Incarto n.
15.2024.109

Lugano

26 marzo 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 ottobre 2024 di

 

  RI 1 c/o __________,

 

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso l’8 ottobre 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

 

PI 1,  (ZH)

(patrocinata dall’avv. PR 1, __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con domanda d’esecuzione del 21 giugno 2021, la RI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di emettere un precetto esecutivo nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di fr. 29'100.80 oltre agli interessi del 5% dal 2 novembre 2018.

                                  B.   Il 7 luglio 2021 l’UE, per il tramite del Centro cantonale dei precetti esecutivi di Faido, ha emesso e inviato a RI 1 il precetto esecutivo n. __________. Accortosi di aver indicato quale recapito solo la casella postale, il 20 luglio 2021 l’UE ha nuovamente notificato all’escussa il precetto esecutivo rettificato in punto al suo in­dirizzo (Via __________).

                                  C.   Adita su ricorso del 23 luglio 2021 di RI 1 contro i “due” precetti esecutivi n. __________ del 6 e 20 luglio 2021, con sentenza del 29 marzo 2022 (inc. 15.2021.79) questa Camera ha fatto ordine all’Ufficio di non aggiungere negli atti esecutivi l’indicazione “art. 50 LEF” nell’indirizzo di PI 1.

 

                                  D.   Il 13 maggio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento, che RI 1 ha impugnato mediante ricorso del 28 maggio 2022.

 

                                         Con decisione del 2 giugno 2022 l’Ufficio ha quindi riconsiderato il provvedimento in questione, annullandolo, dopo aver accertato di essere incorso in un errore, trasmettendo all’escutente il suo esemplare del precetto esecutivo con l’indicazione “nessuna opposizione”, mentre l’escussa l’aveva interposta “nell’ambito del suo ricorso del 23 luglio 2021”. Nel dispositivo, l’organo esecutivo ha però indicato che il precetto è stato notificato alla debitrice “in data 28 settembre 2021”.

 

                                  E.   Preso atto della riconsiderazione, la Camera ha dichiarato il nuovo gravame senza oggetto e l’ha stralciato dai ruoli con sentenza del 22 giugno 2022 (inc. 15.2022.82).

 

                                  F.   Adita con istanza 9 giugno 2022 della PI 1, mediante sentenza del 12 aprile 2024 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato l’opposizione in via definitiva.

 

                                  G.   Con sentenza del 25 settembre 2024 (inc. 14.2024.62), questa Ca­mera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha respinto nella misura della sua ricevibilità il reclamo 2 maggio 2024 presentato da RI 1 contro la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione.

 

                                  H.   Dando seguito alla domanda del 1° ottobre 2024 dell’escutente, l’8 ottobre 2024 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento.

 

                                    I.   Con ricorso del 21 ottobre 2024 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendo a questa Camera di “annullarlo, revocarlo e/o di dichiararlo nullo e/o di nessun effetto”, previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame, concessole dal presiden­te della Camera il 15 novembre 2024.

 

                                  L.   Mediante osservazioni del 27 novembre 2024 la PI 1 si è opposta al ricorso, domandandone la reiezione, come pure l’UE nelle sue del 3 dicembre 2024.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 9 ottobre 2024, il ricorso presentato lunedì 21 ottobre 2024, ovvero il primo giorno feriale seguente la scadenza intervenuta sabato 19 ottobre 2024 (art. 142 cpv. 1bis CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   La ricorrente sostiene che l’esecuzione è perenta secondo l’art. 88 cpv. 2 LEF, essendosi estinta al più tardi il 31 maggio 2024. In proposito, fa valere che l’istanza di rigetto della PI 1 è stata introdotta il 9 giugno 2022, ossia 10 mesi e 17 giorni dopo la notificazione del precetto esecutivo intervenuta il 23 luglio 2021, ed è stata definita con sentenza pretorile del 12 aprile 2024. Rileva altresì che da quel momento il termine ha ripreso il suo cor­so ed è scaduto il 31 maggio 2024, indipendentemente dalla procedura di reclamo contro la decisione di rigetto da lei avviata il 2 maggio 2024, che è priva di effetto sospensivo ex lege. Di conseguenza, a suo parere la domanda di proseguimento dell’escutente è tardiva e l’avviso di pignoramento dev’essere annullato.

