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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 ottobre 2024 dell’
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RI 1, __________ (rappresentata dalla sua succursale di __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il provvedimento di dissequestro di un conto corrente bancario emesso il 18 ottobre 2024 nelle esecuzioni dei gruppi n. 1 e 3 promosse dalla ricorrente e da
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Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna Comune di PI 2, __________ (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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nei confronti di |
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PI 1, DK – __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
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ritenuto
in fatto: A. Alla relazione bancaria __________ presso l’allora __________ (ora: RI 1), aperta dall’avv. PI 3 a nome della società panamense PI 4, è collegato il conto corrente __________, di cui è avente diritto economico PI 1.
B. La relazione bancaria è stata sequestrata il 5 settembre 2014 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in un procedimento penale avviato nei confronti dell’avv. PI 3 per appropriazione indebita o, subordinatamente, amministrazione infedele, e il 21 marzo 2017 dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) in un procedimento penale-amministrativo diretto contro il medesimo per truffa e sottrazione fiscale.
C. Nelle due esecuzioni del gruppo n. 1 (n. __________ e __________), promosse dall’RI 1 nei confronti di PI 1, il 19 settembre 2017 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato, fra altri beni, anche il conto corrente.
D. Dopo un dissequestro parziale, sia penale, sia penale-amministrativo, della relazione bancaria, il 24 agosto 2018 PI 5, madre dell’imputato, ne ha rivendicato la titolarità limitatamente alla parte dissequestrata. Con decisione del 26 agosto 2021, il Pretore aggiunto della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto una petizione di contestazione della rivendicazione presentata dall’RI 1; mediante sentenza del 15 aprile 2022 (inc. 14.2021.141), questa Camera ha respinto l’appello interposto dalla rivendicante contro la decisione pretorile.
E. Frattanto, nelle tre esecuzioni del gruppo n. 3 (n. __________, __________ e __________), promosse dallo Stato del Cantone Ticino, dalla Confederazione Svizzera e dal Comune di PI 2 nei confronti di PI 1, il 13 gennaio 2021 l’Ufficio ha nuovamente pignorato, fra altri beni, anche il conto corrente.
F. Mediante decreto penale del 16 luglio 2024, l’AFC ha riconosciuto PI 1 colpevole di ripetuta truffa in materia di tasse nella gestione di due società, disponendo, segnatamente, la confisca degli averi registrati sul conto corrente; il decreto è passato in giudicato.
G. Il 4 ottobre 2024, l’AFC ha comunicato all’RI 1 l’avvenuta confisca degli averi depositati sul conto corrente e le ha pertanto assegnato un termine di venti giorni per trasferirli su un proprio conto.
H. L’8 e il 18 ottobre 2024, l’RI 1 si è opposta alla confisca presso l’AFC; il 18 ottobre, vi si è opposta anche presso l’UE.
I. Con provvedimento dello stesso giorno, l’Ufficio ha autorizzato il dissequestro del conto corrente e disposto il versamento degli averi su un conto dell’AFC.
L. Mediante ricorso del 25 ottobre 2024, l’RI 1 si è aggravata contro il provvedimento, chiedendone l’annullamento, protestate tasse, spese e ripetibili.
