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Incarto n. |
Lugano 7 settembre 2023
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 agosto 2023 di
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RI 1 (patrocinato dagli avv. PA 1 e __________, __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la convocazione del ricorrente per il pignoramento emessa l’11 agosto 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dall’
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PI 1 (patrocinata dallo PA 2, __________)
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ritenuto
in fatto: A. Il 23 settembre 2019 la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ordinato a favore dell’RI 1, fino a concorrenza di fr. 6'909'133.18 oltre ad accessori, il sequestro (n. __________) di diversi beni detenuti dal debitore PI 1, tra cui il credito di USD 21'690'085.00 e £ 2'254'385.66 vantato da questi, dall’exmoglie PI 2 e dalla società panamense PI 3 (in seguito: “PI 3”) per la vendita di azioni nei confronti di diverse società del PI 4, secondo il lodo arbitrale n. __________ pronunciato dal Tribunale arbitrale della Corte di arbitrato internazionale di Londra il 27 febbraio 2018. La sede di Lugano dell’Ufficio esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro il 24 settembre 2019 stesso.
B. A convalida del sequestro, con precetto esecutivo n. __________ del 26 gennaio 2021 l’RI 1 ha escusso PI 1per l’incasso di fr. 6'909'133.18 oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018. L’opposizione interposta dall’escusso è stata parzialmente rigettata in via definitiva dal Pretore di Lugano, sezione 5, salvo su una parte degl’interessi di mora. Questa Camera ha respinto il reclamo interposto da PI 1 il 19 aprile 2022 (inc. __________).
C. Dando seguito alla la domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’RI 1, il 23 novembre 2021, l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 16 dicembre 2021.
D. Il 29 novembre 2021 PI 1, PI 2 e la PI 3, in nome e per conto della società semplice che affermano di comporre, hanno rivendicato la titolarità del credito sequestrato. Il 13 dicembre 2021, l’UE ha assegnato all’PI 1 un termine di venti giorni per promuovere davanti all’autorità competente contro i rivendicanti un’azione di contestazione della loro pretesa, pena il suo riconoscimento nell’“esecuzione” in corso (indicata in alto della prima pagina con il n. __________). Al termine della procedura di ricorso avviata dall’PI 1 contro tale provvedimento, conformemente all’assegnazione riformata da questa Camera con decisione del 31 maggio 2022 (inc. 15.2022.2) l’escutente ha promosso azione di contestazione delle rivendicazioni d’PI 2 e della PI 3 il 4 luglio 2022 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
E. In precedenza, il 16 dicembre 2021 (data del pignoramento), l’UE aveva notificato alla banca __________ il pignoramento di un conto intestato alla PI 3, che presentava un saldo di USD 833.04. Con il consenso dell’escutente, l’UE ne ha autorizzato la chiusura il 25 agosto 2022, il saldo essendo nel frattempo diventato negativo.
F. Nel frattempo, il 28 marzo 2022 l’UE aveva annullato le diffide intimate al PI 4 il 25 settembre e il 21 ottobre 2019 in merito al credito sequestrato dopo che nessuno degl’interessati si era opposto al deposito della somma dovuta sul conto della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, in base all’autorizzazione rilasciata dal Pretore alla debitrice in virtù dell’art. 168 cpv. 1 CO con decisione del 23 giugno 2021.
G. Il 27 febbraio 2023, ricordato che il credito verso il PI 4 era stato rivendicato da terzi, l’PI 1 ha sollecitato l’UE a eseguire il pignoramento su altri beni dell’escusso più facili da realizzare e a tale scopo a interrogare quest’ultimo, sottoponendogli una serie di 22 domande. Il 19 maggio 2023 l’UE ha diffidato l’escusso a presentarsi ai suoi sportelli il prossimo 26 maggio per l’esecuzione del pignoramento. Il 1° giugno 2023, il patrocinatore di RI 1 ha chiesto di trasmettergli d’ora innanzi qualsiasi atto esecutivo e di staccare una nuova citazione, dopo aver deciso formalmente sull’eccezione del cliente, secondo cui è in diritto di non fornire informazioni all’escutente, i cui rappresentanti sono stati rinviati a giudizio per truffa processuale proprio con riferimento al titolo del credito (lodo arbitrale) posto in esecuzione. Il 7 giugno 2023, l’UE ha risposto all’escusso di non aver la facoltà di sospendere l’esecuzione, fatta eccezione un suo ritiro o una decisione giudiziaria di sospensione giusta l’art. 85a LEF, e ha confermato la citazione per il 21 giugno 2023, come già concordato.
