Incarto n.
15.2024.20

Lugano

8 ottobre 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo sull’istanza presentata il 15 febbraio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Acquarossa, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle interessenze spettanti a

 

PI 1, __________ (__________)

PI 3, __________ (__________)

Comunione ereditaria fu PI 2 ( 2018)

(composta di PI 1 e PI 3

 e rappresentata da PI 1, __________)

 

nella comunione ereditaria del padre fu PI 4 ( 2008), composta degli escussi

 

nelle due esecuzioni (n. __________ e __________) del gruppo n. 1 della sede di Bellinzona dell’Ufficio e in quella (n. __________) del gruppo n. 1 della sede di Acquarossa promosse nei confronti di PI 1, così come nelle ventitré esecuzioni (__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________) dei gruppi n. da 1 a 4 della sede di Acquarossa promosse nei confronti di PI 3 nonché nelle due esecuzioni (n. __________ e __________) del gruppo n. 9 della stessa sede promosse nei confronti della comunione ereditaria fu PI 2 da

 

 

PI 5, __________

(esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________)

(rappresentata dall’RA 2, __________)

PI 6, __________ (esecuzioni n. __________ e __________)

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________)

(rappresentato talvolta dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona, talaltra dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

Confederazione Svizzera, Berna

(esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________)

(rappresentata talvolta dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, talaltra dalla RA 4, __________)

Schweizerische Bundesbahnen SBB, Berna (esecuzione n. __________)

(rappresentate dall’RA 3, __________)

Comune di PI 10, __________

(esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

 __________, __________ e __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   PI 4 è deceduto il 24 marzo 2008. Gli sono succeduti in comunione ereditaria (CE) la vedova PI 2 nonché i figli PI 3 e PI 1, i quali sono succeduti alla madre, sempre in comunione, al suo decesso, avvenuto il 10 settembre 2018.

 

                                  B.   In due delle esecuzioni (n. __________ e __________) che formano il gruppo n. 1 promosse nel 2019 nei confronti di PI 1 per fr. 9'389.70 (al 30 luglio 2024) presso la sede di Bellinzona dell’Uf­­ficio d’esecuzione (UE), il 19 giugno 2020 tale sede ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nella CE del padre. Nel verbale di pignoramento, l’UE ha indicato quali beni appartenenti alla comunione il fondo n. __________ RFD __________. Alla quota ereditaria di PI 1 è stato attribuito il valore di stima di fr. 1.–.

 

                                         Nell’esecuzione n. __________ costituente il “gruppo” n. 1, avviata nel 2022 contro PI 1 per fr. 3'030.80 (sempre al 30 luglio 2024) presso la sede di Acquarossa dell’UE, il 2 agosto 2022 tale sede ha pignorato l’interessenza dell’escussa sul noto fondo. Nel verbale di pignoramento, l’UE ha menzionato che il fondo è gravato da una cartella ipotecaria (CI) di 1° grado a favore del portatore a garanzia di un credito di fr. 50'000.– oltre agl’interessi del 10%. La “quota di comproprietà” (recte: quota ereditaria) di PI 1 è stata stimata in fr. 147'545.–.

 

                                  C.   Frattanto, nelle quattro esecuzioni (n. __________, __________, __________ e __________) formanti il gruppo n. 1 promosse nel 2021 nei confronti di PI 3 per fr. 13'285.95 (al 30 luglio 2024) presso la sede di Acquarossa dell’UE, il 24 febbraio 2022 tale sede ha nuo-vamente pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del padre. Nel verbale di pignoramento, l’UE ha indicato quali beni appartenenti alla comunione sempre il fondo n. __________, precisando che su di esso grava la nota CI. Alla quota ereditaria di PI 3 è stato attribuito il valore di stima di fr. 73'772.50.

 

                                  D.   In altre due esecuzioni (n. __________ e __________) formanti il gruppo n. 9, avviate nel 2021 contro la comunione ereditaria fu PI 2 per fr. 1'259.90 (al 30 luglio 2024) presso la sede di Acquarossa dell’UE, il 25 aprile 2022 tale sede ha pignorato i diritti spettanti alla CE della madre nella CE del padre di PI 1 e PI 3. Anche in questo caso, quali beni appartenenti alla comunione del padre è stato indicato il fondo n. 836, gravato dal noto pegno. La quota ereditaria è stata stimata in fr. 147'545.–.