M. Il 29 ottobre 2024, il vicepresidente della Camera ha respinto l’istanza volta alla concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
N. Nelle sue osservazioni dell’11 novembre 2024, l’AFC ha postulato la reiezione del ricorso, mentre nelle sue del 19 novembre l’UE si è riconfermato nel proprio operato. Gli escutenti hanno rinunciato a esprimersi, rimettendosi al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 18 ottobre 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Nel ricorso, l’RI 1 ricorda di aver ottenuto il pignoramento degli averi registrati sul conto corrente e di averne chiesta la realizzazione il 29 luglio 2022. Sostiene che i suoi “diritti patrimoniali di cui al precitato conto corrente sono stati debitamente riconosciuti sia dalla Pretura di Lugano […] sia dalla Camera di esecuzione e fallimenti”. Afferma che tanto il decreto dell’AFC, quanto il provvedimento impugnato violano tali diritti, giacché nelle relative procedure essa non ha potuto esercitare il proprio diritto di essere sentita, compresa la possibilità di produrre mezzi di prova. La ricorrente rileva infatti che l’AFC non le ha messo a disposizione la “sentenza alla base del suo ordine di confisca”, di cui, dunque, non conosce la motivazione, e non l’ha coinvolta nella procedura di confisca; fa valere inoltre che nessuna delle due autorità si è ancora espressa sulle sue opposizioni alla confisca e ch’entrambe hanno ignorato il contenuto dell’art. 70 cpv. 2 e 4 CP, secondo il quale la confisca non è possibile, se la “controparte, come in questo caso [la banca …] è in buona fede”, circostanza a suo dire pure riconosciuta dalla Camera. A fronte di una “pretesa di terzi contestata dal creditore”, la ricorrente sostiene ch’entrambe le autorità dovrebbero agire, se del caso, come previsto dall’art. 107 cpv. 5 LEF. Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. Giusta l’art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato oppure ch’erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, salvo che debbano essere restituiti al danneggiato allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). La confisca è vietata, qualora un terzo abbia acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, se e nella misura in cui ha fornito una controprestazione adeguata oppure se la confisca costituirebbe nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (cpv. 2). La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese del danneggiato e di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione (cpv. 4).
3.1 Secondo l’art. 44 LEF, la realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 1° ottobre 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali; tale è il caso, tra l’altro, per la confisca di valori patrimoniali giusta gli art. 70 cpv. 1 e 72 CP. In virtù dell’art. 44 LEF, la decisione di confisca di valori patrimoniali conferisce dunque allo Stato un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht) dei beni confiscati (sentenza del Tribunale federale 5A_133/2019 del 20 luglio 2020, consid. 3.2.1) in deroga al principio esecutivo del pari trattamento dei creditori (art. 219 cpv. 4 LEF; sentenze della CEF 15.2018.96 del 23 aprile 2019 consid. 3 e 15.2014.138 del 23 marzo 2015 consid. 5, RtiD 2015 II 880 n. 48c e riferimenti citati). La decisione di confisca passata in giudicato rende indisponibile il valore patrimoniale confiscato, di modo che il suo pignoramento, sequestro o inserimento nella massa fallimentare, anche se è stato decretato prima di un eventuale sequestro ordinato a garanzia della confisca (DTF 131 III 652 consid. 3.1), diventa privo d’oggetto senza che lo Stato debba rivendicare il suo diritto di distrazione nel senso degli art. 106 segg. LEF, stante l’assenza di un oggetto sottoposto a una misura esecutiva (citata 5A_133/2019 consid. 3.2.1 e 3.2.2). Fatti salvi casi di manifesta illiceità che determinano la nullità della confisca, le autorità di esecuzione e fallimenti e i creditori possono contestare la decisione di confisca solo con i rimedi di diritto previsti dal diritto penale (DTF 131 III 652 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2023.20 del 25 settembre 2023, consid. 4.2.2.1).
3.2 Nel caso di specie, innanzitutto conviene precisare che né il Pretore aggiunto né la Camera hanno riconosciuto all’RI 1 alcun diritto patrimoniale, ossia sostanziale, sul conto corrente pignorato. Si sono limitati a respingere, rispettivamente a confermare la reiezione della rivendicazione di PI 5, mantenendo l’assoggettamento al pignoramento della parte dissequestrata della relazione bancaria. Non si sono pronunciati sugli aspetti sostan-ziali del credito pignorato e men che meno sulle conseguenze della confisca, in particolare in merito ai presupposti dell’art. 70 cpv. 2 CP, anzitutto perché la misura è stata decretata, il 16 luglio 2024, dopo l’emanazione delle loro decisioni (nel 2021 e 2022), sicché difettavano conclusioni al riguardo, per tacere del fatto che non sarebbe comunque stato possibile statuire nel merito, giacché né l’escusso (PI 1) né la titolare del conto (la PI 4) erano stati convenuti (v. citata CEF 14.2023.20 consid. 8.1 e i riferimenti), ma anche perché le autorità civili non sono competenti per statuire su questioni di diritto penale (cfr. sopra consid. 3.1).