H. Solo il 18 luglio 2023 RI 1 si è presentato all’UE per l’esecuzione del pignoramento. Egli si è riservato di produrre entro trenta giorni l’istanza di sospensione dell’esecuzione, evocando l’avvenuto sequestro penale del credito posto in esecuzione, e in caso contrario di rispondere entro trenta giorni ai quesiti posti dall’escutente con scritto del 27 febbraio 2023.
I. Venuto a conoscenza, grazie a informazioni assunte d’ufficio dall’autorità fiscale, di conti presso la Banca __________ indicati nella tassazione fiscale 2020 dell’escusso (globalista), il 7 agosto 2023 l’UE ha notificato alla banca il pignoramento di tutte le relazioni bancarie intestate a RI 1. Preso atto della risposta della banca, secondo cui i conti citati non sono intestati al debitore, il quale non è titolare di alcuna relazione, il 17 agosto 2023 l’UE ha annullato la diffida.
L. Appurato che l’escusso non si era più fatto vivo, l’11 agosto 2023 l’UE l’ha convocato a presentarsi entro il 18 agosto per essere interrogato in vista della stesura del verbale di pignoramento, richiamati gli art. 91 segg. LEF e 323 n. 1 CP.
M. Con il ricorso in esame (del 18 agosto 2023), RI 1 ha impugnato il provvedimento dell’UE appena menzionato, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la sospensione dell’esecuzione o in alternativa la sospensione di ogni ulteriore atto inteso a ottenere il pignoramento complementare dei suoi beni, l’accertamento della perenzione, o in via subordinata l’intempestività della possibilità di procedere a un pignoramento complementare, l’accertamento della competenza dell’autorità penale a decidere in merito ad ogni questione riferita al-l’esecuzione e al sequestro e l’accertamento del suo diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande che l’UE, per il tramite dell’PI 1, intende sottoporgli.
N. Con osservazioni preliminari del 22 agosto 2023, l’UE ha preavvisato negativamente la concessione dell’effetto sospensivo per quanto riguarda l’interrogatorio e l’esecuzione del pignoramento, “che devono essere eseguiti al più presto per ragioni cautelari”.
O. Con scritto del 23 agosto 2023, il ricorrente si è determinato spontaneamente sulle osservazioni preliminari dell’UE e ha confermato la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 agosto 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il ricorrente si duole anzitutto che l’8 agosto 2023 l’UE gli ha notificato l’avvenuta esecuzione del pignoramento di “conti bancari di terza persona estranea alla procedura, che la parte escutente ha preteso essere riconducibili” a lui. Pretende che oltre a comportare un ulteriore pignoramento per la totalità del credito – contestato – dell’escutente, tale pignoramento contravviene all’ordine di blocco deciso dall’autorità penale ed è suscettibile a suo avviso di essere assimilato a un tentativo di disporre arbitrariamente di un valore patrimoniale colpito da sequestro penale e di sottrarlo all’autorità.
2.1 Il ricorrente non ha prodotto il provvedimento notificatogli l’8 agosto 2023 e non lo indica neppure come oggetto del ricorso (limitato al provvedimento dell’11 agosto); non ha neppure allegato la decisione penale che avrebbe disposto il sequestro penale dei conti poi pignorati. La ricevibilità del ricorso su questo punto è quindi dubbia.
2.2 Ad ogni modo, un sequestro penale non osta all’esecuzione di un sequestro LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_1066/2021 del 5 luglio 2022 consid. 2.3.1) né alla sua convalida (sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid. 5.2, emessa nella fattispecie ora in esame) e quindi neppure al pignoramento del bene sequestrato penalmente, trattandosi tutti di provvedimenti conservativi che possono (e devono) coesistere, l’art. 44 LEF escludendo solo la realizzazione secondo le prescrizioni della LEF dei beni sequestrati penalmente in vista di confisca o restituzione all’avente diritto (sentenza della CEF 15.2022.119 del 29 novembre 2022 e i rinvii).
