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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 dicembre 2024 di
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RI 1, __________ (c/o RI 2, __________)
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contro |
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro la domanda di realizzazione emessa il 16 dicembre 2024 nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
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ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l'8 febbraio 2021 dalla sede di Mendrisio dell'Ufficio d'esecuzione (UE), PI 1 procede contro RI 1 per l'incasso di fr. 70'000.– oltre agli accessori;
che dopo una sospensione dell’esecuzione per grave malattia dell’escussa nel senso dell’art. 61 LEF dal 31 ottobre al 15 dicembre 2023, e la reiezione, il 3 gennaio 2024, di una proroga della sospensione, confermata da questa Camera con sentenza 15.2024.3 dell’8 aprile 2024, contro la quale RI 1 ha ricorso invano al Tribunale federale (sentenza 5A_264/2024 del 3 giugno 2024), il 24 maggio 20204 l’UE ha pignorato l’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ di 62⁄1000 della particella n. 670 RFD __________, di proprietà dell’escussa;
che il 16 dicembre 2024, l’UE ha comunicato all’escussa la domanda di realizzazione presentata da PI 1, precisando che il saldo dell’esecuzione era di fr. 83'940.30;
che con il ricorso in esame, del 27 dicembre 2024, l’escussa, rappresentata dal convivente RI 2, chiede di sospendere (o annullare) l’esecuzione fino alla conclusione della procedura penale da lei avviata contro l’escutente e tale __________ con denuncia del 5 maggio 2024 per falsificazione di documenti (art. 251 CP) e furto di opere d’arte (art. 139 CP);
che la ricorrente afferma che il pignoramento è il risultato di un’attività criminale dell’escutente, che comprenderebbe la falsificazione di documenti e il rilascio di false dichiarazioni in tribunale a scopo fraudolento, ciò di cui l’UE sarebbe stato reso edotto;
che né l’UE né la Camera sono competenti per verificare la validità del credito posto in esecuzione da PI 1 (tra tante: sentenze della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid. 2.1.2, 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 3, e 15.2022.39 del 30 agosto 2022, consid. 4.1), essendo una questione di competenza dell’autorità giudiziaria civile (art. 83 cpv. 2, 85 e 85a LEF) e delle autorità penali per gli aspetti penali;
che il ricorso si rivela pertanto irricevibile;
che d’altronde la ricorrente non allega di aver rielaborato la denuncia penale secondo le indicazioni del Procuratore pubblico contenute nello scritto 17 maggio 2024 (accluso al ricorso), sicché tutto dà da pensare che il fascicolo penale è stato archiviato senza l’apertura di alcun procedimento penale;
che lo scritto 18 gennaio 2025 della ricorrente è tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF), e pertanto anch’esso irricevibile, e non può nemmeno essere considerato d’ufficio, perché l’insorgente non espone quale sarebbe il motivo di nullità del provvedimento contestato (ai sensi dell’art. 22 LEF), non bastando al riguardo la semplice allegazione di una coazione (art. 181 CP) da parte dell’escutente e la citazione di alcune decisioni del Tribunale federale in materia penale, in assenza di una decisione dell’autorità penale preposta e – a quanto pare – persino di una denuncia penale;
che stante l’esito del ricorso, non è necessario assegnare alla ricorrente un termine per munirsi di un rappresentante riconosciuto giusta l’art. 15 LPR (ciò che non è il caso di RI 2) o ratificare il ricorso, firmandolo di proprio pugno, esigenze già ricordate nelle due precedenti procedure di ricorso (15.2024.3 e 15.2023.63);
che stante il suo esito, non è necessario notificare alla controparte né il giudizio odierno né il ricorso, mentre la domanda di effetto sospensivo (art. 36 LEF) diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a RI1 .
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Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.