Incarto n.
15.2023.75

Lugano

16 novembre 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 10 luglio 2023 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, Centro di competenza dei precetti esecutivi (CCPE), o meglio contro la decisione d’irricevibilità emessa il 27 giugno 2023 in merito alla domanda d’esecuzione n. __________ presentata dalla ricorrente nei confronti dell’

 

 

PI 1, __________

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto: 

 

                                         che il 27 giugno 2023 il Centro di competenza dei precetti esecutivi (CCPE) dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha dichiarato irricevibile la domanda d’esecuzione presentata da RI 1 il 19 maggio 2022 nei confronti dell’PI 1 per l’incasso di fr. 300'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 20 novembre 2000, “considerato che verte sulla stessa pretesa di altre precedenti esecuzioni mai proseguite e di fatto ritenute manifestamente abusive” con riferimento alle sentenze emesse da questa Camera nelle procedure 15.2022.97-150-151;

 

                                         che con ricorso del 10 luglio 2023, RI 1 impugna il provvedimento appena menzionato, chiedendo l’immediato risarcimento dell’intero importo riportato sulla domanda d’esecu-zione oltre agl’interessi di mora del 5%, “più tutti i danni di ogni ge­nere che mi avete cagionati, morali, materiali, offesa alla mia dignità, eccetera”;

 

                                         che la ricorrente afferma di aver avuto conoscenza delle tre decisioni citate e allegate al provvedimento impugnato solo a ricezione del medesimo, e rileva che tali decisioni riguardano creditori che non sono l’PI 1;

 

                                         che la ricorrente dichiara di voler inoltrare una denuncia o querela penale contro il presidente della Camera per abuso di autorità, denunciando un “abuso dei diritti e di ingiustizia fai da te”;

 

                                         che nelle sue osservazioni del 13 luglio 2023 l’UE ha chiesto alla Camera di dichiarare il ricorso irricevibile senza preventiva notifica alla controparte per osservazioni;

 

                                         che l’UE rileva come da novembre del 2020 la ricorrente abbia avviato ben ventun esecuzioni contro l’PI 1 senza mai chiederne il proseguimento, ciò che costituisce un manifesto abuso di diritto;

 

                                         che nella misura in cui la ricorrente intende ottenere dallo Stato il risarcimento del danno di cui si professa vittima, il ricorso è irricevibile, in quanto si tratta di una domanda che compete al giudice civile (art. 22 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, RL 166.100) e non dell’autorità di vigilanza, la cui competenza è limitata alla verifica della legalità e opportunità dei provvedimenti degli organi di esecuzione per debiti e fallimenti (art. 17 cpv. 1 LEF), come ben sa la ricorrente (sentenza della CEF 15.2020.20 del 10 aprile 2020, consid. 1);

 

                                         che il ricorso è pure irricevibile per quanto concerne la decisione d’irricevibilità impugnata, siccome RI 1 non formula alcuna conclusione al riguardo né alcuna motivazione (giusta l’art. 7 cpv. 3 lett. a e b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), limitandosi a denunciare un generico e non circostanziato “abuso dei diritti e di ingiustizia fai da te”;

 

                                         che la ricorrente non contesta in particolare di aver promosso ventun esecuzioni contro l’PI 1 senza mai pro­seguirle, ciò che del resto risulta dagli atti e costituisce un manifesto abuso di diritto giusta l’art. 2 cpv. 2 CC, dal momento che RI 1 persegue così evidentemente altri fini che non l’incasso del preteso credito, come già evidenziato nelle decisioni citate dall’UE (sentenze 15.2022.97 del 7 settembre 2022, pagg. 2 in fondo e 3 in alto e 15.2022.150-151 del 1° marzo 2023 consid. 2.2);

 

                                         che contrariamente a quanto allega, la ricorrente ha avuto conoscenza della prima sentenza citata già il 21 settembre 2022, quan­do l’ha ritirata alle ore 17:33 presso lo sportello postale di Figino, (tracciamento dell’invio raccomandato n. __________);

 

                                         che pur avendo scelto la ricorrente di non ritirare le altre due decisioni appena citate, le stesse sono da ritenersi validamente notificate in virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (stante il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 LPR), giacché ella doveva aspettarsene la notificazione, avendo lei stessa adita l’autorità di vigilanza;

 

                                         che ad ogni modo il carattere abusivo della domanda d’esecuzione ora in esame è manifesto a prescindere dalla notificazione di quel­le decisioni, non potendo la ricorrente ignorare le numerose esecuzioni da lei promosse contro l’PI 1 sempre con la stessa causale;

 

                                         che con replica spontanea del 27 luglio 2023, RI 1 ha ripercorso l’iter dell’emanazione del provvedimento impugnato e chiesto la ricusa di tutti i funzionari dell’UE e dell’autorità di vigilanza;

 

                                         che tale atto è tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF), e dunque inammissibi­le, nella misura in cui si fonda su fatti non già allegati nel ricorso e contiene una nuova domanda – di ricusa –, peraltro non motivata, in particolare perché RI 1 non espone quale sarebbe in concreto l’interesse personale dei funzionari dell’UE e dei membri dell’autorità di vigilanza ai sensi degli art. 10 e 11 LEF nella fattispecie;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

 

                                         che RI 1 è però avvertita che se dovesse presentare altri ricorsi contro il rifiuto di dare seguito a domande d’ese­cuzione manifestamente abusive verrà condannata a una multa fino a fr. 1'500.– e al pagamento di tasse e spese in virtù dell’art. 20a cpv. 1 n. 5 LEF;

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Centro di competenza dei precetti esecutivi, Faido.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.