2.3 Pare in realtà di capire che il sequestro penale non verta sui crediti (conti) pignorati il 7 agosto 2023 (sopra ad I), bensì sul credito (e il titolo) vantato dall’escutente nei confronti del ricorrente, sul quale essa fonda l’esecuzione e il sequestro in discussione. Il sequestro penale decretato il 10 marzo 2021 dalla Procuratrice pubblica Piffaretti-Lanz (doc. B accluso al ricorso) colpisce infatti il credito di USD 6'909'133.18 vantato dall’PI 1 nei confronti di RI 1 in virtù del lodo emesso il 24 aprile 2019 dalla Camera arbitrale europea a Bruxelles, “oggetto del sequestro ex art. 271 LEF, nr. __________ (rif. esecuzione nr. __________) del 10.10.2019”. Il credito in questione non è invero l’oggetto del sequestro (è il credito vantato da RI 1, PI 2 e dalla PI 3 contro il PI 4 in base al lodo arbitrale emesso il 27 febbraio 2018 dal Tribunale arbitrale di Londra), bensì il credito sul quale l’escutente fonda il sequestro (LEF) e l’esecuzione.
2.3.1 Ora, il sequestro penale di un credito vieta solo al debitore di pagare il dovuto al creditore imputato con effetto estintivo (art. 266 cpv. 4 CPP) e a quest’ultimo di cedere il credito sequestrato (cfr. art. 289 CP) (Lembo/Nerushay in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ª ed. 2019, n. 9 ad art. 266 CPP; Bommer/ Goldschmid in: Basler Kommentar, StPO/JStPO I, 2a ed. 2014, n. 11 ad art. 266 CPP). Non costituiscono invece in sé atti di disposizione vietati dal sequestro penale atti esecutivi volti alla realizzazione del credito sequestrato a favore dei creditori dell’imputato, fermo restando che il provento della realizzazione dei beni del terzo debitore o di un’eventuale versamento sul conto dell’ufficio d’esecuzione non dev’essere versato all’imputato, ma deve rimanere bloccato sul conto dell’ufficio con la menzione che la somma è oggetto del sequestro penale. In caso di successiva confisca, il pignoramento (e l’eventuale pregresso sequestro LEF) decadranno (art. 44 LEF), mentre se il sequestro penale viene poi revocato la somma depositato potrà essere distribuita agli escutenti.
2.3.2 Ne segue che, nel caso concreto, oltre che ampiamente tardiva (il sequestro penale risale al 10 marzo 2021), la censura è infondata e va pertanto respinta.
3. Il ricorrente fa inoltre valere che i pignoramenti del 13 dicembre 2021 e dell’8 agosto 2023 precludono all’escutente la possibilità di pretenderne di complementari e di ottenere quindi informazioni ai sensi dell’art. 91 LEF, poiché i pignoramenti non sono diventati impossibili, a prescindere dal sequestro penale del credito e dalla pendenza dell’azione di contestazione della rivendicazione.
Il ricorrente pare riferirsi alla possibilità di eseguire un pignoramento complementare d’ufficio giusta l’art. 145 LEF (cui si riferisce la sentenza DTF 120 II 86 segg. da lui citata). La citazione impugnata non fa tuttavia riferimento a un pignoramento complementare d’ufficio, bensì all’esecuzione del pignoramento per cui è stato emesso l’avviso del 23 novembre 2021 (citato nello scritto 18 luglio 2023). Come verrà meglio precisato nel prossimo considerando, l’esecuzione del pignoramento di base non è ancora terminata. Di conseguenza la questione di un pignoramento complementare d’ufficio non si pone ancora. Al riguardo, il ricorso cade nel vuoto.
4. Il ricorrente sostiene inoltre che la possibilità di procedere a un pignoramento complementare è perenta perché non è stata esercitata entro il termine di un anno stabilito dall’art. 88 cpv. 2 LEF, scaduto nella fattispecie al più tardi il 4 ottobre 2021, ovvero alla data di emissione della decisione di rigetto dell’opposizione, visto che la CEF non ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo inoltrato da lui.
