugno 2023, con una pigione di fr. 1'420.– mensili, spese accessorie di fr. 300.– e una spesa per il posteggio di fr. 200.–.
E. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2023, l’PI 1 (in seguito: PI 1) ha chiesto all’UE di effettuare un pignoramento tacito del salario di RI 1.
Nelle sue del 24 maggio 2023, l’Ufficio ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso, nel senso di computare nel fabbisogno familiare minimo anche un supplemento di fr. 1'100.– per l’alloggio.
F. Con replica spontanea del 30 maggio 2023, RI 1 ha spiegato di non aver allegato le prove del pagamento delle spese per l’assicurazione malattia e per il gas, perché credeva che bastasse allegare le relative fatture; ha prodotto un estratto conto. Il 16 giugno 2023 l’PI 1 ha preso nota della replica del ricorrente.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 18 aprile 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indi-spensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3. RI 1 si duole dapprima che gl’importi dei salari mensili accertati nel provvedimento impugnato sono errati, il suo ammontando a fr. 2'955.85 (anziché fr. 2'728.–) e quello della convivente a fr. 3'224.10 (in luogo di fr. 2'226.–). L’errore è invero dovuto al ricorrente medesimo, che non ha risposto alle diverse convocazioni dell’UE né prodotto giustificativi delle spese sue e della famiglia, obbligando l’Ufficio a eseguire il calcolo d’ufficio sulla base delle informazioni fiscali a disposizione. Ciò posto, occorre nondimeno prendere in considerazione i dati forniti dal ricorrente, che risultano dai documenti da lui prodotti (estratto conto [doc. 1] e conteggio di salario della compagna [doc. 2]), ma siccome hanno quale effetto di aumentare la quota pignorabile in seguito all’incremento della percentuale del reddito della convivente rispetto al totale dei redditi comuni, che passa dal 44.93% al 52.15% (pari a fr. 3'224.10 ÷ [fr. 2'955.85 + fr. 3'224.10), stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR) bisogna verificare che l’esito finale del ricorso non peggiori la situazione del ricorrente rispetto a quella risultante dal calcolo impugnato, ciò che in concreto non è il caso (sotto consid. 10).
4. RI 1 chiede poi di computare nel minimo d’esistenza familiare la spesa per l’alloggio familiare, quantificata nel ricorso, in fr. 1'100.–. Nello scritto del 3 maggio 2023, egli rileva che il nuovo contratto di locazione che la compagna sta per concludere prevede una spesa totale di fr. 1'920.– (di cui fr. 1'420.– per la pigione, fr. 300.– per le spese accessorie e fr. 200.– per il posteggio).
4.1 Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2/a; 104 III 41 consid. 2; sentenze della CEF 15.2022.137 del 16 febbraio 2023, consid. 3, e 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a).
4.2 Nella fattispecie, non è contestabile che una pigione di fr. 1'100.– per un alloggio adeguato a una famiglia di due genitori e due figli a __________ non è eccessiva. L’UE ha del resto concluso per l’ammissione di tale supplemento. Siccome il ricorrente ne ha provato, ancorché tardivamente solo con il ricorso, il regolare pagamento per gli ultimi tre mesi (da gennaio a marzo 2023, doc. 3), il sup-plemento va aggiunto al minimo esistenziale della famiglia, poiché non farlo renderebbe il provvedimento nullo, nella misura in cui lederebbe manifestamente il minimo di esistenza dell’escusso e della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (DTF 110 III 32 consid. 2; sentenze della CEF 15.2023.4 del 16 maggio 2023, consid. 4, e 15.2012.54 del 6 giugno 2012 consid. 1), ciò che la Camera deve rilevare ed evitare d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF). Tuttavia, RI 1, che è stato del tutto latitante nella procedura di pignoramento, aspettando il ricorso o addirittura la replica spontanea (v. sotto consid. 5.2 e 6.2) per produrre i giustificativi delle spese da inserire nel minimo vitale e del loro pagamento (malgrado l’avvertenza contenuta nello scritto 28 aprile 2023 dell’UE), è invitato in futuro a prestare la collaborazione che gl’impone la legge (art. 91 cpv. 1 LEF) già davanti all’UE, onde evitare sia ricorsi che impegnano inutilmente le autorità, sia il rischio che la sua mancata collaborazione venga sanzionata con l’irricevibilità delle sue conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR).
