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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza presentata il 2 dicembre 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a
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PI 2, BG – __________ (__________)
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nella comunione ereditaria del padre fu PI 1 († 2023), composta, oltreché dell’escusso, anche di |
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PI 3, __________ PI 4, __________ (patrocinata dagli avv. PA 1 e PA 3, __________)
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nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di PI 2 da
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PI 5, __________ (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
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ritenuto
in fatto: A. PI 1 è deceduto il 3 maggio 2023. Gli sono succeduti in comunione ereditaria (CE) la vedova PI 3, nonché i due figli PI 2 e PI 4.
B. Nell’esecuzione n. __________, promossa da PI 5 nei confronti di PI 2 per fr. 529'430.75 (all’11 febbraio 2025), il 24 novembre 2023 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del padre.
C. Il 16 maggio 2024, PI 5 ha chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, sicché l’Ufficio ha convocato lui, PI 2 e gli altri membri della CE a un’udienza, salvo poi annullarla, accertando “l’impossibilità di raggiungere un’intesa” vista l’annunciata assenza di PI 4.
D. Mediante email del 9 giugno 2024, PI 4 ha informato l’UE di aver presentato alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord un’istanza di conciliazione propedeutica allo scioglimento della comunione ereditaria e alla divisione dell’eredità. Ella ha poi formulato la medesima richiesta mediante petizione del 9 settembre.
E. Poiché la conciliazione era fallita, il 30 settembre 2024 l’Ufficio ha assegnato a tutti gl’interessati, un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria; ne ha ricevuta una di PI 3 con scritto dell’11 ottobre 2024, che suggeriva di vendere a un terzo i fondi n. __________ e __________ RFD __________ appartenenti alla CE, a cui PI 4 ha aderito con lettera dello stesso giorno e a cui PI 5 si è opposto con missive del 6 e 19 novembre.
F. Con istanza del 2 dicembre 2024 lUE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza di PI 2; ha precisato che alla comunione appartengono unicamente i noti fondi, il cui valore complessivo ammonta a fr. 94'473.–, già dedotto il debito ipotecario effettivo, che la frazione dell’escusso nella CE consiste di ¼ e che un terzo è intenzionato a comprare i fondi per fr. 750'000.–.
G. Il 27 gennaio 2025, l’Ufficio ha informato la Camera che con decisione del 22 gennaio precedente il Pretore aveva accolto la petizione di PI 4, ordinando lo scioglimento della comunione e la divisione dell’eredità mediante vendita agl’incanti dei fondi, quindi la ripartizione del ricavato nella misura di ½ alla vedova e di ¼ a ciascuno dei figli, e affidandone l’esecuzione a un notaio. Con provvedimento sempre del 27 gennaio, l’UE ha invitato il notaio a versargli la parte di ricavato della vendita agl’incanti spettante a PI 2.
H. Con email del 3 febbraio 2025, PI 5 si è lamentato presso l’Ufficio, in particolare, del fatto che il Pretore avesse ac-colto la petizione senza interpellare l’UE e senz’attendere la decisione della Camera sull’istanza.
Considerando
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
2. Tuttavia, se viene chiesta la realizzazione di una quota ereditaria pignorata, ma in quel momento sono già stati chiesti lo scioglimento della comunione e la divisione dell’eredità, il tentativo di conciliazione (art. 9 ODiC) è superfluo e l’autorità di vigilanza non può né ordinare una vendita agl’incanti della quota (art. 11 ODiC), né nominare l’ufficio d’esecuzione o un amministratore per esercitare tutti i diritti spettanti all’escusso (art. 12, 1° periodo ODiC); la realizzazione verte allora sui beni comuni spettanti all’escusso in esito alla divisione dell’eredità (art. 14 cpv. 1 e 3 ODiC). Inoltre, anziché presentare all’autorità di vigilanza un’istanza tesa a determinare il modo di realizzazione della quota, l’ufficio d’esecuzione deve presentarne una d’intervento all’autorità ai sensi dell’art. 609 cpv. 1 CC (art. 12, 2° periodo ODiC) (DTF 110 III 46; sentenza del Tribunale federale 7B.26/2002 del 22 febbraio 2002, consid. 4).
2.1 Nella fattispecie, poiché non solo PI 4 ha già chiesto lo scioglimento della CE e la divisione dell’eredità, ma il Pretore li ha anche ordinati, questa Camera non deve pronunciarsi sul modo di realizzazione dell’interessenza di PI 2. Sotto questo profilo, l’istanza è pertanto senza oggetto.
2.2 Giova però ordinare all’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC – nel Ticino è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC) – d’intervenire, sotto la vigilanza di questa Camera, nella procedura di divisione in rappresentanza dell’escusso e nel suo interesse, così come in quello del suo creditore (cfr. art. 12, 2° periodo ODiC; sopra consid. 2; DTF 129 III 316 consid. 3; sentenza della CEF 15.2024.92 dell’8 gennaio 2025, consid. 2.3.2 e 2.4). Per economia di procedura, l’intervento va ordinato direttamente dalla Camera nella sua veste di autorità di vigilanza (anche) sull’autorità ticinese ai sensi dell’art. 609 CC (sentenza 15.2023.122 del 25 settembre 2024 consid. 4.1.2).
3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, l’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficiale delle esecuzioni, in qualità di autorità giusta l’art. 609 CC, d’intervenire nella divisione dell’eredità di PI 1 in rappresentanza di PI 2, nel suo interesse e in quello dell’escutente, consegnando poi all’Ufficio d’esecuzione quanto ottenuto per conto dell’escusso.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Comunicazione:
– all’Ufficiale delle esecuzioni, Lugano;
– all’Ufficio di esecuzione, sede di Mendrisio, e, per il suo tramite, all’escusso, agli altri due membri della comunione ereditaria e all’escutente.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.