Incarto n.
15.2023.77

Lugano

24 luglio 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 luglio 2023 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro la decisione di pignoramento della rendita previdenziale del ricorrente emessa l’11 luglio 2023 nell'esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dal

 

 

PI 1,  (BE)

(rappresentato dal RA 1, )

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che nella predetta esecuzione, l’11 luglio 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), stabilita in fr. 2'808.07 mensili (arrotondati a fr. 2'810.–) la parte di RI 1 al minimo esistenziale comune della sua famiglia, coperta dalla sua rendita AI a concorrenza di fr. 2'716.–, ha pignorato la rendita previdenziale di fr. 1'821.– da lui percepita dall’PI 2 limitatamente alla differenza fissa di fr. 1'727.– mensili (fr. 2'716.– + fr. 1'821.– ./. fr. 2'810.–);

 

                                         che contro tale decisione RI 1 si è aggravato con ricorso del 17 luglio 2023, sostenendo che l’escutente ha accettato una sua proposta di pagamento del debito (di attuali fr. 92'392.30) mediante rate mensili di fr. 100.– e ch’egli ha già versato la prima rata;

 

                                         che a prescindere dalla sua esistenza, circostanza che l’insorgen­te non ha comprovato, un simile accordo non preclude l’efficacia del pignoramento, salvo ritiro dell’esecuzione da parte del creditore, ma permette unicamente al debitore di ridurre nel tempo il debito dovuto a concorrenza delle rate versate, che nella nota esecuzione potranno dunque essere considerate quali acconti di pagamento;

 

                                         che il ricorrente rileva altresì che con il pignoramento della sua “intera pensione” egli inizierà ad avere debiti anche nel Canton Ticino e sicuramente sua moglie chiederà il divorzio;

 

                                         che così argomentando l’insorgente non si confronta direttamente con la decisione impugnata, facendo valere una violazione della legge o un errore di apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF), ma solleva questioni di merito attinenti a sue pretese conseguenze finanziarie e personali, che sfuggono però al potere di cognizione di questa Camera, limitato alla verifica formale del rispetto del diritto esecutivo (sentenza della CEF 15.2023.34 del 21 aprile 2023, pag. 2);

 

                                         che il ricorso s’avvera dunque manifestamente irricevibile per carenza di motivazione (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), il ricorrente non avendo esposto alcun motivo per cui il pignoramento della sua rendita previdenziale sarebbe errato e non essendo manifesti motivi di nullità da rilevare d’ufficio secondo l’art. 22 cpv. 1 LEF;

 

                                         che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a    .

 

 

                                         Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.