|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
cancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 gennaio 2024 della
|
|
RI 1
|
|
|
contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la notificazione del precetto esecutivo emesso il 20 dicembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
|
|
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
|
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 dicembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), per il tramite del Centro cantonale per l’emissione dei precetti esecutivi di Faido, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso la RI 1, con sede a __________, per l’incasso di fr. 1'619.40 oltre ad accessori;
che il precetto esecutivo è stato notificato all’escussa il 28 dicembre 2023;
che con ricorso del 5 gennaio 2024 la RI 1 contesta la regolarità della notificazione del precetto, siccome è av-venuta durante le ferie natalizie, ovvero in un periodo precluso nel senso dell’art. 56 n. 2 LEF;
che nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2024 l’UE reputa che il gravame sia manifestamente infondato e ne chiede dunque la reiezione senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che secondo consolidata giurisprudenza, un atto di esecuzione compiuto durante le ferie esecutive non è nullo né annullabile, ma esplica i suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (DTF 121 III 284 consid. 2/b; v. pure DTF 127 III 176 consid. 3/b, 132 II 157 consid. 3.3; sentenze del Tribunale federale 5A_120/2012, consid. 3.3 e della CEF 15.2017.30 del 27 aprile 2017, pag. 2, 15.2016.25 del 3 novembre 2016 consid. 1.2 e 15.2015.60 del 12 ottobre 2015 consid. 3);
che detto altrimenti, la sanzione della notifica del precetto esecutivo durante le ferie è unicamente l’inefficacia temporanea, nel senso che il termine per interporre opposizione comincia a decorrere solo dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (sentenza della CEF 15.2003.131 del 31 ottobre 2003, RtiD 2004 II 717 segg. n. 72c e riferimenti citati);
che l’insorgente non ha del resto subito alcun pregiudizio dall’irregolare notificazione, dal momento che con il ricorso essa ha pure cautelativamente interposto opposizione al precetto esecutivo, sospendendo così l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF);
che il gravame, manifestamente infondato, andrebbe pertanto respinto senza necessità di notificarlo alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);
che ad ogni modo, si evince dall’applicativo informatico dell’UE che il 12 gennaio 2024 la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ha ritirato l’esecuzione, sicché la procedura ricorsuale è divenuta priva d’oggetto e deve di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare all’escutente né il ricorso né la decisione;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione alla .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.