Incarto n.
15.2024.124

Lugano

11 marzo 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo sull’istanza presentata il 19 novembre 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione del diritto di esercitare l’usufrutto spettante ad

 

PI 1, __________

 

sulle 100 azioni della PI 4, di cui è titolare la moglie

 

 

PI 3, __________

 

nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti di PI 1 da

 

 

PI 2, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il capitale azionario della PI 4 è diviso in 100 azioni nominative dal valore di fr. 1'000.– ciascuna, di cui è titolare PI 3, che dal 22 dicembre 2023 è succeduta al marito PI 1 quale amministratrice unica (AU) della società.

 

                                  B.   Nell’esecuzione n. __________ promossa nel 2017 nei confronti di PI 1 da PI 2 per fr. 600'000.– (oltre agli accessori), il 16 ottobre 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecu­zione (UE) ha pignorato, quale credito contestato, una pretesa di fr. 121'000.– dell’escusso verso la PI 4 “derivante dal pagamento del dividendo spettante[gli] sulla base del diritto di usufrutto sulle] azioni dalla n. 1 alla n. 100 della società”. Nel verbale di pignoramento, l’UE ha riportato una dichiarazione della PI 4, secondo la quale essa ha versato all’escusso un compenso annu­ale di fr. 12'000.– fino alla cessazione della carica, quello relativo al 2023 già all’inizio di quell’anno. Il 17 aprile 2024, l’escutente si è aggiudicato la pretesa per fr. 100.–.

 

                                  C.   Frattanto, nella predetta esecuzione, come pure nella n. __________ promossa nel 2023 anch’essa nei confronti di PI 1 da PI 2 per complessivi fr. 22'600.– oltre ad accessori, il 20 marzo 2024 l’Ufficio ha pignorato il diritto dell’escusso di esercitare l’usufrutto sulle 100 azioni nominative della PI 4. Nel verbale di pignoramento, l’UE ha precisato che a tutte le spese correnti dell’escusso provvede la moglie.

 

                                  D.   Avendo PI 2 chiesto la realizzazione del diritto di esercitare l’usufrutto, il 21 ottobre 2024 l’Ufficio ha assegnato a lui, ad PI 1 e PI 3 nonché alla PI 4 un termine di venti giorni per presentare proposte sul modo di realizzarlo. Con scritto del 28 ottobre, l’escutente ha proposto la nomina di un mandatario, che eserciti tutti i diritti spettanti all’usufruttuario sia nei confronti della società, sia in sede assembleare, compresa la facoltà di chiedere tutte le informazioni necessarie per poter incassarne i frutti, come pure l’esecuzione di un pignoramento complementare (art. 145 LEF) alla scadenza del termine di un anno del pignoramento di redditi se la somma ricavata non bastasse a coprire l’ammontare dei crediti posti in esecuzione.

 

                                  E.   Con istanza del 19 novembre 2024, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione del diritto di esercitare l’usufrutto.

 

                                  F.   Il 29 gennaio 2025, l’UE ha trasmesso alla Camera la contabilità della PI 4 relativa al 2023.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Secondo l’art. 132 cpv. 1 LEF, il modo di realizzazione degli usufrutti viene determinato dall’autorità di vigilanza su richiesta dell’uf­­ficiale. Uditi gli interessati (art. 132 cpv. 3 LEF), in particolare il nu­do proprietario o titolare (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 22 ad art. 132 LEF), tale autorità può ordinare l’incanto, affidare la realizzazione a un amministratore o prendere altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF). Non è vincolata al modo di realizzazione indicato dagli interessati (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 132, con rinvii; sentenza della CEF 15.2020.27 dell’11 gennaio 2021, consid. 1 e le precedenti).