4.3 Poiché il nuovo contratto di locazione inizierà, al più presto dal 1° giugno 2023, dopo l’esecuzione del pignoramento (del 18 aprile 2023), la questione del computo delle nuove spese locative di fr. 1'920.– mensili esula dalla competenza di questa Camera. Infatti, circostanze successive al pignoramento di redditi vanno esaminate nell’ambito di una revisione del provvedimento (art. 93 cpv. 3 LEF e sopra consid. 2; tra tante: sentenza della CEF 15.2023.32 del 18 settembre 2023, consid. 7). Incomberà all’UE valutare d’ufficio se l’età dei figli giustifica la locazione di un appartamento più grande, se la pigione del nuovo alloggio è conforme all’uso locale ed è adeguata alle necessità e possibilità della famiglia del ricorrente, e se si giustifica la necessità di un posteggio, procedendo se del caso a una revisione del pignoramento, sempreché RI 1 produca la prova dell’effettivo e regolare pagamento della (nuova) spesa per l’alloggio (sopra consid. 2).
5. Nel ricorso, RI 1 postula l’aggiunta nel minimo d’esistenza familiare mensile anche delle “spese accessorie” di fr. 363.–, di cui fr. 187.40 (fr. 2'248.35 ÷ 12) per la fornitura di gas, fr. 86.65 (fr. 1'039.75 ÷ 12) per la fornitura di elettricità, fr. 44.50 (fr. 533.80 ÷ 12) per la fornitura di acqua, fr. 9.95 (fr. 119 ÷ 12) per la tassa d’uso delle canalizzazioni e fr. 34.10 (fr. 409.25 ÷ 12) per il costo di manutenzione del contatore del gas. Nella lettera del 3 maggio 2023, egli ha comunicato che la sua cucina è alimentata elettricamente.
5.1 Altre spese indispensabili connesse con l’alloggio, secondo il punto II/2 della Tabella, sono quelle di riscaldamento, a prescindere dalla fonte di energia utilizzata (sentenza della CEF 15.2017.49 del 2 agosto 2017, consid. 3 e riferimenti indicati), senza però le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, perché sono già considerate nell’importo di base (Tabella, n. II/1; citata 15.2023.32, consid. 4.2).
5.2 Nel caso in esame non vi sono fondati motivi di dubitare che i costi della fornitura di gas assunti dal ricorrente siano riferiti al riscaldamento, ciò che risulta anche indirettamente dalla fattura di manutenzione dell’apparecchio Vaillant (all. 4, ultima pagina) né che la cucina sia alimentata con l’elettricità e non con il gas. Del resto, l’UE non lo mette in dubbio, ma rileva solo che il ricorrente non ha dimostrato il pagamento del costo del gas. Lo ha fatto però, ancorché molto tardivamente, con la replica spontanea, sicché per i motivi già esposti (sopra consid. 4.2), con le relative cautele, il costo di fr. 1'588.34 annui (dal 22 giugno 2021 al 22 giugno 2022, all. 4 terzo foglio), pari a fr. 132.35 mensili, va aggiunto al minimo esistenziale, non potendosi tenere conto della fattura del 31 gennaio 2023 (secondo foglio), che concerne solo un acconto, fermo restando che se le spese effettive dovessero essere superiori, il ricorrente potrà chiedere all’UE una revisione del calcolo (art. 93 cpv. 3 LEF). Il costo della manutenzione dell’impianto di riscaldamento a gas non può invece essere riconosciuto perché il ricorrente non ne ha dimostrato il pagamento.
6. Nel ricorso, RI 1 pretende che nel fabbisogno familiare minimo sia incluso un supplemento di fr. 782.– mensili per i premi dell’assicurazione malattia, sua e dei suoi familiari. Allude anche “a spese mediche […] importanti, considerando che sia mia figlia che la mia compagna seguono attualmente, a diverso titolo, una terapia”.
6.1 Secondo il punto II/8 della Tabella, all’escusso va riconosciuto un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento. Comprende in particolare i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria (DTF 134 III 323 consid. 3; sentenze della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022, consid. 6, e 15.2021.56 del 15 ottobre 2021, consid. 3.2; cfr. Tabella, n. II/3), ove siano effettivamente pagati (sopra consid. 2). Solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie complementare (DTF 134 III 323, consid. 3). Anche l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal), può es-sere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 242 consid. 4.1; sentenze della CEF 15.2023.32 del 18 settembre 2023, consid. 4.2, e già citata 15.2022.41 consid. 6; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93).
