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Incarti n. 15.2023.33 |
Lugano 13 ottobre 2023
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 febbraio 2022 (recte: 2023) (inc. 15.2023.8) di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, nelle esecuzioni del gruppo n. 5 (n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________) promosse nei confronti del ricorrente da
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Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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e sul ricorso di RI 1 del 13 marzo (recte: aprile) 2023 (inc. 15.2023.33) nelle esecuzioni n. __________ e __________ (costituendo gruppo n. 6) promosse nei suoi confronti da
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PI 12, __________ |
ritenuto
in fatto: A. Nelle summenzionate esecuzioni del gruppo n. 5 promosse dallo Stato del Canton Ticino e dalla Confederazione Svizzera nei confronti di RI 1, il 15 dicembre 2022 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
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Debitore |
fr. |
3'872.70 |
Datrice di lavoro: __________ |
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Debitore |
fr. |
225.00 |
Assegno integrativo per la figlia PI 6 |
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Totale |
fr. |
4'097.70 |
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Minimo d’esistenza
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Minimo base |
fr. |
1'700.00 |
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Supplemento figlia PI 6 |
fr. |
400.00 |
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Affitto |
fr. |
1'260.00 |
Affitto + spese accessorie |
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Pasti fuori domicilio |
fr. |
211.00 |
Impossibilitato al rientro al domicilio |
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Spese di trasferta auto |
fr. |
91.00 |
A__________-L__________ |
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Altri |
fr. |
50.00 |
Posteggio autovettura |
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Altri |
fr. |
342.50 |
Abbonamento FFS generale annuo, pagato in rate mensili, per diritto di visita della figlia PI 7 |
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Totale |
fr. |
4'054.50 |
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L’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 4, con sede a __________, l’importo eccedente fr. 4'054.50 (indicativamente fr. 43.20) dal 15 dicembre 2022. Il 20 gennaio 2023 ha quindi emesso il verbale di pignoramento e l’ha trasmesso alle parti.
B. Con ricorso del 2 febbraio 2022 (recte: 2023) RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendone la modifica, nel senso di computare ulteriori spese.
C. Il 22 marzo 2023 l’UE ha proceduto al pignoramento della stessa eccedenza a favore di un altro gruppo composto dei Comuni di PI 11 e PI 12, che avevano promosso contro RI 1 le esecuzioni n. __________ e __________.
D. Mediante un secondo ricorso del 13 marzo (recte: aprile) 2023 RI 1 si oppone anche al nuovo provvedimento, chiedendone la rettifica, nel senso di aggiungere altre spese.
E. Tramite osservazioni del 24 aprile 2023 l’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera. Gli escutenti sono invece rimasti silenti.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF).
1.1 Per quanto attiene al primo ricorso, del 2 febbraio 2023, dagli atti emerge che RI 1 è venuto a conoscenza del verbale di pignoramento il 23 gennaio 2023 (doc. 5 allegato alle osservazioni dell’UE), mentre non risulta aver presenziato all’esecuzione del pignoramento avvenuta il 15 dicembre 2022 (il verbale delle operazioni di pignoramento non è firmato da lui). Presentato entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di pignoramento, il primo ricorso è da considerare tempestivo.
1.2 Riguardo al secondo ricorso, non si evince neppure dal verbale delle operazioni di pignoramento del 22 marzo 2023, anch’esso da lui non firmato, che RI 1 abbia presenziato all’esecuzione del secondo pignoramento. Tenuto conto delle ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) e della proroga del termine per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell'art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), il ricorso del 13 aprile 2023 risulta comunque sia tempestivo.
2. Secondo l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre. Nel caso in esame, i ricorsi vertono sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti e sono diretti contro il medesimo calcolo del minimo d’esistenza. Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (sentenza della CEF 15. 2023.42-47 del 7 settembre 2023, consid. 2).
3. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di mas-sima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
4. In entrambi i ricorsi, l’insorgente contesta anzitutto all’Ufficio di aver considerato nei redditi l’assegno per figli di fr. 200.– e l’assegno integrativo di fr. 225.–, nonostante si tratti di proventi impignorabili giusta l’art. 10 della legge federale sugli assegni famigliari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni famigliari (LAFam, RS 836. 2). Egli fa notare in proposito che il suo salario netto, tolti gli assegni, ammonta in realtà a fr. 3'672.70 e quindi è insufficiente a coprire il minimo d’esistenza di fr. 4'054.50.
4.1 Ora, è vero che secondo l’art. 10 LAFam, gli assegni familiari non sottostanno all’esecuzione forzata. Ai fini della determinazione dell’eccedenza pignorabile, vanno però considerati tutti i redditi dell’escusso, anche quelli impignorabili (art. 92 LEF), fermo restando che potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo d’esistenza. Dal profilo esecutivo gli assegni famigliari devono pertanto essere dedotti dal totale del minimo esistenziale comune della famiglia del debitore, siccome costituiscono un reddito spettante alla famiglia nel suo insieme e non solo ai figli (sentenza della CEF 15.2005.120 del 7 dicembre 2006, RtiD 2007 II 768 n. 56c, consid. 6 e riferimenti citati).
4.2 Ciò posto, nel suo risultato il calcolo eseguito dall’UE è conforme alla giurisprudenza appena menzionata. Dedotti gli assegni familiari di complessivi fr. 425.– dal minimo d’esistenza comune della famiglia dell’escusso stabilito in fr. 4'054.50, risulta invero una differenza di fr. 3'629.50, che è coperta dal suo reddito netto di fr. 3'672.70. Sotto questo profilo, i ricorsi si rivelano quindi infondati.
5. Nel primo ricorso, RI 1 sostiene altresì che l’Ufficio ha omesso di computare le spese di fr. 623.15, fr. 25.75 e fr. 319.90 non coperte dalla cassa malati, nonché quelle relative all’acquisto di nuovi occhiali da vista di € 440.– ed € 200.–. Egli ha allegato al riguardo gli estratti per la dichiarazione d’imposta 2022 dell’PI 9, la panoramica dei premi e dei costi per il 2022 della PI 5, nonché le fatture e le ricevute di pagamento degli occhiali acquistati il 16 dicembre 2022 presso la PI 8, con sede in __________.
5.1 Secondo il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 242, consid. 4.2 e 4.3). Tra le spese legate alla salute rientrano anche quelle riguardanti l’acquisto di un nuovo paio d’occhiali da vista se sono dati motivi di ordine medico (sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017, consid. 4.4/a). Possono però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (sopra consid. 3).
5.2 Nel caso in esame, il ricorrente non ha prodotto la prova di aver pagato i costi non rimborsatigli dall’assicurazione né ha dimostrato che spese equivalenti siano da prevedere nel 2023. Non possono pertanto essere considerate. Egli potrà tuttavia ottenere dall’UE il pagamento o il rimborso dei costi assicurati maturati nel 2023 e lasciati a suo carico fornendo le relative fatture o la prova del loro pagamento, limitatamente però alle eccedenze incassate dall’UE a quel momento (le quali rischiano di essere insufficienti prima dell’incasso della tredicesima, v. sotto consid. 12). In mancanza di una prescrizione medica, non è neppure possibile computare nel minimo esistenziale il prezzo d’acquisto degli occhiali da vista. Per tali ragioni, anche da questo punto di vista il primo ricorso risulta infondato.
6. L’insorgente fa pure valere, in entrambi i ricorsi, che l’Ufficio non ha preso in considerazione le spese del veicolo ch’egli è obbligato ad avere per esercitare le relazioni personali con la figlia PI 7, come emerge, secondo lui, dalla sentenza di divorzio del 13 aprile 2021 della Pretura del Distretto di Locarno-Campagna. Pretende inoltre che siano inseriti fr. 100.– per spese di pernottamento necessarie all’esercizio del diritto di visita.
