Incarto n.
15.2023.61

Lugano

28 giugno 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 21 ottobre 2022 dello

 

 

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro l’elenco oneri emesso il 10 ottobre 2022 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa dalla

 

                                         PI 2,

                                         (patrocinata dall’avv. )

 

nei confronti della

 

 

PI 1,

 

preso atto che l’asta del fondo da realizzare, prevista il 12 gennaio 2023, è stata rinviata dopo che l’escussa aveva ottenuto un differimento della realizzazione giusta l’art. 123 LEF;

visto che in seguito al mancato pagamento di una rata, il 22 maggio 2023 l’Ufficio ha nuovamente fissato l’asta per il 28 settembre 2023 e depositato l’elenco oneri, in cui ha iscritto, con il grado “LEG” (come “legale”, con riferimento al grado prevalente giusta l’art. 252 cpv. 2 LT) richiesto dal ricorrente, tutte le pretese in parte nuovamente insinuate dallo stesso (limitatamente alle imposte immobiliari cantonali del 2021 e del 2022), dopo aver accertato che nel frattempo le ipoteche legali gravanti il fondo da realizzare a garanzia delle pretese insinuate erano state iscritte nel registro fondiario;

 

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

 

considerato che il ricorso è pertanto divenuto senza oggetto e va di conseguenza stralciato dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);

 

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione all’Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

 

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.