4.1 In questo caso, il ricorrente pare riferirsi al pignoramento successivo previsto dall’art. 115 cpv. 3 LEF. Sennonché questo tipo di pignoramento presuppone l’emissione di un attestato provvisorio di carenza di beni, vale a dire l’esecuzione completa del pignoramento di base e il rilascio del verbale di pignoramento giusta l’art. 112 LEF (sentenza della CEF 15.2019.32 del 13 agosto 2019, consid. 5), con l’attestazione che vale quale attestato provvisorio di carenza di beni (secondo l’art. 115 cpv. 2 LEF). Una domanda di pignoramento successivo ai sensi dell’art. 115 cpv. 3 LEF non è possibile prima della notifica del verbale di pignoramento.
4.2 Orbene, nella procedura in esame l’UE non ha ancora ultimato il pignoramento di base, dal momento che non ha ancora terminato l’interrogatorio dell’escusso in virtù dell’art. 91 LEF, motivo per cui non ha tuttora allestito il verbale di pignoramento. Il pignoramento del conto della PI 3, peraltro revocato, era solo una misura conservativa ai sensi dell’art. 99 LEF, che in caso di urgenza può essere adottata in preparazione dell’esecuzione del pignoramento vero e proprio e in garanzia degl’interessi del creditore (DTF 146 III 303 consid. 2.1, pag. 306, e 115 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2014.49 del 2 luglio 2014 consid. 2.1). Pure il pignoramento del credito poi rivendicato da PI 2 e dalla PI 3 ha carattere ancora interlocutorio, poiché la rivendicazione, che verte apparentemente sul credito integrale (v. sentenza odierna nell’inc. 15.2023.65 consid. 3.2.3), ha reso necessario verificare l’esistenza di altri beni dell’escusso più facilmente realizzabili giusta l’art. 95 cpv. 1 e 2 LEF (art. 95 cpv. 3 LEF).
Infine, anche il pignoramento del 7 agosto 2023 (sopra ad I) è stato eseguito in via provvisionale a garanzia degl’interessi dell’escutente, stante l’impossibilità d’interrogare l’escusso. Il pignoramento (di base) potrà considerarsi eseguito solo dopo che l’escusso sarà stato interrogato (in virtù dell’art. 91 LEF) e avrà risposto alle domande dell’UE, e dopo che il verbale di pignoramento sarà stato notificato alle parti (sopra consid. 4.1).
4.3 Ciò posto, va respinta la domanda del ricorrente volta all’accertamento del suo diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande che l’UE, per il tramite dell’PI 1, intende sottoporgli. L’escusso ha infatti il dovere, per legge (art. 91 cpv. 1 LEF), d’indicare, sino a concorrenza di quanto necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni nell’ordine stabilito dall’art. 95 LEF, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi, sotto comminatoria delle pene previste in caso di risposte ingannevoli, suscettibili di configurare il reato di frode nel pignoramento (art. 163 CP) o di rifiuto di rispondere (art. 323 n. 2 CP).
5. Il ricorrente sostiene infine che solo l’autorità penale è legittimata a decidere in merito all’utilizzo e al destino dei valori patrimoniali sequestrati penalmente, così che ogni atto, diretto o indiretto, riferito al credito bloccato dev’essere sottoposto e autorizzato dal giudice incaricato della direzione del procedimento penale.
5.1 Che le condizioni e gli effetti della “confisca” penale, anche provvisoria, siano disciplinati dal diritto penale (art. 44 LEF; DTF 131 III 652 consid. 3.1) non è di rilievo nella fattispecie. Già si è detto, infatti, che il sequestro penale osta in sé solo al pagamento del credito sequestrato nelle mani del creditore imputato e alla cessione del credito da parte sua (sopra consid. 2.3.1). Non esiste d’altronde, nella fattispecie, alcuna decisione di un’autorità penale che vieti la continuazione dell’esecuzione, a prescindere dalla questione di sapere se un simile divieto sarebbe lecito.
5.2 Va quindi senz’altro respinta la domanda volta all’accertamento della competenza dell’autorità penale a decidere in merito ad ogni questione riferita all’esecuzione e al sequestro, che sono competenze esclusive dell’UE e dell’autorità di vigilanza.
6. Con l’emanazione del giudizio odierno, la richiesta di effetto sospensivo diventa senza oggetto.
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.