 

                                         L’usufrutto in quanto tale non è pignorabile, mentre lo è il diritto di esercitarlo ove non abbia carattere strettamente personale (implicitamente: art. 758 cpv. 1 CC, 92 cpv. 4, 93 cpv. 1 e 132 cpv. 1 LEF) e il pignoramento dei redditi e dei frutti sia insufficiente a sod­disfare le pretese dei creditori (cfr. art. 95 cpv. 1 e 97 cpv. 2 LEF). Il pignoramento del diritto di esercitare l’usufrutto – che oltre al diritto di percepire frutti e redditi (diritto di godimento o di fruizione) comprende pure il diritto al possesso, all’uso e alla gestione della cosa o del diritto gravato dall’usufrutto, nonché il diritto di cederne l’esercizio – è tuttavia limitato dalle restrizioni previste dall’art. 93 LEF (citata 15.2020.27 consid. 2).

 

                                   2.   Nella fattispecie, l’esercizio dell’usufrutto costituito a favore di PI 1 sulle azioni della PI 4 non risulta avere un carattere strettamente personale nel senso dell’art. 758 cpv. 1 CC, già solo per il fatto che verte, per l’appunto, su azioni, ed esso è pertanto in principio pignorabile (citata 15.2020.27 consid. 3).

 

                                2.1   Poiché in sede di pignoramento PI 1 ha dichiarato che a tutte le sue spese correnti provvede la moglie, i redditi del diritto d’usufrutto non sono assolutamente necessari al sostentamento suo e della famiglia. Essi sono quindi pignorabili (e realizzabili) in modo illimitato senza riguardo al minimo esistenziale dell’escus­­so, fermo restando che potranno essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell’esecuzione del pignoramento (art. 93 cpv. 2, 1° periodo LEF), ovvero fino al 20 marzo 2025.

 

                                2.2   In merito al modo di realizzare l’esercizio del diritto, PI 2 ha proposto la nomina di un mandatario incaricato di esercitare tutti i diritti spettanti ad PI 1 sia nei confronti del­la PI 4, sia in sede assembleare, compresa la facoltà di chiedere tutte le informazioni necessarie a poter incassare i frutti del bene. Nessuno si è opposto alla proposta.

 

                             2.2.1   Il pignoramento o il sequestro di azioni lascia di norma immutati i diritti sociali dell’azionista escusso, nella misura in cui il loro esercizio non influisce negativamente sul valore dei titoli. L’escusso deve però astenersi dal votare all’assemblea generale della società decisioni suscettibili di diminuire il valore di realizzazione del­le azioni o altri diritti patrimoniali connessi (quali dividendi, quote degli utili e dell’avanzo della liquidazione, diritti d’opzione e di con-versione, interessi per il periodo d’avviamento), pena la nullità del suo voto (art. 96 LEF), qualora non abbia preventivamente ottenuto il consenso dell’ufficio d’esecuzione, ed eventuali sanzioni pe­nali. A seconda delle circostanze l’ufficio deve adottare misure conservative, segnatamente diffidare gli organi della società a versare nelle sue mani tutte le prestazioni patrimoniali esigibili e incontroverse dovute all’azionista escusso (art. 99 e 100 LEF) e avvisarli che ogni comunicazione destinata all’azionista escusso dovrà farsi, in avvenire, all’ufficio e che si dovrà chiedere il di lui consenso per ogni provvedimento che altrimenti esigerebbe l’inter­vento del debitore (art. 91 cpv. 4 LEF; per analogia art. 6 cpv. 1, 2° periodo ODiC). Il dovere d’informazione della società si estende altresì alla consegna della documentazione contabile e statutaria della società nella misura necessaria all’esecuzione del pignoramento delle azioni e delle connesse misure conservative, alle qua­li è riconosciuta anche una funzione investigativa (sentenza della CEF 15.2018.18 del 2 luglio 2018 consid. 4.1/b-c e i rinvii).

 

                                         In linea di massima, l’ufficio non è abilitato a nominare un suo rappresentante in seno al consiglio di amministrazione, le norme sul pignoramento non contenendo una disposizione analoga all’art. 240 LEF (citata 15.2018.18, consid. 4.1/a). La Camera ha lasciato aperto il quesito di sapere se l’ufficio lo possa fare sotto forma di misura conservativa (fondata sull’art. 100 LEF) perché nella fattispecie sottoposta al suo esame il ricorrente non aveva reso verosimile che tale provvedimento fosse urgente o dettato dalle circostanze del caso (citata 15.2018.18, consid. 4.1/d).

