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Incarto n. |
Lugano 30 gennaio 2025
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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cancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 5 novembre 2024 della
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 agosto 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
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ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 3 dicembre 2020 da PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 3'300.–, il 21 agosto 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest aveva rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa con sentenza del 25 gennaio 2023 (SE.2022.1) e che il reclamo da essa presentato contro tale decisione era stato parzialmente accolto dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello (CCR) con sentenza del 14 marzo 2024 (16.2023.14), nel senso di limitare il rigetto a fr. 2'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 3 dicembre 2020, ha notificato alla RI 1 la comminatoria di fallimento per fr. 2'000.– oltre agli accessori.
B. Con ricorso del 5 novembre 2024, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.
C. L’8 novembre 2024, il presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo al ricorso.
D. Con osservazioni del 15 novembre 2024 PI 1 ha concluso per la reiezione del ricorso, mentre nelle sue del 21 novembre 2024 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 4 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel caso specifico, la RI 1 fa valere la perenzione dell’esecuzione, a suo dire proseguita dopo il termine di un anno dalla notifica del precetto esecutivo prescritto dall’art. 88 cpv. 2 LEF.
2.1 Giusta l’art. 88 LEF, se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione (cpv. 1). Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (cpv. 2). In tale evenienza, il termine di un anno resta sospeso fintanto che il creditore non ottiene una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (art. 79 e segg. LEF; DTF 149 III 410 consid. 5, pag. 413). Tra le procedure giudiziarie che sospendono il termine di perenzione entrano in linea di conto le azioni di accertamento del credito (art. 79 LEF), di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF), di rigetto dell’opposizione in procedura sommaria (art. 80 e segg. LEF) e di accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a LEF; DTF 149 III 410, consid. 5, pag. 413). Il termine di perenzione comincia a decorrere dalla notificazione del precetto esecutivo all’escusso (DTF 125 III 45 consid. 3/b) e rimane sospeso tra il giorno in cui l’escutente avvia la procedura di rigetto dell’opposizione e quello in cui la decisione di rigetto gli perviene (DTF 106 III 51 consid. 3), ricordato che dal 1° gennaio 2011 le decisioni di rigetto dell’opposizione sono per legge immediatamente esecutive (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), non avendo un eventuale reclamo effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC; sentenza della CEF 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 4.1, 4.3 e 4.3.1, e i rinvii).
2.2 Nel caso in rassegna, il precetto esecutivo, come risulta dall’atto stesso, è stato notificato all’escussa il 9 dicembre 2020. Il termine di perenzione sarebbe così scaduto il 9 dicembre 2021. È però stato sospeso, e dunque prolungato, durante i 91 giorni tra la promozione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, il 23 agosto 2021 (doc. 1 accluso alle osservazioni al ricorso) e la notifica della sentenza del Giudice di pace all’istante, al più presto il 23 novembre 2021, nonché durante i 401 giorni intercorrenti tra l’inoltro dell’istanza di conciliazione (doc. 7), il 21 dicembre 2021, poiché tendeva anch’essa al rigetto provvisorio (recte: definitivo) dell’opposizione, e la notificazione della decisione di merito di prima sede all’attore (allegata allo scritto 19 agosto 2024 di quest’ultimo all’UE), al più presto il 22 gennaio 2022, giacché la litispendenza creata dall’istanza di conciliazione perdura quando l’attore adisce il tribunale entro il termine dell’art. 209 CPC (cfr. DTF 149 III 410, consid. 5, per quanto riguarda il termine analogo dell’art. 166 cpv. 2 LEF). Ne segue che il termine di perenzione è stato sospeso durante 492 giorni (91+401) ed è così scaduto il 15 aprile 2023. Inoltrata solo il 17 giugno 2024 (v. decisione d’irricevibilità del 13 agosto 2024), la domanda di continuazione dell’esecuzione è chiaramente tardiva, sicché l’esecuzione si avvera perenta giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF.
2.3 Contrariamente a quanto risulta dal calcolo presentato dall’UE nelle sue osservazioni al ricorso, il termine di perenzione non è invece stato sospeso durante la procedura di reclamo contro la decisione di merito del Giudice di pace. L’escutente non ha allegato né provato – e non risulta dalla sentenza della CCR (allegata al suo scritto 19 agosto 2024 all’UE) – che al reclamo del 3 marzo 2023 sia stato conferito l’effetto sospensivo. Orbene, come già ri-levato (sopra al consid. 4.1), il reclamo non ha effetto sospensivo automatico (art. 325 CPC). La sentenza di merito emessa il 25 gennaio 2023 dal Giudice di pace (SE.2022.1) era quindi esecutiva dalla sua notificazione all’escutente, di modo che ha posto fine alla sospensione del termine di perenzione (cfr. DTF 149 III 410 consid. 5, pag. 413). Comunque sia, anche l’UE giunge alla conclusione che l’esecuzione è perenta. Il ricorso va dunque accolto e la comminatoria di fallimento dichiarata nulla.
3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________ è dichiarata nulla.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.