Incarto n.
15.2024.140

Lugano

24 gennaio 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 dicembre 2024 di

 

RI 1, __________

(c/o RI 2, __________)

 

 

contro

 

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro la domanda di realizzazione emessa il 16 dicembre 2024 nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

PI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l'8 febbraio 2021 dalla sede di Mendrisio dell'Ufficio d'esecuzione (UE), PI 1 procede contro RI 1 per l'incasso di fr. 70'000.– oltre agli accessori;

 

                                         che dopo una sospensione dell’esecuzione per grave malattia del­l’escussa nel senso dell’art. 61 LEF dal 31 ottobre al 15 dicembre 2023, e la reiezione, il 3 gennaio 2024, di una proroga della sospensione, confermata da questa Camera con sentenza 15.2024.3 dell’8 aprile 2024, contro la quale RI 1 ha ricorso invano al Tribunale federale (sentenza 5A_264/2024 del 3 giugno 2024), il 24 maggio 20204 l’UE ha pignorato l’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ di 621000 della particella n. 670 RFD __________, di proprietà dell’escussa;

 

                                         che il 16 dicembre 2024, l’UE ha comunicato all’escussa la domanda di realizzazione presentata da PI 1, precisando che il saldo dell’esecuzione era di fr. 83'940.30;

 

                                         che con il ricorso in esame, del 27 dicembre 2024, l’escussa, rappresentata dal convivente RI 2, chiede di sospende­re (o annullare) l’esecuzione fino alla conclusione della procedura penale da lei avviata contro l’escutente e tale __________ con denuncia del 5 maggio 2024 per falsificazione di documenti (art. 251 CP) e furto di opere d’arte (art. 139 CP);

 

                                         che la ricorrente afferma che il pignoramento è il risultato di un’attività criminale dell’escutente, che comprenderebbe la falsificazio­ne di documenti e il rilascio di false dichiarazioni in tribunale a sco­po fraudolento, ciò di cui l’UE sarebbe stato reso edotto;

 

                                         che né l’UE né la Camera sono competenti per verificare la validità del credito posto in esecuzione da PI 1 (tra tante: sentenze della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid. 2.1.2, 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 3, e 15.2022.39 del 30 agosto 2022, consid. 4.1), essendo una questione di competenza dell’autorità giudiziaria civile (art. 83 cpv. 2, 85 e 85a LEF) e delle autorità penali per gli aspetti penali;

 

                                         che il ricorso si rivela pertanto irricevibile;

 

                                         che d’altronde la ricorrente non allega di aver rielaborato la denun­cia penale secondo le indicazioni del Procuratore pubblico contenute nello scritto 17 maggio 2024 (accluso al ricorso), sicché tutto dà da pensare che il fascicolo penale è stato archiviato senza l’apertura di alcun procedimento penale;

 

                                         che lo scritto 18 gennaio 2025 della ricorrente è tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF), e pertanto anch’esso irricevibile, e non può nemmeno essere considerato d’ufficio, perché l’insorgente non espone qua­le sarebbe il motivo di nullità del provvedimento contestato (ai sen­si dell’art. 22 LEF), non bastando al riguardo la semplice allegazione di una coazione (art. 181 CP) da parte dell’escutente e la citazione di alcune decisioni del Tribunale federale in materia penale, in assenza di una decisione dell’autorità penale preposta e – a quanto pare – persino di una denuncia penale;

                                         che stante l’esito del ricorso, non è necessario assegnare alla ricorrente un termine per munirsi di un rappresentante riconosciuto giusta l’art. 15 LPR (ciò che non è il caso di RI 2) o ratificare il ricorso, firmandolo di proprio pugno, esigenze già ricordate nelle due precedenti procedure di ricorso (15.2024.3 e 15.2023.63);

 

                                         che stante il suo esito, non è necessario notificare alla controparte né il giudizio odierno né il ricorso, mentre la domanda di effetto sospensivo (art. 36 LEF) diventa senza oggetto;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a RI1   .

 

 

                                         Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.