 

                             2.2.2   Le considerazioni appena esposte valgono per analogia per il pignoramento del diritto di esercitare l’usufrutto su azioni. Nel caso ora in esame, PI 2 non ha fornito alcuna motivazione a sostegno della sua proposta di nominare un mandatario. Non si giustifica pertanto alcun intervento cautelare dell’UE. Vero è, tuttavia, che i conti del 2023 della PI 4 non prevedono alcuna distribuzione di dividendi, malgrado un utile (di fr. 166'878.–) superiore a quello del 2022, in cui era stato attribuito un dividendo del 3% pari a fr. 121'000.–, mentre non sono noti i conti del 2024. In queste circostanze, il pignoramento del diritto dell’escusso di esercitare il suo diritto d’usufrutto sulle azioni rischia di rimanere lettera morta qualora l’escusso non si dovesse attivare spontaneamente in modo da ottenere un dividendo anche per gli anni 2023 e 2024. Tenuto conto che PI 2 è l’unico creditore nel caso in esame, la soluzione più indicata (nel senso dell’art. 132 cpv. 3 LEF) è quella di assegnargli il diritto di esercitare l’usufrutto spettante all’escusso a proprio nome, conto e rischio in virtù del­l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. sentenza della CEF 15.2020.27 dell’11 gennaio 2021 consid. 3.2, in cui è stata ordinata la realizzazione ai pubblici incanti o a trattative private del diritto di esercitare un usufrutto immobiliare). Il diritto assegnato verte sui frutti dell’usu­frutto durante un anno dall’esecuzione del pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), ovvero dal 20 marzo 2024. Verte quindi sul dividendo del 2024, ma anche su quello del 2023 nella misura in cui, come già rilevato, non è indispensabile al sostentamento dell’escusso (costituisce dunque un reddito risparmiato illimitatamente pignorabile: cfr. sentenza della CEF 15.2023.125 del 15 gennaio 2024, pag. 3, massimata in RtiD 2024 II 730 n. 39c).

 

                                         Il diritto assegnato comprende i diritti personali inerenti alla qualità di azionista (cosiddetti diritti di partecipazione), come il voto nel­l’assemblea generale (art. 689 cpv. 1 CO), che spetta all’usufrut­tuario (art. 690 cpv. 2, 1° periodo CO), il quale può anche tenere un’assemblea generale senza osservare le formalità prescritte per la convocazione se, come nella fattispecie, l’usufrutto grava su tutte le azioni (art. 701 cpv. 1 CO), e gli conferisce in particolare la facoltà di approvare i conti e la destinazione dell’utile sociale (art. 698 cpv. 2 n. 4 CO), fermo restando l’“equo riguardo” dovuto agl’in­teressi dell’azionista (art. 690 cpv. 2, 2° periodo CO).

 

                                2.3   Non si può invece dar seguito alla proposta di PI 2 volta a ingiungere all’Ufficio di procedere il 20 marzo 2025 a un pignoramento complementare d’ufficio (art. 145 LEF), se i crediti posti in esecuzione non saranno stati interamente soddisfatti. A ciò si oppone invero già solo il fatto che ancora non si sa se l’e­scutente, per finire, risulterà oppure no soddisfatto e, dunque, se sarà necessario procedere ulteriormente; sull’eventuale questio­ne deciderà l’Ufficio a tempo debito. Ad ogni modo, il pignoramen­to complementare d’ufficio non potrebbe vertere nuovamente sul diritto di esercitare l’usufrutto (DTF 98 III 12 consid. 1; Schöniger/ Rüetschi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 26 ad art. 145 LEF).

 

                                   3.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   L’istanza è accolta e di conseguenza è fatto ordine alla sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione di assegnare a PI 2, con il suo consenso, il diritto di esercitare a proprio nome, conto e rischio (in virtù dell’art. 131 cpv. 2 LEF) l’usufrutto spettante a PI 1 sulle azioni della PI 4 e di percepirne i dividendi maturati prima del 25 marzo 2025.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– PI 1, __________, __________;

– PI 3, __________, __________;

– PI 4, __________, __________;

– avv. PA 1, __________,

    __________, __________.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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