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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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cancelliere: |
Ferrari |
statuendo sul ricorso 28 ottobre 2024 di
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RI 1, __________ (__________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Acquarossa, o meglio contro il provvedimento con cui ha dichiarato tardiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo emesso il 30 settembre 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dall’
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PI 1, __________
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ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2024 dalla sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 26'200.70 oltre agl’interessi del 2.5% dal 5 aprile 2024.
B. Il 1° ottobre 2024, la posta ha notificato il precetto esecutivo al genero di RI 1, __________.
C. Il 7 ottobre 2024 (data dell’etichetta postale), RI 1 ha consegnato alla posta una lettera indirizzata all’Ufficio di esecu-zione ad Acquarossa, in cui ha dichiarato d’interporre opposizione al precetto esecutivo. La busta contenente la lettera reca l’indirizzo “Palazzo Pretorio 6716 Acquarossa”. La posta avendole rinviato la lettera con la menzione “indirizzo: manca via e/o n° civico”, il 18 ottobre RI 1 l’ha rispedita in una nuova busta indirizzata all’“Ufficio di esecuzione Blenio, Via Bosco Ciossera 10, 6715 Acquarossa”. È giunta all’UE il 21 ottobre 2024.
D. Con provvedimento dello stesso 21 ottobre 2024, l’UE ha comunicato a RI 1 che l’opposizione da lei interposta è “respinta in quanto formalmente tardiva”.
E. Mediante ricorso del 28 ottobre 2024, RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendone, previa concessione dell’effetto sospensivo, in via principale la riforma, nel senso di considerare l’opposizione al precetto esecutivo tempestivamente interposta, e in via subordinata l’annullamento e la restituzione del termine per interporre opposizione.
F. Con osservazioni del 30 ottobre 2024, l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando di non averlo notificato all’PI 1.
G. Il 6 novembre 2024, il presidente della Camera ha concesso al ricorso l’effetto sospensivo, nel senso che fino alla decisione l’Ufficio non avrebbe dovuto procedere a ulteriori atti e misure esecutive, e, al contempo, ha assegnato all’PI 1 un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni al ricorso, facoltà di cui l’escutente non si è avvalso.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 21 ottobre 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. RI 1 ammette di essere stata imprecisa nello scrivere l’indirizzo sulla prima busta, ma “a causa di una svista involontaria e in totale buona fede, e questo già solo per il fatto che la lettera era intestata in maniera corretta” e rileva di aver prontamente rispedito l’opposizione il 18 ottobre stesso, con una nuova lettera raccomandata. Ritiene che l’UE avrebbe dovuto considerarla tempestiva, giacché la nota imprecisione non può esserle di pregiudizio, soprattutto tenendo a mente che nel Palazzo Pretorio di Acquarossa si trovano le principali autorità cantonali, tra cui l’Ufficio d’esecuzione. Critica poi l’operato della Posta, rea, a suo dire, di non aver comunque consegnato la lettera del 7 ottobre, che avrebbe poi potuto essere smistata, e di non averle fatto notare, al momento dell’impostazione, che l’indirizzo sulla busta era impreciso. Giudica tale operato un impedimento a lei non imputabile e, come tale, un motivo che giustifica la restituzione del termine per interporre opposizione. La ricorrente chiede pertanto in via principale la riforma del provvedimento impugnato, nel senso di considerare l’opposizione al precetto esecutivo tempestivamente interposta, e in via subordinata l’annullamento e la restituzione del termine per interporre opposizione.
