Incarto n.
15.2023.9

Lugano

9 giugno 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo sul ricorso 2 febbraio 2023 di

 

 

RI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro il provvedimento del 19 gennaio 2023, con cui esso ha rifiutato di notificargli nuovamente gli atti esecutivi emanati nell’esecuzione n. __________, promossa nei suoi confronti dalla

 

 

Comunione dei comproprietari del PI 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Su istanza della Comunione dei comproprietari del PI 1 (in seguito: la Comunione), con decreto del 17 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha disposto il sequestro (n. __________) dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ sul fondo n. __________ RFD di __________, appartenente a RI 1. Il giorno successivo, la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro ed emana­to il relativo verbale.

 

                                  B.   Il 30 dicembre 2020, l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo (n. __________) a convalida del sequestro.

 

                                  C.   Il 23 febbraio 2021, l’Ufficio ha fatto notificare in via rogatoria a RI 1, residente a Hong Kong, il decreto e il verbale di sequestro, nonché il precetto esecutivo; quale recapito, ha indica­to “__________, __________” (in seguito: il primo indirizzo).

 

                                         Il funzionario hongkonghese incaricato della notifica ha fatto un primo tentativo il 25 maggio 2021, ma all’indirizzo designato non ha trovato il debitore, bensì laPI 2, che lo ha informato ch’egli è un cliente della società; ha quindi lasciato un messaggio per il debitore, in cui gli ha chiesto di essere contattato. Il funzionario ha fatto un secondo tentativo di notifica il 1° giugno 2021, sempre all’indirizzo designato, sempre senza trovare il debitore, e la società lo ha informato di aver recapitato il messaggio. Poiché la notifica non era riuscita, il 18 giugno 2021, l’autorità hongkonghese ha rispedito i documenti all’UE.

 

                                  D.   L’Ufficio ha fatto allora notificare a RI 1 per via edittale, il 13 agosto 2021, il decreto e il verbale di sequestro, così come il precetto esecutivo, con l’indicazione dei relativi termini per interporre opposizione, e, il 29 ottobre 2021, l’avviso di pignoramento, emesso il 27 ottobre 2021.

 

                                  E.   Il 17 gennaio 2022, l’UE ha notificato a RI 1 per raccomandata internazionale il verbale di pignoramento della PPP, ema­nato il 13 gennaio 2022; quale recapito, ha indicato ancora una volta il citato indirizzo. Poiché la notifica non era riuscita, il 28 gennaio 2022 l’autorità hongkonghese ha rispedito il documento al­l’Ufficio.

 

                                  F.   Con email del 15 giugno 2022, la Comunione ha comunicato al­l’UE che, a mente sua, il nuovo indirizzo di RI 1 a Hong Kong era presso la PI 3, __________, __________, __________ (in seguito: il secondo indirizzo).

 

                                 G.   Il 3 agosto 2022, la sede di Mendrisio dell’UE (competente per la realizzazione degl’immobili del Sottoceneri) ha notificato a RI 1 per via edittale la comunicazione della domanda di realizzazione, emanata il 21 giugno 2022.

 

                                  H.   Il 6 dicembre 2022, premettendo di non aver ricevuto comunicazioni scritte né sulla restrizione della facoltà di disporre, annotata a registro fondiario sul foglio della PPP, né su eventuali altri atti che concernevano quest’ultima, RI 1, per il tramite del­l’avv. PA 1, ha chiesto all’UE informazioni sui passi procedurali succedutisi dal 2020.

 

                                         Il 15 dicembre 2022, l’Ufficio ha risposto elencando il decreto e il verbale di sequestro, il precetto esecutivo, il verbale di pignoramento e la domanda di realizzazione, di cui ha trasmesso la copia.

 

                                    I.   Il 28 dicembre 2022, ribadendo di non aver ricevuto al suo domicilio comunicazioni scritte né dell’annotazione, né di eventuali altri atti che concernevano quest’ultima, RI 1 ha chiesto al­l’UE di attestare l’indirizzo e il modo d’invio dei cinque atti citati.

 

                                         Il 29 dicembre 2022, l’Ufficio gli ha risposto di aver fatto notificare in via rogatoria al primo indirizzo il decreto e il verbale di sequestro, nonché il precetto esecutivo, e di aver notificato in via edittale i medesimi atti e quelli successivi, compresi l’avviso e il verbale di pignoramento, dopo che la prima notifica non era riuscita.

 

                                  L.   Il 13 gennaio 2023, RI 1 ha comunicato all’UE che sin dal 1° gennaio 2021 il suo recapito è il secondo indirizzo e affermato che il creditore ne era a conoscenza. Come prova delle sue affermazioni, ha allegato copia di lettere, di dichiarazioni doganali e di un’etichetta postale, su cui figura il secondo indirizzo. Il debitore ha quindi asserito che le notifiche eseguite dall’Ufficio a un recapito sbagliato sono nulle e ch’esse erano se del caso da ripetere al recapito corretto.