6.2 Nel caso in esame, anche la prova del pagamento dei premi dell’assicurazione malattia è tardiva, ma per il motivo già esposto sopra (al consid. 4.2), la Camera ne deve tenere conto d’ufficio per evitare una grave lesione del minimo esistenziale del ricorrente e dei suoi famigliari e una possibile sospensione della copertura assicurativa per le prestazioni sanitarie (art. 64a cpv. 7 Legge federale sull’assicurazione malattie [LAMal, RS 832.10]). Non può tuttavia essere considerato l’intero importo di fr. 782.– di cui i documenti prodotti da RI 1 provano l’effettivo e regolare pagamento mensile a vari assicuratori malattia, al netto della riduzione cantonale. I premi di fr. 118.95 pagati da PI 6 alla Sanitas e di fr. 28.45 versati alla Visana per PI 7 riguardano infatti assicurazioni malattie complementari, e il premio per l’assicurazione obbligatoria di PI 8 comprende anche una quota di fr. 33.50 (assicurazione “Completa Top, “Completa Praeventa” e “Hospita semi-Privata”). Nel minimo vitale familiare possono però essere computati solo i premi per l’assicurazione obbligatoria (sopra consid. 6.1), i quali in concreto ammontano a fr. 601.10 (fr. 782.– ./. 118.95 ./. 28.45 ./. 33.50). Di conseguenza, su questo punto il ricorso va parzialmente accolto limitatamente all’aggiunta di un supplemento di fr. 601.10.
6.3 Quanto alle “spese mediche […] importanti” cui allude il ricorrente, egli non le specifica né le quantifica, non ne prova il carattere indispensabile secondo l’art. 93 LEF né il fatto che non siano prese a carico dall’assicurazione obbligatoria e non ne dimostra il pagamento. Non se ne può quindi tenere conto ai fini del giudizio.
7. In sé la tassa d’uso delle canalizzazioni fa parte del minimo esistenziale dell’escusso se il contratto di locazione ne mette il costo a suo carico (v. citata 15.2023.4 consid. 6.1), ma nel caso concreto, RI 1 ha prodotto solo una fattura (di fr. 124.99, all. 4 penultimo foglio), senza provarne l’effettivo pagamento, di modo che non se ne può tenere conto nel minimo esistenziale (se non mediante revisione in occasione del pagamento del prossimo conguaglio).
8. Nel ricorso RI 1 afferma che “rimangono poi da pagare abbonamenti del telefono, assicurazione RC e mobilia domestica, as-sicurazione e tasse della circolazione auto, abbigliamento, mensa e attività extrascolastiche dei figli, ecc.”. Egli, tuttavia, non quantifica né dimostra di pagare tali spese, tranne per quanto riguarda quelle di fornitura di elettricità e di acqua. E comunque sia, anche queste ultime due spese, come la maggior parte delle altre da lui citate, sono già comprese nel minimo esistenziale di base (nella fattispecie di fr. 1'700.–, oltre ai supplementi per i figli di fr. 1'000.– mensili complessivi) – importi forfettari destinati a coprire le spese cui in media il debitore e gli altri membri della sua economia domestica devono far fronte per sopperire ai loro bisogni vitali (sentenza della CEF 15.2022.33 del 20 luglio 2022 consid. 4.1) – che include segnatamente le spese di abbigliamento e biancheria, di assicurazioni private usuali, come l’assicurazione economia domestica e di responsabilità civile (citata 15.2022.33 consid. 3.4 e sentenza della CEF 15.2009.115 del 19.01.2010 RtiD 2010 II 720, consid. 4), di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, di acqua potabile e di scarico (sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022 consid. 6 e 7), e di comunicazione, come i costi di telefonia privati o di allacciamento radio/TV/internet (citata 15.2023.4, consid. 4.2.1) (v. il punto I della Tabella). Di conseguenza, su questi punti il ricorso è infondato.
9. Nel ricorso, RI 1 ha comunicato all’UE di pagare mensilmente fr. 200.– all’PI1, fr. 200.– all’PI2 e fr. 50.– a PI3, secondo accordi presi con i creditori. Ha precisato essere una sua priorità saldare i suoi debiti nei confronti dell’PI 3 perché il 3 aprile 2020 l’Istituto delle assicurazioni sociali ha ordinato la revoca della sospensione della copertura fornitagli dall’assicurazione malattia.
