Incarti n.
15.2024.115

15.2024.116

Lugano

21 febbraio 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 ottobre 2024 (15.2024.115) di

 

RI 1, __________

RI 2, __________

(patrocinati dagli avv. PA 2 e PA 1,

 __________)

 

e sul ricorso dello stesso giorno (15.2024.116) della

 

 

RI 3, __________

(patrocinata dagli stessi avvocati)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio il provvedimento con cui ha revocato la cessione (giusta l’art. 260 LEF) a loro di una pretesa della massa emesso il 10 ottobre 2024 nella procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti della

 

 

PI 1 in liquidazione, __________

 

pretesa ceduta anche a

 

 

PI 2, __________

PI 3, __________

PI 4, __________

(patrocinati dall’avv. PA 3, __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nel fallimento aperto il 21 ottobre 2021 nei confronti della PI 1, il 21 febbraio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha ceduto giusta l’art. 260 LEF la pretesa di responsabilità della massa nei confronti degli organi della fallita, in particolare contro le persone incaricate dell’amministrazione, della gestione e della revisione, per un importo stimato di fr. 1'882'898.78, ad PI 2, a PI 3, alla PI 4, a RI 1 e RI 2, nonché alla RI 3, riservandosi il diritto di revocare la cessione se i cessionari non avessero “incoato il processo” entro il 31 agosto 2024.

 

                                  B.   Il 28 agosto 2024, PI 2, PI 3 e la PI 4, hanno chiesto la proroga del termine per agire.

 

                                  C.   Il 29 agosto 2024, l’UF ha chiesto a RI 1 e RI 2 così come alla RI 3 di aggiornarlo circa eventu­ali azioni intraprese, comminando loro la revoca della cessione se non avessero risposto entro dieci giorni. Accogliendo una prima istanza dei tre cessionari appena menzionati, il 16 settembre l’Uf­ficio ha prorogato il termine di risposta fino al 25 settembre e, accogliendone una seconda, il 26 settembre lo ha ulteriormente prorogato di dieci giorni.

 

                                  D.   Con provvedimento del 10 ottobre 2024, l’Ufficio ha prorogato il termine assegnato ad PI 2, PI 3 e alla PI 4 fino al 28 febbraio 2025 e, “vista la mancata produzione degli atti necessari”, ha revocato la cessione a RI 1 e RI 2 nonché alla RI 3.

 

                                  E.   Il 24 ottobre 2024, RI 1, RI 2 e la RI 3 hanno condiviso con l’UF alcune “riflessioni”, allo sco­po di convincerlo a prorogare la scadenza o a cedere loro nuovamente la pretesa.

 

                                  F.   Con due ricorsi del 28 ottobre 2024, RI 1 e RI 2 da una parte e la RI 3 dall’altra si aggravano contro il predetto provvedimento, chiedendone la riforma, nel sen­so, in via principale, di prorogare la cessione fino al 31 marzo 2025, e in via subordinata di cedere loro nuovamente la pretesa fino alla stessa data, in entrambi i casi, protestate tasse, spese e ripetibili.

 

                                  G.   Con osservazioni del 18 novembre 2024, PI 2, PI 3 e la PI 4 hanno comunicato di non opporsi all’accoglimento del ricorso, mentre nelle sue del 12 dicembre l’Ufficio ne ha postulato la reiezione.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 10 ottobre 2024 dall’UF, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

 

                                         Vertendo sullo stesso provvedimento, le due procedure in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

 

                                   2.   Nei ricorsi RI 1, RI 2 e la RI 3 fanno valere che il diniego di un’ulteriore proroga o di una nuo­va cessione della pretesa costituisce una violazione del diritto, in particolare, della parità di trattamento. Ripropongono le “riflessio­ni” già condivise con l’UF, concludendo per la riforma del provvedimento impugnato, nel senso, in via principale, di prorogare la cessione fino al 31 marzo 2025, e in via subordinata di cedere loro nuovamente la pretesa fino alla stessa data.