 

                                  M.   Riconfermandosi nel suo operato, il 19 gennaio 2023 l’UE ha rifiutato di ripetere le notifiche. Ha infatti precisato che il debitore era risultato irreperibile all’indirizzo fornito dalla Comunione, sicché, non disponendo di ulteriori mezzi per accertare l’indirizzo corretto, aveva dovuto notificare gli atti in via edittale.

 

                                  N.   Con ricorso del 2 febbraio 2023, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo all’impugnativa, in via principale di annullare la notifica in via edittale di tutti i provvedimenti così notificati e di far ordine all’Ufficio di notificare nuovamente al suo corretto recapito hongkonghese il precetto esecutivo, poi, “a seconda dell’esito della nuova procedura relativa al Precetto esecutivo”, il decreto e il verbale di sequestro; in via subordinata, egli postula l’annullamento della notifica in via edittale dei provvedimenti e la restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili.

 

                                  O.   Con osservazioni del 23 febbraio, la Comunione chiede la reiezio­ne del ricorso, protestate spese e ripetibili. Con le sue del 1° mar­zo 2023, l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.

 

                                  P.   L’8 febbraio 2023, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

 

                                  Q.   Con replica spontanea del 13 marzo 2023, RI 1 si è riconfermato nella sua posizione.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Contro ogni provvedimento di un organo dell’esecuzione forzata è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento (art. 17 cpv. 1-2 LEF).

 

                                1.1   RI 1 afferma di aver ricevuto la “decisione” impugnata il 23 gennaio 2023, sicché il ricorso, presentato dieci giorni dopo, ovvero il 2 febbraio 2023, sarebbe tempestivo. Anche se non lo specifica esplicitamente, egli pare considerare come provvedimen­to impugnato la risposta dell’UE del 19 gennaio 2023 (doc. H accluso al ricorso).

 

                                1.2   In realtà, in quello scritto l’UE si è limitato a rifiutarsi di procedere a una nuova notifica all’indirizzo attuale dell’escusso degli atti esecutivi notificati in via edittale il 13 agosto 2021, 29 ottobre 2021 e 3 agosto 2022 (sopra ad D e G). Orbene, il rifiuto dell’ufficio d’e­secuzione di tornare su una sua decisione precedente non è un provvedimento impugnabile nel senso dell’art. 17 LEF e non fa quindi correre un nuovo termine di ricorso (DTF 142 III 647 consid. 3.2; 113 III 29 consid. 1; sentenza della CEF 15.2022.37 del 22 agosto 2022 consid. 1.3 e il rinvio). Lo scritto 19 gennaio 2023 dell’UE è pertanto senza rilievo per la questione della tempestività del ricorso.

 

                                1.3   È invece di rilievo il fatto che alla sua prima risposta del 15 dicembre 2022 (doc. D) l’UE aveva accluso tutti gli atti esecutivi emessi nei confronti di RI 1 (decreto e verbale di sequestro, precetto esecutivo, verbale di pignoramento e comunicazione della domanda di realizzazione), la cui ricezione è attestata nello scritto 28 dicembre 2022 del ricorrente (doc. E). Ebbene l’atto esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione (DTF 132 I 253 consid. 6; 128 III 466 consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 116 consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1; Angst/Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 23 ad art. 64 LEF). La regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un’esigenza fine a sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la comunicazione effettiva dell’atto al destinatario.

 

                                         Nella fattispecie, il ricorrente è venuto a conoscenza degli atti esecutivi al più tardi il 28 dicembre 2022, sicché non solo il suo ricorso è tardivo, ma sarebbe anche senza oggetto. Una nuova notifica degli stessi atti non avrebbe infatti alcuna utilità pratica; ne risulterebbero solo spese e ritardi supplementari, fonte di formalismo eccessivo (cfr. DTF 132 I 254 consid. 7).

 

                                   2.   L’art. 33 cpv. 4 LEF subordina la restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo non solo all’assenza di colpa dell’istante, ma anche alla presentazione da parte sua di un’istanza motivata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento e al compimento entro il medesimo termine dell’atto omesso presso l’autorità competente. Orbene, da una verifica d’ufficio della Camera (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR) risulta che ad oggi RI 1 non ha (ancora) interposto opposizione al pre­cetto esecutivo, sicché difetta almeno uno dei due presupposti per accogliere la domanda subordinata di restituzione del termine di opposizione, che va di conseguenza respinta.

 

                                   3.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   La domanda di restituzione del termine di opposizione al precetto esecutivo è respinta.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

– avv. PA 1, __________, __________;

– avv. PA 2, __________,

    __________, __________.

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.