Incarto n.
15.2023.72

Lugano

24 luglio 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 luglio 2023 della

 

 

RI 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l’11 maggio 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

PI 1,

(patrocinato dall’ PA 2, )

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 dicembre 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di complessivi fr. 210'000.– oltre agli accessori;

 

                                         che con decisione del 15 novembre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa limitatamente a fr. 180'000.– oltre agli accessori;

 

                                         che adita dalla RI 1 mediante reclamo del 28 novembre 2022 contro la decisione pretorile, questa Camera, nella sua vesta di autorità giudiziaria cantonale superiore, ha respinto tale grava­me con sentenza del 26 aprile 2023 (inc. 14.2022.152);

                                         che dando seguito alla domanda di proseguimento dell’escutente del 10 maggio 2023, munita delle predette decisioni e della dichiarazione scritta 9 maggio 2023 della Pretura secondo cui l’escussa non aveva presentato alcuna azione di disconoscimento del debi­to, l’11 maggio 2023 l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento e l’ha notificata alle parti;

                                         che con ricorso in materia civile del 2 giugno 2023 la RI 1 si è aggravata contro la sentenza 26 aprile 2023 di questa Camera dinanzi al Tribunale federale, chiedendo preliminarmente il conferimento dell’effetto sospensivo;

                                         che ricevuta la comminatoria di fallimento il 22 giugno 2023, l’e­scussa l’ha impugnata davanti a quest’autorità di vigilanza tramite ricorso del 3 luglio 2023, postulandone l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo;

                                         che il 7 luglio 2023 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo;

                                         che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento;

                                         che contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Mar­kus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’ese­­cuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’as­­senza di una decisione esecutiva che rigetti lopposizione o l’inol­­tro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);

                                         che nel caso specifico, la RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento invocando l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione e sostenendo in particolare che “non vi è ragione per proseguire parallelamente con la comminatoria di fallimen­to”, ritenuto che qualora il Tribunale federale dovesse concedere l’effetto sospensivo al ricorso in materia civile, essa “sarebbe co-stretta a subire una domanda di fallimento nonostante la mancanza di esecutività della decisione della CEF”;

                                         che, tuttavia, non avendo il ricorso in materia civile al Tribunale federale effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286, consid. 2.3; sentenza della CEF 15.2021.27 del 9 giugno 2021 pag. 2), la decisione 14.2022.152 di questa Camera del 26 aprile 2023 era immediatamente esecutiva, sicché l’UE ha correttamente emesso la comminatoria di fallimento dopo aver appurato sulla scorta dei documenti allegati alla domanda di proseguimento che l’escussa non aveva presentato alcuna azione di disconoscimento del debito entro venti giorni dalla notifica della decisione di rigetto dell’opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_579/2022 del 1° maggio 2023 consid. 4.2);

 

                                         che ad ogni modo il Tribunale federale, con decreto del 17 luglio 2023 notificato a questa Camera il 19 luglio successivo, ha respin­to l’istanza di conferimento dell’effetto sospensivo;

 

                                         che anche sotto questo profilo la censura della ricorrente si rivela pertanto infondata;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.