 

                                  E.   Nelle due esecuzioni (n. __________ e __________) del gruppo n. 2, nel­le tre (n. __________, __________, e __________) del gruppo n. 3 e nelle quattordici (n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________) del gruppo n. 4 promosse presso la sede di Acquarossa dell’UE nel 2022 (le prime cinque) e nel 2023 (le restanti) nei confronti di PI 3 per fr. 3'884.95, fr. 12'362.15 e fr. 17'835.35 (al 30 luglio 2024), il 16 settembre 2022, come pure il 30 gennaio e il 13 settembre 2023, tale sede ha ancora pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria del padre. In tutti e tre i verbali di pignoramento, l’UE ha ribadito quanto indicato nel verbale di cui al pignoramento del 24 febbraio 2022.

 

                                  F.   Avendo la (unica) creditrice di PI 1 del gruppo n. 1 della sede di Bellinzona chiesto la realizzazione delle interessenze pignorate, tale sede l’ha convocata, insieme alla CE “PI 2 ora eredi” (con recapito presso PI 1) e ai figli della defunta, a una udienza di conciliazione tenutasi il 29 agosto 2023 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiun­ta, giacché nessuno è comparso.

 

                                  G.   Essendo la conciliazione fallita, il 30 agosto 2023 l’UE ha assegnato ai destinatari della convocazione all’udienza un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote ereditarie.

 

                                         Nel termine assegnato nessuno ha dato seguito all’invito.

 

                                  H.   Nel frattempo, anche i creditori di PI 3 e della comu-nione ereditaria fu PI 2 hanno chiesto la realizzazione delle interessenze pignorate, ma essi non sono stati convocati a un’udienza di conciliazione, e non è stato loro assegnato un termine per presentare eventuali proposte.

 

                                    I.   Ricevuto dalla sede di Bellinzona l’incarto concernente tutti i pignoramenti in parola, con istanza del 15 febbraio 2024 la sede di Acquarossa ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione delle quote ereditarie pignorate a favore di tutte e ventotto le esecuzioni.

 

                                  L.   In ulteriori cinque esecuzioni (n. __________, __________, __________, __________ e __________) formanti il gruppo n. 5 promosse presso la sede di Acquarossa dell’UE nel 2023 (le prime tre) e nel 2024 (le restanti) nei confronti di PI 3 per fr. 31'904.80 (al 30 luglio 2024), il 27 maggio 2024 tale sede ha nuovamente pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE del padre. Nel verbale di pignoramento, l’Ufficio ha confermato quanto indicato nel verbale di cui al pignoramento del 24 febbraio 2022. Due creditori hanno chiesto la realizzazione il 10 e l’11 luglio 2024.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   L’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione si applica soltanto se entra in considerazione il pignoramento (e la realizzazione), per l’appunto, di diritti in una comunione (detti anche “interessenze”: art. 1 cpv. 1 e 2 ODiC). La sua applicazione dipende dunque esclusivamente dal bene da pignorare, non dal debitore che ne è titolare: in assenza di una disposizione contraria, il debitore può infatti essere non solo una persona fisica (art. 46 cpv. 1 LEF) o giuridica (art. 46 cpv. 2 LEF), ma anche la “comunione” dei comproprietari (art. 649b cpv. 1 CC e art. 46 cpv. 4 LEF) oppure una comunione in senso stretto, come una società di persone (art. 46 cpv. 2, 1° periodo LEF), un’indivi­sione (art. 336 segg. CC e 46 cpv. 3 LEF) e perfino una comunione ereditaria (art. 49 e 59 cpv. 2 LEF: “eredità”), purché vanti diritti in una (altra) comunione.

 

                                         Il pignoramento dell’interessenza della comunione ereditaria fu PI 2 nella comunione fu PI 4 è quindi giuridicamente ineccepibile (come del resto già implicitamente ammes­so dalla Camera nelle sentenze 15.2019.91 del 23 gennaio 2020, ad A, e 15.2006.54 del 29 maggio 2006, consid. 1).