Ora, a prescindere dal fatto che il ricorrente non ha quantificato le spese connesse all’uso del veicolo privato, si evince dagli atti che l’organo esecutivo gli ha già riconosciuto fr. 342.50 per un abbonamento generale FFS annuo, pagato in rate mensile, al fine di consentirgli di esercitare il suo diritto di visita, come del resto aveva stabilito questa Camera nella decisione 15.2021.19 del 31 marzo 2021 relativa a un suo precedente ricorso. Giacché egli non ha dimostrato che le circostanze di fatto sono cambiate rispetto a quanto deciso in precedenza, il provvedimento dell’UE resiste dunque alle critiche. Neppure merita accoglimento la domanda d’aggiungere nel minimo vitale fr. 100.– per non meglio definite spese di pernottamento, l’escusso non avendo comprovato la necessità di pernottamenti per l’esercizio del diritto di visita né giustificato l’effettivo e regolare pagamento del relativo costo.
7. Il ricorrente afferma inoltre che nel minimo vitale calcolato dall’UE mancano i costi dell’imposta di circolazione e dell’assicurazione del veicolo. Nel primo ricorso egli quantifica tali costi in fr. 508.20 e fr. 506.50, mentre nel secondo rispettivamente in fr. 212.– e fr. 552.60. Sennonché, nel costo delle trasferte computato dall’Ufficio, di fr. 0.59/km, sono già incluse le spese effettive fisse e variabili dell’autoveicolo, salvo l’ammortamento, calcolati dal Touring Club svizzero, in particolare l’imposta di circolazione e i premi d’assicurazione (punto 1 della Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale), ragione per cui non possono essere computate una seconda volta (già citata 15.2021.19, consid. 5.1).
8. RI 1 chiede anche di tener conto nel minimo d’esistenza dei premi delle assicurazioni di responsabilità civile e protezione giuridica. In proposito, occorre ricordare che quale supplemento al minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi delle assicurazioni obbligatorie (Tabella citata al consid. 2, cifra II/3), mentre i premi delle assicurazioni private usuali sono già compresi nel minimo vitale di base (Tabella, cifra I), sicché la domanda non può trovare accoglimento (citata 15.2021.19, consid. 5.5 e riferimenti menzionati).
9. In ambedue i gravami, il ricorrente lamenta inoltre il mancato inserimento di non meglio specificate spese relative “alla prevenzione dell’esclusione sociale”, ch’egli stima nel 10% del suo reddito, ovvero in circa fr. 300.–. Non si tratta però di un supplemento assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia nel senso dell’art. 93 LEF, della Tabella e della relativa giurisprudenza, o meglio l’importo della base mensile (in concreto di fr. 1'700.–), calcolato su base statistica in riferimento alle spese medie delle economie domestiche con redditi di meno di fr. 3'000.– mensili (sentenza della CEF 15.2023.4 del 16 maggio 2023 consid. 4.2), e dei supplementi stabiliti nella Tabella includono già quanto è ritenuto sufficiente a una vita dignitosa dal profilo dei diritti umani e sociali. Non può quindi essere riconosciuto il supplemento richiesto dal ricorrente.
10. L’insorgente chiede anche di computare il conguaglio delle spese accessorie dell’appartamento di fr. 139.95, ma il documento che ha prodotto con il primo ricorso concerne il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 (doc. 10). Riferito a prestazioni fornite prima del pignoramento, quel costo non può quindi essere preso in considerazione nel minimo esistenziale (citata 15.2021.19, consid. 5.2). L’Ufficio ha comunque rilevato nelle osservazioni che riconoscerà il prossimo conguaglio, motivo per cui l’escusso è nuovamente invitato a produrre i relativi documenti giustificativi, onde permettere all’organo esecutivo di procedere a una revisione del calcolo.
