Incarto n.
15.2024.101

Lugano

2 dicembre 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 ottobre 2024 di

 

 

 RI 1  

(patrocinato dall’ PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

 

 

,

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 3'753.45 oltre ad accessori, accertato che il 29 aprile 2024 l’escusso aveva trasferito il proprio domicilio da L__________ a H__________, il 20 agosto 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha incaricato il Betreibungsamt H__________ di procedere in via rogatoria al pignoramento dei beni del debitore e di stabilire il suo minimo esistenziale;

 

                                         che il 16 settembre 2024 il Betreibungsamt H__________ ha proceduto all’interrogatorio dell’escusso e al calcolo del suo minimo esistenziale, stabilito in fr. 3'322.35, a fronte del salario di fr. 3'963.50;

                                         che il giorno successivo il Betreibungsamt H__________ ha trasmesso il suo rapporto (“Einvernahmebericht”) e il calcolo del minimo vitale all’UE, il quale ha notificato il 20 settembre 2024 la decisione di pignoramento all’escusso e ingiunto alla sua datrice di lavoro, la PI 3 (con sede a H__________) di versare mensilmente l’importo eccedente fr. 3'322.35 (indicativamente fr. 641.15) dal 20 settembre 2024;

 

                                         che con ricorso del 3 ottobre 2024 RI 1 ha impugnato il provvedimento dell’UE presso la scrivente Camera, chiedendone l’annullamento e, previa concessione dell’effetto sospensivo, domandando che il suo minimo d’esistenza sia stabilito in fr. 3'822.35 con un’eccedenza (indicativa) di fr. 141.15 per 11 mesi a decorrere dalla data della nuova decisione;

 

                                         ch’egli si duole in sostanza che l’Ufficio non ha considerato nel minimo d’esistenza la rata di fr. 500.– ch’egli si è impegnato a pagare mensilmente alla PI 2 in virtù della convenzione stipulata con essa e relativa al pagamento rateale dei premi di cassa malati arretrati (obbligatori e complementari) dal maggio 2023 all’aprile 2024 per complessivi fr. 5'776.25;

 

                                         che mediante osservazioni del 3 ottobre 2024 l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso senza ulteriori formalità, rilevando di essersi attenuto esattamente al minimo d’esistenza stabilito dal Betreibungsamt H__________, il quale ha deciso di non computare nel minimo esistenziale la spesa di fr. 500.– oggetto del ricorso;

 

                                         che ricevuta la domanda di continuazione, l’ufficio d’esecuzione procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’uffi­­cio del luogo dove si trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF);

 

                                         che la competenza per pignorare i crediti non incorporati in una cartavalore incombe di principio all’ufficio del foro esecutivo (DTF 140 III 512 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2023.95/96 del 27 dicembre 2023 consid. 4), cui spetta quindi in linea di massima l’interrogatorio dell’escusso (sentenza della CEF 15.2011.101 del 20 dicembre 2011, pag. 3, massimata in RtiD 2012 II 901 n. 61c);

 

                                         che se, come nella fattispecie, l’escusso risiede in un circondario diverso dal foro esecutivo, il pignoramento dei suoi crediti può essere eseguito dall’ufficio del luogo della sua residenza se esistono ragioni speciali di farlo, in particolare nel caso di un pignoramento di salario, siccome dev’essere accertata la situazione reddituale e personale dell’escusso, che dipende da circostanze locali (art. 93 LEF);

                                         che in tali ipotesi, l’ufficio del foro esecutivo può eseguire esso medesimo il pignoramento di salario dopo aver fatto chiarire in via rogatoria dall’ufficio del luogo di residenza le circostanze di fatto necessarie alla sua decisione oppure farlo eseguire da quell’uffi­­cio (DTF 91 III 81 consid. 1; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 8 ad art. 89 LEF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 89 LEF);

 

                                         che nel caso in esame l’UE ha scelto la seconda opzione, inoltrando al Betreibungsamt H__________ una rogatoria di pignoramento (art. 4 cpv. 2 LEF);

 

                                         che l’ufficio rogato, benché abbia stabilito che il pignoramento ver­te sulla quota del reddito dell’escusso che eccede il suo minimo vitale fissato in fr. 3'322.35 e indicato la possibilità di un ricorso alla propria autorità di vigilanza (ovvero il Bezirksgericht Horgen, v. la voce “Beschwerde” a pag. 4), non ha tuttavia notificato al debitore e alla datrice di lavoro quello che a tutti gli effetti rimane un rapporto (“Bericht”), ma l’ha trasmesso all’UE;

 

                                         che l’UE, in fin dei conti, pare aver considerato il rapporto come tale, poiché il 20 settembre 2024 ha emesso una propria decisione all’indirizzo dell’escusso, con l’indicazione dei rimedi giuridici, e una propria notificazione del pignoramento alla PI 3, pur riportandovi pari pari i dati accertati dal­l’ufficio rogato;

 

                                         che in definitiva il provvedimento impugnato non è quello dell’uffi­cio rogato, contro il quale sarebbe dato ricorso all’autorità di vigilanza cui esso è subordinato (DTF 91 III 81 consid. 3, pag. 87; sentenza della CEF 15.2023.95/96 del 27 dicembre 2023 consid. 4.3), bensì quello proprio dell’UE, onde la competenza della scrivente Camera;

 

                                         che nel merito il ricorso risulta infondato, poiché le spese anteriori al pignoramento, se non ne è dimostrato il carattere ricorrente e attuale, non possono essere computate nel minimo esistenziale del­l’escusso, che contempla solo spese correnti o imminenti (DTF 85 III 67; sentenza della CEF 15.2024.78 del 16 ottobre 2024 consid. 6.1, 15.2021.52 del 1° luglio 2021 consid. 6 e 15.2021.52 del 1° lu­glio 2021 consid. 6, con i rinvii);

 

                                         che nella fattispecie l’UE ha quindi correttamente rinunciato a com­putare nel minimo vitale dell’escusso i premi arretrati della cassa malati, che l’escusso si è impegnato a pagare a rate, limitandosi a integrarvi i premi correnti;

                                         che stante l’esito del ricorso la domanda di conferimento dell’ef­fetto sospensivo al ricorso diventa senza oggetto e nemmeno è necessario assegnare un termine alla procedente per presentare eventuali osservazioni;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–      ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.