 

                                   2.   Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di concilia-zione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

 

                                         Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 10, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quan­do il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’of­­ferta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2023.116 del 9 febbraio 2024, consid. 1 e i rinvii).

 

                                   3.   Nella fattispecie, il valore di stima ufficiale (o fiscale) del fondo, di fr. 147'545.–, tolto l’aggravio ipotecario di fr. 50'000.–, raggiunge so­stanzialmente l’importo totale dei crediti per i quali è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza di PI 1, pari a fr. 12'420.50 (fr. 9'389.70 + fr. 3'030.80), di quella del fratello, di fr. 79'273.20 (fr. 13'285.95 + 3'884.95 + 12'362.15 + 17'835.35 + 31'904.80), e di quella della CE materna nella CE del padre, di fr. 1'259.90, ovvero complessivi fr. 92'953.60. È però notorio che il valore di stima ufficiale è più basso di quello venale, anche di meno della metà. Un’alienazione agl’incanti delle quote ereditarie rischierebbe quin­di di tradursi in una vendita a vil prezzo, ciò che giurisprudenza e dottrina proscrivono (sopra consid. 2), sicché tale modo di realizzazione va escluso, specie nel caso in esame, in cui la divisione delle eredità sembra ad ogni modo inutile (v. sotto consid. 4.2).

                                   4.   Quale modo alternativo di realizzazione, l’ODiC prevede lo scioglimento della comunione ereditaria. La particolarità della fattispecie è però che entrambi i membri delle comunioni ereditarie fu PI 4 e fu PI 2 sono escussi sicché non sono coinvolti interessi di terzi. Non è pertanto necessaria una conciliazione degl’interessi dei creditori e dell’escusso con quelli dei coeredi per ipotesi non escussi – tale è l’idea su cui si fonda tutta la procedura prevista dall’ODiC –, ma è sufficiente che l’UE badi, per quanto qui importa, che i creditori di un erede non vengano pagati con il ricavato spettante al coerede, nel rispetto del principio di responsabilità patrimoniale (sentenza della CEF 15.2021.72 dell’8 marzo 2022, consid. 3.2).

 

                                4.1   Stante l’inutilità di una procedura di conciliazione, è senza rilievo che soltanto gli eredi escussi e l’unica creditrice di PI 1 del gruppo n. 1 della sede di Bellinzona siano stati invitati all’udi­­enza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) e che solo a loro sia stato impartito il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC), mentre i creditori del gruppo n. 1 della sede di Acquarossa relativo alle esecuzioni contro PI 1, come pure quelli dei gruppi n. da 1 a 3 relativi alle esecuzioni contro PI 3 non sono stati coinvolti nella procedura di realizzazione, pure essendo stata presentata la domanda di realizzazione per ciascuno di tali gruppi prima dell’udienza del 29 agosto 2023. Ad ogni modo, poiché l’Ufficio dovrà comunque comunicare loro il modo di realizzazione stabilito da questa Camera, notifican­do loro una copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 3), essi avranno pur sempre la possibilità di proporre, mediante ricor­so, un modo di realizzazione alternativo a quello deciso dalla Camera, la quale potrà se del caso tenerne conto come istanza di revisione (art. 26 lett. c LPR) (sentenza della CEF 15.2023.122 del 25 settembre 2024, consid. 2).

 

                                4.2   Ciò posto, ricordata la latitudine che l’art. 132 cpv. 3 LEF lascia all’autorità di vigilanza, la soluzione che concilia al meglio i diversi interessi in gioco è quella di ordinare all’UE di procedere alla vendita diretta del fondo n. __________ RFD __________ all’incanto o a trattative private (così: citata 15.2021.72 consid. 4). Del resto, un preliminare scioglimento delle comunioni non solo comporterebbe un inutile allungamento della procedura e costi supplementari evitabili, ma sarebbe anche superfluo, poiché anche in tale ipotesi, comunque sia, il fondo dovrebbe essere venduto, la situazione finanziaria degli eredi escussi non permettendo d’ipotizzare che uno di loro ne diventi proprietario individuale mediante pagamento di un conguaglio all’altro.