11. RI 1 fa poi notare, nei due ricorsi, che gli acconti per le spese accessorie, versati insieme alle pigioni per l’appartamento (di fr. 1'260.–) e il posteggio (di fr. 50.–), sono aumentati di fr. 40.– a contare dal 1° gennaio 2023, sicché l’importo totale è passato da fr. 1'310.– a fr. 1'350.–. A sostegno delle sue argomentazioni, egli ha prodotto con il secondo ricorso l’estratto del suo conto privato postale, da cui si evincono gli addebiti per quattro pagamenti di fr. 1'350.– ciascuno a favore dell’PI 10, rappresentante della locatrice, avvenuti dal dicembre all’aprile 2023. Nelle proprie osservazioni, l’UE afferma in particolare che “le spese accessorie come da contratto di locaz[i]one, incrementate a CHF 200.00 saranno inserite nel computo dei costi in essere”, senza però indicare a partire da quando. Orbene, dal momento che l’insorgente ha dimostrato l’effettivo e regolare pagamento dei nuovi acconti delle spese accessorie di locazione, sotto questa prospettiva i ricorsi meritano accoglimento, ragione per cui l’aumento di fr. 40.– va aggiunto al minimo esistenziale determinato dall’Ufficio, che cresce così a fr. 4'094.50 a partire dal 1° gennaio 2023 per quanto attiene al pignoramento del 15 dicembre 2022 e dal 22 marzo 2023 per quanto concerne il secondo pignoramento eseguito lo stesso giorno.
12. Il ricorrente si duole infine che il terzo potere dello Stato (quello giudiziario) “conduce molti padri [separati] a un indebitamento oltre ogni limite” perché devono fungere “da banca” versando all’ex moglie e alla prole, prima di riceverla, la quota (1⁄12) della loro tredicesima mensilità calcolata dal giudice del divorzio per stabilire il contributo di mantenimento mensile. Si tratta però di una critica che esula dalla competenza di questa Camera – sicché è irricevibile in questa sede – per tacere del fatto che il fabbisogno minimo del diritto di famiglia è generalmente più elevato del minimo esistenziale dell’art. 93 LEF (come accertato dal giudice nella sentenza di divorzio prodotta da RI 1, pagg. 20-21) e che il padre (o la madre) separato(a) non s’indebita a pagare quanto dovuto all’ex coniuge.
Ad ogni modo, dal profilo esecutivo l’ufficio d’esecuzione non pignora mai più dell’eccedenza del reddito effettivamente percepito dall’escusso nel mese di riferimento. Nel caso di RI 1, l’UE preleverà solo la parte del suo salario netto (già dedotto il contributo alimentare di fr. 900.–) che eccede il suo minimo esistenziale di fr. 4'094.50, ossia indicativamente fr. 3.20 mensili (4'097.70 ./. 4'094.50) fino a novembre 2023, e incasserà l’intera tredicesima unicamente al momento del suo versamento, in dicembre, fatte salve, per ogni mese, l’eventuale riconoscimento di costi esistenziali non ancora computati, come franchigie o partecipazioni dell’assicurazione malattia obbligatoria (sopra consid. 5.2).
Infine, anche la critica relativa alla riscossione delle imposte esula dalla competenza di questa Camera. Va del resto rilevato che i crediti fiscali posti in esecuzione riguardano anni (dal 2016 al 2020) anteriori al divorzio e che le imposte correnti sono state prese in considerazione dal giudice del divorzio nel calcolo del contributo di mantenimento della figlia PI 7 (citata decisione, a pag. 20).
13. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del 2 febbraio 2023 è parzialmente accolto nel senso che il minimo esistenziale di RI 1 è stabilito in fr. 4'094.50 mensili a partire dal 1° gennaio 2023.
2. Il ricorso del 13 aprile 2023 è parzialmente accolto nel senso che il minimo esistenziale di RI 1 è stabilito in fr. 4'094.50 mensili a partire dal 22 marzo 2023.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.