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Incarto n. |
Lugano 11 luglio 2023
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 8 luglio 2023 della
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RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 27 giugno 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, )
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ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ avviata il 23 febbraio 2023 da PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 161'062.–, il 27 giugno 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che il Pretore di Lugano aveva rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa con sentenza del 5 giugno 2023, le ha notificato la comminatoria di fallimento;
che con ricorso 8 luglio 2023, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento previo conferimento dell’effetto sospensivo;
che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento;
che contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);
che la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF);
che nel caso specifico, la RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento invocando l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione, “ove va inteso che la decisione di rigetto dell’opposizione sia passata in giudicato”, ricordato il reclamo da essa interposto contro la decisione di rigetto, tuttora pendente presso la scrivente Camera (inc. 14.2023.69);
che a sostegno della censura la ricorrente cita una sentenza del 5 novembre 2014 di questa Camera (inc. 15.2014.106), che però tratta di due questioni diverse, senz’attinenza con il caso in esame, ovvero dell’ammissibilità di una seconda esecuzione per il medesimo credito (consid. 3) e dell’indicazione nella comminatoria di fallimento dell’importo del credito posto in esecuzione qualora l’opposizione sia stata rigetta solo parzialmente;
che la ricorrente non cita la giurisprudenza e la dottrina topiche, secondo cui il reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione non ha effetto sospensivo automatico, sicché la decisione è immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) e consente la continuazione dell’esecuzione finché l’escusso non dimostra di aver chiesto e ottenuto l’effetto sospensivo (ad esempio: sentenze del Tribunale federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2 con i rinvii, e della CEF 15.2020.26 del 20 maggio 2020 consid. 2; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 125 ad art. 84 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 85 ad art. 84 e n. 14 ad art. 88 LEF);
che nel caso in esame la ricorrente non ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo nella procedura di reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione, sicché l’UE ha correttamente dato seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione emettendo la comminatoria di fallimento ora impugnata;
che per il resto non sta all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza sindacare la decisione di rigetto dell’opposizione, né quindi esaminare le censure già fatte valere dalla ricorrente con il reclamo contro la decisione di rigetto e ribadite in questa sede, non trattandosi di doglianze di natura formale;
che ad ogni modo con sentenza odierna, nella sua veste di autorità giurisdizionale superiore la Camera ha respinto il reclamo in questione (inc. 14.2023.69);
che comunque sia il “paradosso inaccettabile” denunciato dalla ricorrente sarebbe in realtà di negare in Svizzera il carattere esecutivo della decisione del Tribunale di Milano del 24 novembre 2022, regolarmente dichiarata esecutiva in Svizzera con decisione di exequatur del 10 gennaio 2023 e confermata dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza 12.2023.24 del 5 maggio 2023, specie perché la Corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta della ricorrente volta alla sospensione dell’efficacia del giudizio appellato;
che di conseguenza, il ricorso ora in esame, nella misura in cui è ricevibile, va respinto;
che la domanda volta alla concessione dell’effeto sospensivo diventa così senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.