 

                                2.1   Nelle riflessioni del 24 ottobre 2024, i ricorrenti hanno citato due passi di dottrina, uno secondo cui l’art. 260 LEF avrebbe un carattere unicamente dichiaratorio rispetto all’art. 757 cpv. 2 CO (Bin­der/Roberto in: Handkommentar zur Schweizer Privatrecht, ora 4a ed. 2023, n. 11 ad art. 757 CO) e l’altro per cui la cessione ha per oggetto unicamente il diritto di agire per la massa e non individualmente (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4ª ed. 1997/1999, pag. 489: forse i ricorrenti alludono alla DTF 61 III 3 consid. 2, che in realtà non ha il senso da loro riportato). Ne deducono che il creditore o l’azionista cessionario del diritto di agire in rappresentanza della massa deve postulare l’intero danno e che quanto resta dopo la copertura del suo credito e delle spese va a favore della massa dei creditori, mentre la facoltà di far valere il danno per la parte che eccede il proprio credito non spetta al creditore che, in assen­za di cessione, non agisce in rappresentanza della massa, ma a nome proprio. Secondo i ricorrenti, la concessione in favore loro di una seconda cessione del diritto di agire in rappresentanza della massa o il prolungamento del termine per agire sarebbe una decisione che va a vantaggio dell’intera massa dei creditori, per-ché nel caso contrario essi potrebbero procedere in giudizio da soli e unicamente per il loro crediti.

 

                                2.2   Dai passi di dottrina citati dai ricorrenti non risulta che i singoli creditori e azionisti possano agire singolarmente senza cessione limitatamente al proprio credito (anche Binder/Roberto, al n. 12, scrivono che il diritto di azione dei creditori verte sull’intero danno).

 

                                         La Camera ha del resto già avuto modo di confermare che la pretesa di responsabilità oggetto dell’art. 757 CO è una sola – quella diretta della società contro i propri organi (art. 756 CO) – e che, in caso di fallimento della società, hanno il diritto – di natura processuale (cosiddetto "Prozeßstandschaft") – di esercitarla dapprima l’amministrazione del fallimento, in via esclusiva, per conto della massa (comunione) dei creditori (art. 757 cpv. 1 CO), in caso di sua rinuncia i creditori che hanno chiesto e ottenuto il diritto di farla valere in virtù dell’art. 260 LEF (art. 757 cpv. 3 CO) e in ultimo luogo, se nessun creditore iscritto nella graduatoria ne ha chiesto la cessione, gli altri creditori sociali e, in via postergata, gli azionisti (art. 757 cpv. 2 CO) (sentenza della CEF 15.2021.123 del 5 maggio 2022, RtiD 2023 I 696 n. 48c, consid. 3.4.2 e 3.6.1). Il carattere unitario della pretesa esclude che, durante il fallimento, singoli creditori o azionisti possano agire in ordine sparso nel proprio ed esclusivo interesse, motivo per cui il Tribunale federale ritiene che in caso di pluralità di cessioni dei diritti della massa, i cessionari debbano agire quali litisconsorti con un’unica azione, pur potendo ognuno di loro rinunciare ad agire, ciò di cui il tribunale adito deve sincerarsi (DTF 144 III 552 consid. 4). La tesi dei ricorrenti è pertanto infondata.

 

                                         Fosse essa da seguire, comunque sia, il ricorso risulterebbe irricevibile per carenza d’interesse personale dei ricorrenti, siccome secondo la loro stessa impostazione essi potrebbero agire in giudizio senz’autorizzazione dell’amministrazione del fallimento giusta l’art. 260 LEF, sicché le richieste ricorsuali si rivelerebbero senza oggetto, non essendo essi legittimati a far valere interessi altrui, segnatamente della massa dei creditori (cfr. sentenza della CEF 15.2022.48 del 6 maggio 2022, pag. 2, RtiD 2023 I 695 n. 47c).

 

                                   3.   I ricorrenti affermano anche che sarebbe nell’interesse della mas­sa che più creditori “e quindi in base a fattispecie differenti” procedano per l’intera pretesa di fr. 1'882'898.78. A loro dire “le possibilità della massa di ricevere in tutto o in parte il proprio credito sono proporzionali al numero di creditori cessionari che fanno valere l’in­tero credito. Il rifiuto di una nuova cessione va a discapito della mas­-sa in quanto diminuisce le possibilità che il credito venga riconosciuto e in tutto o in parte incassato”. Scrivono di non vedere disposizione che si opponga al rinnovo oppure alla proroga della cessione.