 

                                   5.   Come premesso, la soluzione della vendita diretta del fondo è accettabile solo se rispetta il principio di responsabilità patrimoniale (sopra consid. 4). Debiti di un erede non devono essere pagati con la quota del provento della realizzazione spettante all’altro. Nella fattispecie, si pone inoltre la questione di sapere se i debiti posti in esecuzione contro la CE della madre devono essere pagati prima dei crediti fatti valere in via esecutiva verso i figli oppure se devono, allo stadio della distribuzione, essere aggiunti ai debiti dei figli, in proporzione delle loro quote, ovvero metà ciascuno (art. 457 cpv. 2 CC, né il padre né la madre risultando aver lasciato un testamen­to). La risposta va cercata nel diritto successorio.

 

                                5.1   Se una persona fisica ha due o più eredi, all’“apertura” della successione, ovvero alla sua morte (art. 537 cpv. 1 CC), essi formano una comunione ereditaria, titolare di tutti i beni e responsabile di tutti i debiti del defunto (art. 602 cpv. 1 e 2 CC), che dura, finché non si estingue (sotto consid. 2.2). All’erede che muore prima del­l’estinzione subentra, all’interno della comunione, il suo erede. Se subentrano due o più eredi, essi hanno ognuno un voto (art. 542 cpv. 2 CC; DTF 75 III 196 consid. 2/b pag. 201; tra altri: Minnig in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 7 ad art. 602 CC; Spahr in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 8 ad art. 602 CC; Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2a ed. 2015, n. 1192); secondo la regola suesposta (art. 602 cpv. 1 e 2 CC), gli eredi dell’erede deceduto formano però a loro volta una comunione ereditaria, che comprende, oltre a eventuali altri beni, la quota indivisa dell’erede deceduto (Minnig parla al riguar­do di una “subcomunione” ereditaria [“Untererbengemeinschaft”]).

 

                                5.2   La comunione ereditaria si estingue, quando un solo erede ne riprende tutte le quote, quando essa viene divisa o trasformata in un altro tipo di comunione (Steinauer, op. cit., n. 1190), quando, con i beni che la compongono, viene costituita una comproprietà (anche nella forma della proprietà per piani [PPP]) (Spahr, op. cit., n. 5 ad art. 602) oppure quando cessano i presupposti della sua esistenza, per esempio in caso di rinuncia all’eredità da parte di tutti gli eredi, purché ne siano ancora dati i presupposti (art. 566, 567, 568 e 571 cpv. 2 CC) o di scomparsa di tutti i beni e di tutti i debiti (Minnig, op. cit., n. 37-39 ad art. 602). Una confusione dei patrimoni dei defunti, come ipotizzata in alcune sentenze della CEF (15.2023.66 del 15 dicembre 2023, consid. 3, e 15.2023.2 del 4 maggio 2023, consid. 2), si realizza solo a livello di liquidazio­ne; giuridicamente le CE rimangono separate fino alla loro estinzione (di regola al termine delle divisioni) e dal profilo passivo gli eredi sono solidalmente responsabili dei debiti dei defunti e della successione verso i terzi (art. 603 cpv. 1 e 639 CC).

                                5.3   Salvo nei casi in cui è stato designato un esecutore testamentario o un amministratore (liquidatore) ufficiale, casi in cui gli attivi e passivi dell’eredità costituiscono un patrimonio separato (per l’esecu­zione testamentaria: Sandoz in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 3 e 4 ad art. 564 CC; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, Art. 537-640 ZGB, 2a ed. 1966, n. 17 ad art. 564 CC; per la liquidazione d’ufficio: art. 593 cpv. 3 CC; Leu/Brugger in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 2 ad art. 593-597 CC; Bianchi in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 593-597 CC; Steinauer, op. cit., n. 1045), sicché l’esecutore o l’amministratore è tenuto a pagare i debiti del defunto e della successione (art. 518 cpv. 2 e 596 cpv. 1 CC) prima dei legati e della consegna dei lotti agli eredi (per l’esecuzione testamentaria: Leu in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 51 ad art. 518 CC; Piller in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 71 ad art. 518 CC; Steinauer, op. cit., n. 1174 e 1175b; per la liquidazione d’ufficio: Leu/Brugger, op. cit., n. 4 ad art. 593-597; Bianchi, ibidem; Steinauer, op. cit., n. 1070-1072), negli altri casi, compreso quello della divisione in una procedura giudiziaria, gli eredi non sono tenuti in linea di massima a provvedere al pagamento dei debiti del defunto e della successione prima dell’at­tribuzione dei lotti (Steinauer, op. cit., n. 1279; Wolf/Hrubesch-Millauer, Schweizerisches Erbrecht, 2a ed. 2020, n. 1754; implicitamente: Tuor/Schnyder/Schmid/Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14a ed. 2015, n. 25 ad § 83), ovvero possono, come per gli attivi, attribuire o dividere i passivi tra di loro (Wolf, Berner Kommentar Art. 602-619 ZGB, 2014, n. 33 ad art. 610 CC; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar Art. 537-640 ZGB, 2a ed. 1966, n. 6 ad art. 610 CC; Escher/Escher, Zürcher Kommentar Art. 537-640 ZGB, 3a ed. 1960, n. 5 ad art. 610 CC).