 

                                         Da parte sua, la resistente rileva che ai fini della decorrenza del termine dell’art. 88 cpv. 1 LEF fa stato il momento della notifica dell’esemplare del precetto esecutivo al creditore, che dev’essere portato a conoscenza di tale atto in modo da poter agire nei termini di legge. Fa pure notare che nella fattispecie la notificazione del precetto alla debitrice non è avvenuta il 23 luglio 2021, ma semmai il 28 settembre 2021, come riportato sui due esemplari del precetto prodotti con le sue osservazioni. Spiega inoltre di aver proseguito immediatamente l’esecuzione non appena aveva ricevuto il suo (primo) esemplare del precetto esecutivo privo di opposizione dell’escussa e di essere venuta a conoscenza dell’effettiva opposizione da lei interposta solo a seguito della riconsiderazione 2 giugno 2022 dell’UE, che ha dichiarato nulli gli atti fino ad allora intercorsi, circostanza che – a sua mente – non la può ora precludere, il termine dell’art. 88 cpv. 1 LEF dovendo rimanere sospeso anche nei casi in cui il creditore non è in grado di chiedere il rigetto dell’opposizione perché non è stato debitamente informato dell’opposizione da parte dell’ufficio d’esecuzione. Specifica anche che non appena ha saputo dell’esistenza dell’opposizione si è attivata subito per ottenerne il rigetto nonché la dichiarazione di esecutività della decisione di rigetto, scontrandosi con il rifiuto del Pretore a causa del reclamo presentato il 2 maggio 2024 dalla debitrice. Per tali ragioni, essa è del parere che il termine annuale dell’art. 88 cpv. 1 LEF è iniziato a decorrere soltanto dal 3 giugno 2022 ed è rimasto sospeso dal 9 giugno 2022, data d’inoltro dell’istanza di rigetto, sino al 1° ottobre 2024, data della ricezione della sentenza 25 ottobre 2024 di questa Camera e della presentazione, lo stesso giorno, della domanda di continuazione dell’esecuzione. Ad ogni modo, secondo la resistente, nemmeno qualora si volesse considerare il tempo trascorso fra la ricezione della decisione di rigetto dell’opposizione del 12 aprile 2024, avvenuta per essa il 15 aprile 2024, e l’invio della domanda di proseguimento del 1° ottobre 2024 si potrebbe concludere che l’esecuzione sarebbe perenta, essendo infatti così trascorsi solo 169 giorni, che andrebbero aggiunti ai primi 6 giorni tra l’inizio del termine e l’inoltro dell’istanza di rigetto.

 

                                2.1   Giusta l’art. 88 LEF, se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione (cpv. 1). Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (cpv. 2). In tale evenienza, il termine di un anno resta sospeso fintanto che il creditore non ottiene una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (art. 79 e segg. LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017, consid. 2.2). Tra le procedure giudiziarie che sospendono il termine di perenzione entrano in linea di conto l’azione di accertamento del credito (art. 79 LEF), l’azione di disconoscimento del debito (art. 83 LEF), l’i­­stanza di rigetto dell’opposizione (art. 80 e segg. LEF) e l’azione di accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a LEF; sentenza della CEF 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 4.1 e rinvii).

 

                                2.2   Nel caso in rassegna, occorre anzitutto chiarire che il precetto esecutivo n. __________, che l’UE ha dapprima emesso il 7 luglio e poi nuovamente il 20 luglio 2021, dopo aver rettificato l’indirizzo dell’escussa, è stato notificato al più presto a RI 1 il 23 luglio 2021, allorquando essa l’ha impugnato mediante ricorso dello stesso giorno, chiedendo che fosse annullato o dichiarato nullo. Del resto, l’organo esecutivo stesso ha dato atto nella sua riconsiderazione 2 giugno 2022 che l’escussa “interponeva effettivamente la totale opposizione al precetto esecutivo n. __________ […] già nell’ambito del suo ricorso del 23 luglio 2021”, salvo poi indicare nel dispositivo n. 1 il 28 settembre 2021 quale data di notificazione, ciò che è anche menzionato a tergo di entrambi gli esem-plari del precetto esecutivo. Sia come sia, l’esito del presente giudizio non muterebbe nemmeno laddove si volesse considerare il 28 settembre 2021 quale data di notifica del precetto e d’opposizione allo stesso (v. sotto, consid. 2.3.3).

 

                                2.3   Ciò posto, il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF, contrariamente a quanto sostiene la resistente, non decorre dalla comunicazione dell’esemplare del precetto esecutivo al creditore, bensì dalla sua notificazione all’escussa (DTF 125 III 45 consid. 3/b; citata 15. 2023.112, consid. 4.3), ovvero nel caso concreto il 23 luglio 2021, sicché giusta l’art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF è venuto a scadere in principio il 25 luglio 2022.