Tutti i debiti in questione sono anteriori al pignoramento, di modo che non rientrano nel minimo esistenziale, il quale comprende solo le spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF al sostentamento dell’escusso e della sua famiglia dal momento dell’esecuzione del pignoramento fino alla sua conclusione (cfr. DTF 85 III 67; sentenza della CEF 15.2021.52 del 1° luglio 2021 consid. 6). Non sono neppure trattenute obbligatorie da dedurre dai redditi del ricorrente (citata 15.2023.32 consid. 6). Per quanto attiene ai pagamenti all’PI1, la loro sospensione non può condurre alla limitazione della copertura assicurativa ai casi “d’urgenza medica” nel senso dell’art. 64a cpv. 7 LAMal, poiché RI 1 e i suoi familiari oggi non risultano più assicurati dall’PI1. Tale limitazione pare del resto doversi applicare solo agli assicurati morosi solvibili, cioè che sono in grado di pagare i premi (sentenza del Tribunale federale 9C_512/2022 del 6 aprile 2023 consid. 6.4).
10. Riassumendo, il provvedimento impugnato dev’essere modificato come segue:
Redditi
|
Debitore |
fr. |
2'955.85 |
47.83% |
|
Concubina (PI 6) |
fr. |
3'224.10 |
52.17% |
|
Totale |
fr. |
6'179.95 |
100% [consid. 3] |
Minimo d’esistenza
|
Importo base (comune) |
fr. |
1'700.00 |
|
|
Supplemento per figlia minorenne, di oltre 10 anni |
fr. |
600.00 |
PI 7 |
|
Supplemento per figlio minorenne, fino a 10 anni |
fr. |
400.00 |
PI 8 |
|
Spesa per l’alloggio |
fr. |
1'100.00 |
[consid. 4.2] |
|
Spese di riscaldamento |
fr. |
132.35 |
[consid. 5.2] |
|
Premi dell’assicurazione malattia obbligatoria |
fr. |
601.10 |
[consid. 6.2] |
|
Totale |
fr. |
4'533.45 |
100% |
Il pignoramento va dunque limitato all’importo eccedente fr. 2'638.85 (indicativamente fr. 787.50 anziché fr. 1'241.–), pari alla differenza tra il salario del ricorrente (fr. 2'955.85) e il 47.83% della sua parte del minimo d’esistenza familiare di fr. 4'533.45.
11. Da ultimo, nella replica spontanea RI 1 ha asserito che la PI 2 non lo paga regolarmente, ciò che contribuisce a mettere la sua famiglia in difficoltà dal punto di vista finanziario e a diminuire la capacità di lui di rimborsare i suoi debiti. Aggiunge che ciò creerà difficoltà anche nel pignoramento, poiché non c’è alcuna certezza che la datrice di lavoro gli verserà il salario. Chiede pertanto di ricevere l’intero salario e provvedere lui stesso a versarne la quota pignorabile all’UE, conclusione cui giunge anche l’PI 1, senza motivazione, laddove postula un “pignoramento tacito”.
Ebbene, il mancato o tardivo pagamento del salario non pregiudica gl’interessi del ricorrente dal profilo esecutivo poiché viene trattenuto solo quello che versa effettivamente la datrice di lavoro. Da questo profilo non cambierebbe nulla se il pignoramento fosse ordinato nelle sue mani invece che alla datrice di lavoro. La Camera non è d’altronde competente per intervenire direttamente presso la PI 2, è semmai competenza del giudice civile. Ad ogni modo, se la sospensione del versamento del salario dovesse prolungarsi o se alla fine del termine annuo di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF) si dovesse constatare che la datrice di lavoro non ha versato tutte le quote pignorate, l’UE dovrà assegnare ai creditori la pretesa alle quote non versate in virtù dell’art. 131 LEF perché procedano nei confronti della datrice di lavoro e denunciarla penalmente per appropriazione indebita di trattenute salariali (art. 159 CP).
12. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il provvedimento di pignoramento impugnato è riformato nel senso che il pignoramento è limitato all’importo eccedente fr. 2'638.85.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
|
|
– RI 1, __________, __________; – RA 1, __________, __________.
|
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.