3. Se l’escusso intende fare opposizione al precetto esecutivo, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione che ha emesso l’atto (art. 74 cpv. 1 LEF; DTF 101 III 9 consid. 2). Una volta completata la notificazione, l’opposizione può essere dichiarata solo all’ufficio e non più all’agente notificatore, in particolare alla posta. Se è scritta, anziché essere portata all’ufficio d’esecuzione competente o riposta nella sua cassetta delle lettere, la dichiarazione di opposizione può essere validamente consegnata alla Posta affrancata per l’inoltro all’ufficio competente, purché ciò avvenga entro l’ultimo giorno del termine di opposizione (Bessenich/Fink in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 9 e 14 ad art. 74 LEF e i rinvii; art. 143 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
3.1 Nel caso in esame, non è contestato che RI 1 ha inserito nella prima busta la lettera del 4 ottobre 2024, pervenuta poi all’UE, nella seconda raccomandata del 18 ottobre, il 21 ottobre 2024, come risulta dal timbro dell’UE apposto sulla stessa lettera. Del resto, vale in modo generale la presunzione – confutabile dal destinatario – che l’invio raccomandato contenesse effettivamente i documenti che il mittente sostiene di avervi inserito (tra altre: DTF 124 V 400 consid. 2/c), segnatamente in materia di esecuzione e fallimento (sentenza del Tribunale federale 5A_338/2017 del 20 febbraio 2018, consid. 4.1 e 4.2.3). È pure pacifico che la prima busta era debitamente affrancata ed è stata consegnata alla posta, che ha poi proceduto alla sua trasmissione, salvo poi retrocederla alla mittente con la menzione “indirizzo: manca via e/o n° civico”, senza tentare una consegna all’indirizzo indicato (è stato rinviato alla mittente direttamente dal Centro logistico di Cadenazzo: tracciamento della raccomandata n. 98.00690006.02087486). Nella lettera, indirizzata all’“Ufficio di esecuzioni” di Acquarossa, l’escussa ha chiaramente dichiarato d’interporre “tempestiva e formale opposizione totale al precetto esecutivo n. 3671354”. Si tratta di una valida opposizione nel senso dell’art. 74 LEF, a prescindere dal fatto che è arrivata tardivamente all’UE.
3.2 Del resto, secondo la giurisprudenza relativa all’art. 143 cpv. 1 CPC (cui rinvia l’art. 31 LEF, e che ha lo stesso contenuto dell’art. 32 cpv. 1 vLEF, abrogato con l’entrata in vigore del CPC, salvo che usa la parola “atti” al posto di “comunicazioni”, “tribunale” in luogo di “autorità” e “indirizzo” invece di “attenzione”), l’atto si considera “consegnato alla posta” se quest’ultima non respinge immediatamente la richiesta di spedizione, bensì l’accetta e l’elabora (sentenza del Tribunale federale 5A_536/2018 del 21 settembre 2018 consid. 3.3), come avvenuto nel caso concreto. Anche qualora poi l’indirizzo sulla busta sia incompleto o impreciso, l’atto si reputa ugualmente consegnato “all’indirizzo del tribunale” se si poteva (ragionevolmente) aspettare che la posta rintracciasse il destinatario (a lei noto) o il suo indirizzo (citata 5A_536/2018, consid. 3.4 i.f., in merito a un appello indirizzato all’“Obergericht des Kantons Zürich” senza indicazione della via e della città). Per quanto attiene alla fattispecie in esame, esiste solo un “Palazzo Pretorio” ad Acquarossa e lo scritto contenuto nella busta indicava l’ufficio d’esecuzione come destinatario, sicché se la raccomandata fosse stata trasportata lì, avrebbe potuto essere trasmessa senza difficoltà all’UE.
3.3 Secondo la citata 5A_536/2018 (consid. 3.5), in caso di restituzione al mittente di atti insufficientemente affrancati o erroneamente indirizzati, per l’osservanza del termine è determinante la data della prima consegna alla posta, purché il mittente abbia immediatamente eliminato il difetto (completando l’affrancatura o correggendo l’indirizzo) e rispedito lo stesso atto restituito, di modo che l’invio possa essere considerato come un unico processo dal primo invio alla ricezione del secondo. Ne segue che, volendo anche ritenere, nel caso in esame, la ricorrente responsabile in modo preponderante della mancata trasmissione della prima busta all’UE, la ricezione della seconda busta, spedita dall’escussa, con al suo interno l’opposizione del 4 ottobre (sopra consid. 3.1), lo stesso giorno della restituzione della prima busta, risulta parte di un solo e medesimo processo, di modo che l’opposizione va reputata formulata validamente e tempestivamente al momento del primo invio. Il ricorso va di conseguenza accolto e fatto ordine all’UE d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta dall’escussa il 7 ottobre 2024.
4. Visto l’esito del giudizio odierno, è inutile pronunciarsi sulla richiesta di restituzione del termine di opposizione nel senso dell’art. 33 cpv. 4 LEF.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________ il 7 ottobre 2024.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– RI 1, c/o __________, __________, __________ (__________); – PI 1, __________, __________.
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.