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Incarto n. |
Lugano 15 marzo 2024
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2024 del
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro la decisione relativa al credito insinuato dal ricorrente contenuta nella graduatoria depositata il 19 gennaio 2024 nella procedura di fallimento n. 2230289 aperta nei confronti dell’
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Eredità giacente fu Antonini Francesco, Bellinzona
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preso atto che con decisione del 20 febbraio 2024 l’Ufficio dei fallimenti ha riconsiderato il provvedimento impugnato nel senso richiesto dal ricorrente, ossia iscrivendo il credito da esso insinuato nell’elenco oneri riferito all’unità PPP n. __________ del fondo n. __________ RFD __________ a titolo definitivo, ovvero senza la menzione “pro memoria” giusta l’art. 63 RUF;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione al RI 1, .
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Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.