Incarto n.
15.2024.111

Lugano

8 novembre 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 23 ottobre 2024 da

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro il provvedimento del 15 ottobre 2024, con cui ha rigettato la richiesta del ricorrente di non divulgare a terzi l’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dalla

 

 

PI 1,

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che mediante precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 gennaio 2024 dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 1'896.80 oltre agli interessi del 5% dal 22 settembre 2023;

 

                                         che ricevuto il precetto esecutivo il 20 gennaio 2024, RI 1 vi ha immediatamente interposto opposizione;

 

                                         che il 9 settembre 2024 l’escusso ha presentato all’UE una domanda di non dar notizia a terzi dell’esecuzione in questione giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF;

 

                                         che con scritto del 23 settembre 2024 l’UE ha assegnato all’escu­­tente un termine fino al 15 ottobre 2024 per comunicare se aveva avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione interposta dall’escusso (“rigetto dell’opposizione” [art. 80-82 LEF] o “azione giudiziaria di accertamento” [art. 79 LEF]) o se il debitore aveva pagato integralmente il suo credito, corredando l’eventuale comunicazione delle relative prove, con l’avvertenza per cui in caso di mancata comunicazione l’esecuzione non sarebbe più stata portata a conoscenza di terzi (a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF);

 

                                         che entro il termine impartitole, la PI 1 ha trasmesso al­l’Ufficio copia dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dinanzi alla Giudicatura di pace del Circolo di A__________ l’11 ottobre 2024;

 

                                         che sulla scorta della documentazione ricevuta, con provvedimen­to del 15 ottobre 2024 l’Ufficio ha rigettato la domanda dell’escus­­so;

 

                                         che con ricorso del 23 ottobre 2024 RI 1 contesta tale provvedimento, chiedendo che venga accolta la sua richiesta di non dar notizia a terzi della nota esecuzione;

 

                                         che il ricorrente sostiene anzitutto di aver più volte sollecitato il creditore a eseguire un sopralluogo per constatare i difetti della sua “prestazione” e che, ciononostante, costui non vi ha mai dato seguito;

 

                                         che tuttavia né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – sono competenti per esaminare censure riguardanti l’esistenza o l’importo dei crediti posti in esecuzione (sentenza della CEF 15.2022.68 del 12 settembre 2022, pag. 2);

 

                                         che il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti ammesso solo contro provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione (o dei fallimenti) per violazione di una norma di diritto o errori d’ap­­prezzamento che rientrano nella competenza dell’ufficio, ad esem­pio la decisione che respinge la richiesta di non dar notizia di un’e­secuzione a terzi giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF;

 

                                         che se intende contestare il credito vantato dall’escutente, RI 1 dovrà farlo nella procedura di rigetto dell’opposizione promossa dal procedente l’11 ottobre 2024 e se del caso poi con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF);

                                         che il ricorso in esame, che ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), è pertanto irricevibile su tale punto;

 

                                         che l’insorgente fa valere altresì che la Giudicatura di pace del circolo di A__________ non è competente per trattare l’istanza di rigetto, siccome egli è domiciliato nel Comune di Q__________;

 

                                         che la censura è invero superata poiché con decisione del 16 ottobre 2024 (inc. __________), assunta d’ufficio dalla Camera per il tramite dell’UE (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), la Giudice di pace del Circolo di A__________ ha dichiarato irricevibile l’istanza di rigetto per incompetenza territoriale e l’ha tramessa per competenza alla Giudicatura di pace del Circolo di Q__________;

 

                                         che non è decisiva l’irricevibilità iniziale dell’istanza, giacché secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 147 III 41 consid. 4) la domanda di non divulgazione dell’esecuzione a terzi va respinta quand’anche l’istanza di rigetto dell’opposizione venga poi dichiarata irricevibile (o respinta);

 

                                         che pur criticata (ad es. Peter in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 52 segg. ad art. 8a LEF) e oggetto di un’iniziativa parlamentare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 14 gennaio 2022 (n. 22.401) volta a precisare il testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF nel senso che la domanda di non divulgazione dev’essere ammessa ove il giudice non entri nel merito della domanda di eliminazione dell’opposizione o quest’ultima venga definitivamente respinta, per ora la giurisprudenza del Tribunale federale continua a vincolare questa Camera (sentenza della CEF 15.2023.98 del 15 dicembre 2023, pag. 3);

 

                                         che ad ogni modo l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF prescrive che se la prova dell’inoltro di un’azione volta all’eliminazione dell’opposizio­­ne “è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”;

 

                                         che la trasmissione dell’istanza di rigetto dell’opposizione alla com­petente Giudicatura di pace del Circolo di Q__________ costituirebbe dunque un (nuovo) motivo di respingere la domanda di non divulgazione anche se si dovesse ritenere inefficace, per l’applicazione dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, il suo inoltro a quella di A__________, ancorché il termine di venti giorni stabilito da tale norma debba verosimilmente essere considerato osservato anche in applicazione dell’art. 63 cpv. 1 CPC;

 

                                         che su questo punto il ricorso s’avvera infondato e va pertanto respinto;

 

                                         che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a RI 1  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Faido.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.