 

                             2.3.1   Sennonché il termine è rimasto sospeso tra il giorno in cui la procedente ha promosso la procedura di rigetto dell’opposizione, il 9 giugno 2022 (doc. 9), e quello in cui la decisione di rigetto è pervenuta alla creditrice (DTF 106 III 51 consid. 3), cioè in concreto il 15 aprile 2024 (v. il tracciamento dell’invio raccomandato allegato al doc. 9), la decisione di rigetto dell’opposizione essendo per leg­ge immediatamente esecutiva (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), indipendentemente dall’eventuale attestazione di esecutività, che risulta del tutto inutile ai fini della determinazione della tempestività della domanda di continuazione dell’esecuzione (citata 15.2023. 112, consid. 4.3.2 e rimandi). Diversamente da quanto sostiene PI 1, la procedura di reclamo introdotta da RI 1 il 2 maggio 2024 contro la decisione di rigetto non ha invece sospeso il termine annuale dell’art. 88 cpv. 1 LEF, siccome un eventuale reclamo non ha effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC; sentenza 5A_78/2017 citata, ibidem; sentenze della CEF 15.2019.32 del 13 agosto 2019, consid. 4 e 15.2022.27 del 16 mar­zo 2022, consid. 3), fermo restando che questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, neppure l’ha concesso su richiesta della reclamante giusta l’art. 325 cpv. 2 CPC. In conclusione la sospensione è durata per 676 giorni.

 

                             2.3.2   Neppure si può ritenere che il termine sia rimasto sospeso per il fatto che l’escutente sarebbe venuta a conoscenza dell’opposizio­ne soltanto in seguito alla riconsiderazione 2 giugno 2022 dell’UE. A parte che in realtà la PI 1 ha saputo dell’opposizione dell’escussa al più tardi con l’intimazione del ricorso 23 lu­glio 2021 di RI 1 contro il precetto esecutivo (v. sentenza della CEF 15.2021.79 ad F), l’errata comunicazione dell’organo esecutivo, che in precedenza aveva inviato alla creditrice l’esemplare del precetto esecutivo senza l’opposizione interposta dall’e­scussa, potrebbe giustificare tutt’al più l’introduzione di un’azione di responsabilità nei confronti dello Stato (art. 5 LEF), ma non è un motivo di sospensione nel senso dell’art. 88 cpv. 2 LEF, non trattandosi di una procedura giudiziaria volta a ottenere una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (sopra, consid. 2.1). Nemmeno il passaggio dottrinale citato nelle osservazioni (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 23 ad art. 88 LEF, quart’ultima riga, che rinvia alla n. 22) giova in qualche modo alla resistente, giacché “i motivi di procedura” cui fa riferimento l’autore in questione riguardano i limiti delle fasi procedurali previste dal CPC (p.es. il divieto di mutare l’azione in corso di causa) relativi a un’eventuale azione di accertamento del credito presentata prima dell’esecuzione (Die Jahresfrist steht auch dann still, wenn der Gläubiger im vorgängig zum Betreibungsverfahren eingeleiteten Forderungsprozess aus verfahrensrechtlichen Grün­den (Verbot der Klageänderung) nicht die Beseitigung des Rechts­vorschlags beantragen kann”), circostanza che non si è verificata nella fattispecie.

 

                             2.3.3   Aggiungendo alla scadenza del 25 luglio 2022 il periodo di sospensione di 676 giorni (consid. 2.3.1; citata 15.2022. 27, ibidem e riferimento), il termine di perenzione è stato dunque prorogato nel caso di specie fino al 10 giugno 2024, di modo che al momento della presentazione della nuova domanda di continuazione, il 1° ottobre 2024, l’esecuzione era già perenta e l’Ufficio non avrebbe dovuto darvi seguito. Tale esito non cambierebbe neppure qualora si volesse considerare il 28 settembre 2021 quale data di notificazione del precetto esecutivo e dell’opposizione interposta dal­l’escussa, dal momento che la scadenza verrebbe fissata in tal caso al 5 agosto 2024. In accoglimento del ricorso su tale punto, l’avviso di pignoramento dev’essere pertanto dichiarato nullo e va inoltre fatto ordine all’UE d’iscriverne nei suoi registri la perenzio­ne giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF. Per tali ragioni, non è necessario soffermarsi sulle ulteriori censure mosse dalla ricorrente.

 

                                   3.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza l’avviso di pignoramento emes­so nell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano è dichiarato nullo ed è ordinato all’Ufficio d’esecuzione d’iscriverne nei suoi registri la perenzione giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

 

–   

    ;

avv. PR 1, , .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.