3.3 Non si può neppure rimproverare all’UE di non aver avviato la procedura di rivendicazione dell’art. 107 LEF dopo che ha avuto conoscenza della confisca, dal momento che lo Stato, quando sequestra o confisca penalmente un bene, non può essere considerato come un “terzo” rivendicante a cui concedere un termine ai sensi dell’art. 107 cpv. 5 LEF per presentare un’azione di rivendicazione, siccome la prevalenza della misura penale sui provvedimenti esecutivi risulta direttamente dalla legge, o meglio dall’art. 44 LEF (citata 5A_133/2019 consid. 3.2.1; sopra consid. 3.1). Una decisione di svincolo del conto corrente dal pignoramento (o di “dissequestro”) non era neppure necessaria, giacché sia il pignoramento sia il sequestro LEF sono decaduti ex lege al momento della confisca. Il ricorso si rivela addirittura irricevibile in assenza di un vero provvedimento dell’UE. Anche la menzione del fatto che il saldo “dovrà essere versat[o] sul conto dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna, come da indicazioni in vostro possesso” (doc. B) è un semplice richiamo della richiesta formulata dalla stessa AFC e non costituisce pertanto un provvedimento impugnabile giusta l’art. 17 LEF.
3.4 Per il resto, non spetta né all’UE né alla Camera determinarsi sulla pretesa violazione dei diritti della ricorrente nella procedura penale o sulla mancata considerazione dell’art. 70 cpv. 2 CP. Sono questioni che, se del caso, la banca deve far valere con i rimedi di diritto previsti dal diritto penale (sopra consid. 3.1). La ricorrente non invoca d’altronde motivi di manifesta illiceità suscettibili di determinare la nullità della confisca. Non dimostra di dover essere considerata quale terzo nel senso dell’art. 70 cpv. 2 CP, ciò che avrebbe giustificato il suo coinvolgimento nella procedura penale. Come già rilevato dalla Camera nella decisione del 15 aprile 2022 (inc. 14.2021.141, consid. 4.1), il pignoramento eseguito a favore dell’RI 1 verte sul conto corrente aperto presso di lei, vale a dire sul credito della PI 4 nei confronti della banca tendente al versamento del saldo. Quest’ultima non può dunque vantare alcun diritto reale sugli averi, già perché hanno natura immateriale. Non dispone neppure di un diritto di disposizione del conto che le conferirebbe prerogative analoghe a quelle di un proprietario. In quanto titolare presunta di un semplice diritto di credito nei confronti di PI 1, la ricorrente non pare potersi prevalere dell’art. 70 cpv. 2 CP (Hirsig-Vouilloz, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2ª ed. 2017, n. 32 ad art. 70 CP; contra, ma minoritario e dimentico dell’art. 44 LEF: Baumann in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4a ed. 2019, n. 61 ad art. 70 CP). Ad ogni modo, la ricorrente ha avuto conoscenza degli estremi del decreto penale con cui è stata pronunciata la confisca (doc. G accluso al ricorso, dispositivo n. 5) ed è stata quindi posta nelle condizioni d’impugnarlo. Potrebbe anche far valere i suoi pretesi diritti direttamente contro lo Stato in virtù dell’art. 70 cpv. 4 CP (cfr. Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 43 ad art. 70). Fatto sta che il decreto penale è vincolante per l’UE e, di conseguenza, per la Camera, e ha determinato, in virtù dell’art. 44 LEF, la revoca ex lege dell’assoggettamento all’esecuzione forzata degli averi registrati sul conto corrente.
3.5 È anche infondata la critica della ricorrente sulla pretesa violazione del suo diritto di essere sentita nella procedura esecutiva. L’UE non era infatti tenuto a adottare alcun provvedimento in merito alla confisca penale e di conseguenza nemmeno a sentire la banca in merito. Del resto, essa ha avuto modo di esprimersi, e l’ha fatto, sia con lo scritto 18 ottobre 2024 (doc. J), sia nel quadro della presente procedura.
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– RI 1, succursale di __________, __________, __________, __________; – Ufficio esazione e condoni, viale Stefano Franscini 6, Bellinzona; – avv. PA 1, __________, __________; – Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Eigerstrasse 65, Berna. |
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.