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Incarto n. |
Lugano 3 gennaio 2025
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 ottobre 2024 della
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 26 settembre 2024 nelle esecuzioni n. __________0 e n. __________9 promosse nei confronti della ricorrente dalla
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PI 1 __________
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ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni n. __________0 e __________9 promosse rispettivamente il 16 novembre 2023 e il 23 gennaio 2024 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 2'227.50 e fr. 869.25 (in entrambi i casi oltre agli accessori), il 26 settembre 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che le opposizioni dell’escussa erano state rigettate in via definitiva l’una e provvisoria l’altra, con sentenze del 26 agosto 2024, le ha notificato le comminatorie di fallimento (emesse il 26 settembre 2024);
che con ricorso del 3 ottobre 2024, la RI 1 chiede l’annullamento di ambedue le comminatorie di fallimento;
che entro il termine assegnatole la PI 1 non ha presentato osservazioni;
che con osservazioni del 31 ottobre 2024 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera;
che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento;
che contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 4 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);
che la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF);
che nel caso specifico, la RI 1 si oppone alle comminatorie di fallimento invocando in buona sostanza l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione, in particolare – come poi fatto presente anche con scritto del 22 novembre 2024 – che l’UE avrebbe violato gli art. 67 cpv. 1 n. 4 e 69 LEF per aver emesso i precetti e le comminatorie di fallimento “basandosi su documenti che, per la loro forza esecutiva, non rispettano i requisiti degli art. 347 – 35 CPC e non possono essere riconosciuti come valido titolo di credito” e facendo valere che la PI 1 avrebbe fornito all’UE “documenti giuridicamente illegittimi che non possono essere utilizzati nella procedura di esecuzione forzata” e non ha dimostrato “la legittimità e la forza esecutiva delle fatture presentate”, ricordati i reclami da essa interposti contro le decisioni di rigetto, tuttora pendenti presso la scrivente Camera (inc. 14.2024.116 e 14.2024.119);
che, tuttavia, il reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione non ha effetto sospensivo automatico, sicché la decisione è immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) e consente la continuazione dell’esecuzione finché l’escusso non dimostra di aver chiesto e ottenuto l’effetto sospensivo (ad esempio: sentenza del Tribunale federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2 con i rinvii, sentenza della CEF 15.2023.73 dell’11 luglio 2023 pag. 2 con rinvii), fermo restando che se l’opposizione è stata rigettata in via provvisoria, la comminatoria di fallimento può essere emessa solo se l’escutente dimostra che il termine per inoltrare l’azione di disconoscimento del debito è trascorso infruttuoso o che tale domanda è stata respinta, facendo così diventare definitivo il rigetto (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF) (sentenze del Tribunale federale 5A_ 579/2022 del 1° maggio 2023 consid. 4.2 e della CEF 15.2022.4 dell’11 luglio 2022 consid. 4.1 e i riferimenti);
che nel caso in esame la ricorrente non ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo nelle procedure di reclamo contro le decisioni di rigetto dell’opposizione né dimostrato di aver promosso tempestivamente azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) nell’esecuzione n. __________9 in cui la sua opposizione era stata rigettata in via provvisoria;
che l’UE ha quindi correttamente dato seguito alle domande di prosecuzione delle esecuzioni del 25 settembre 2024 emettendo il giorno seguente le comminatorie di fallimento ora impugnate;
che, tuttavia, il 14 ottobre 2024 il presidente della scrivente Camera ha concesso d’ufficio l’effetto sospensivo al secondo reclamo (inc. 14.2024.119) e al ricorso contro la comminatoria di fallimento n. __________0;
che se, come nella fattispecie, al reclamo inoltrato contro la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione viene conferito effetto sospensivo, la comminatoria di fallimento emanata validamente in precedenza viene solo sospesa (e non annullata: DTF 130 III 657 consid. 2.2.2; citata 15.2022.4, consid. 4);
che per il resto non sta all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza sindacare le decisioni di rigetto dell’opposizione, né quindi esaminare le censure già fatte valere dalla ricorrente con i reclami contro le decisioni di rigetto e ribadite in questa sede, non trattandosi di doglianze di natura formale (nello stesso senso già citata 15.2023.73);
che con sentenze odierne, nella sua veste di autorità giurisdizionale superiore la Camera ha dichiarato irricevibili, poiché tardivi, i reclami in questione, la cui intempestività era sfuggita al momento dell’esame sommario effettuato in occasione della concessione dell’effetto sospensivo;
che la decisione emessa sul secondo reclamo (14.2024.119) ha così posto fine alla sospensione della comminatoria di fallimento __________0 (citata 5A_579/2022 consid. 4.3.3), mentre gli effetti dell’altra comminatoria non sono mai stati sospesi;
che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.