 

                                3.1   Ancora una volta nella misura in cui i ricorrenti fanno valere interessi altrui la censura si rivela d’acchito irricevibile (sopra consid. 2.2 i.f.).

 

                                3.2   La logica della censura sfugge d’altronde alla comprensione. La pretesa di responsabilità della società contro i propri organi è una sola, sicché non è dato di capire quali “fattispecie differenti” i singoli cessionari potrebbero portare nel processo. Anzi è vero il contrario: maggiore è il numero dei creditori e soprattutto l’importo totale delle loro pretese, minore è la possibilità per la massa dei creditori di ricevere l’eccedenza che l’art. 260 cpv. 2 LEF attribuisce loro dopo la deduzione dal ricavato dei crediti e spese dei cessionari.

 

                                   4.   I ricorrenti ricordano infine che le istanze di proroga del termine per aggiornare l’UF sono state formulate dall’avv. PA 2, vista l’assenza del loro patrocinatore, avv. PA 1, e si domandano se in tali circostanze l’Ufficio, “in buona fe­de”, non avrebbe invece dovuto “leggere” le richieste quali istanze di proroga della cessione (oltre il 31 agosto 2024), “tanto più che contestualmente […] l’UF aveva pacificamente prorogato il termine della cessione ad altri creditori”. L’Ufficio osserva che ai ricorrenti sarebbe bastato chiedere una proroga tempestivamente, come hanno fatto gli altri cessionari.

 

                                4.1   La censura sfiora la temerarietà. Le istanze non presentavano ambiguità testuali (“vi chiedo un ulteriore termine di 10 giorni affinché il collega possa prendere posizione”; “vi chiedo un ulteriore termine di 20 giorni affinché il collega […] possa prendere contatto con i clienti e determinati sul prosieguo della vertenza”). L’UF non poteva e non doveva interpretarle in una un altro senso di quello chiaramente espresso. Ci si può aspettare in buona fede che un avvocato esprima correttamente quanto intende ottenere.

 

                                4.2   Se l’amministrazione del fallimento cede una pretesa giusta l’art. 260 LEF a più creditori, nei loro confronti vale il principio di parità di trattamento; di conseguenza, l’amministrazione deve fissare un termine per far valere la pretesa uguale per tutti e, se lo proroga, deve farlo di un tempo uguale per tutti (DTF 49 III 122 consid. 1). Tuttavia, il principio di parità di trattamento vale unicamente per situazioni paragonabili; di conseguenza, quando proroga il termi­ne per far valere la pretesa, l’amministrazione non deve farlo per tutti i creditori, ma unicamente per quelli che hanno chiesto la pro-roga tempestivamente, non per quelli che sono rimasti inattivi, mal­grado la comminatoria formale di revoca della cessione in caso d’i­nazione (DTF 121 III 291 consid. 3/b; sentenza della CEF 15.2010. 34 del 19 aprile 2010 in: RtiD II 2010 727 n. 71c, consid. 4).

 

                                         L’UF ha pertanto correttamente prorogato il termine per esercitare la pretesa ceduta ai tre cessionari che l’hanno richiesto tempestivamente (tre giorni prima del 31 agosto 2024), mentre ha revocato la cessione concessa ai ricorrenti, che invece l’hanno chiesto tardivamente il 24 ottobre 2024 (sotto forma di nuova cessione), qua­si due mesi dopo la scadenza del termine e non hanno documentato di aver iniziato una causa contro gli organi della fallita entro il termine fissato e prorogato dall’UF di dieci giorni dopo il 25 settembre 2024. La revoca della cessione è conforme alla condizione n. 6 dell’atto di cessione, stabilita dal modulo F7 editto dal Tribunale federale in virtù degli art. 15 LEF e 2 cpv. 1 del Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (Rform, RS 281.31), e ribadita nella decisione di proroga del 26 settembre 2024.

 

                                         Ovviamente, la norma regolamentare appena ricordata esclude la concessione di una nuova cessione, altrimenti essa verrebbe svuo­tata di senso. Nella limitata misura in cui sono ricevibili, i ricorsi vanno di conseguenza respinti.

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso di RI 1 e RI 2 è respinto.

 

                                   2.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 3 è respinto.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

– avv. PA 1 e PA 2, __________, __________ (__________);

– avv. PA 3, __________,

    __________, __________.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.