 

                                         È nondimeno vero che, salvo decisione unanime e contraria di tutti gli eredi, occorre tenere conto dell’assegnazione di un debito a un erede riducendo in debita proporzione la quota degli altri eredi (art. 610 cpv. 1 CC: principio della parità di trattamento tra gli eredi riguardo agli attivi, valida, per analogia, anche per i passivi; Stein­auer, op. cit., n. 248 per i debiti del de cuius, n. 260 per quelli della successione) e che ogni erede ha il diritto imperativo di esigere il pagamento o la garanzia dei debiti prima della divisione (art. 610 cpv. 3 CC; Minnig in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 12 ad art. 610 CC; Spahr in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 37 ad art. 610 CC; Steinauer, op. cit., n. 1278), non fosse che per evitare la propria responsabilità solidale (per l’intero debito) per cinque anni dopo la divisione (art. 639 CC), con il rischio di non potersi rivalere sui coeredi per ipotesi insolvibili.

 

                                         Di conseguenza, salvo nei due suindicati casi di patrimonio separato, di principio i creditori del defunto non possono esigere di essere soddisfatti con precedenza rispetto ai creditori degli eredi. Se hanno fondati motivi di temere che i debiti della successione non siano pagati, possono però chiedere la liquidazione d’ufficio nei tre mesi dal giorno della morte, o dalla pubblicazione del testamento, salvo che siano soddisfatti od ottengano delle garanzie (art. 594 cpv. 1 CC).

 

                                5.4   Nell’ipotesi in cui sono escussi sia la comunione ereditaria (per debiti del defunto o della successione) sia gli eredi (per debiti personali), soltanto i creditori della successione hanno il diritto di fare realizzare gli attivi del patrimonio successorio, mentre i creditori personali degli eredi possono esigere la realizzazione unicamente dei beni patrimoniali spettanti al singolo erede e della sua quota nella comunione ereditaria (cfr. DTF 146 III 106 consid. 3.2.1; 113 III 79 consid. 4; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 7 ad art. 49 LEF; Schüpbach in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 49 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 17 ad art. 49 LEF). Siccome la quota ereditaria dell’erede verte solo sulla parte spettantegli nella liquidazione della comunione (art. 11 cpv. 1 ODiC), e non direttamente sugli attivi successori (DTF 109 III 90 consid. 1; Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 132 LEF), in caso di concorrenza tra un’esecuzione contro la comunione ere­ditaria e una o più esecuzioni contro uno o più eredi, l’ufficio d’e­secuzione dovrà disinteressare per primo i creditori del defunto e della successione, mentre solo un’eventuale eccedenza potrà essere versata ai creditori – personali e successori – degli eredi (implicitamente: Sandra Laydu Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, 1999, pag. 244 ad 2, secondo cui l’esecuzione dei creditori successori contro l’erede, giusta l’art. 59 cpv. 3 LEF, presenta l’inconveniente di porli in concorso con i creditori personali dell’erede). Tale soluzione, rispetto a quella consistente a mettere sullo stesso pia­no tutti i creditori, permette d’evitare che l’erede la cui quota è sufficiente a pagare tutti i suoi creditori, compresi quelli del defunto e della successione, di cui risponde per intero (in solido, art. 603 cpv. 1 e 639 CC), non riesca poi a rivalersi sugli altri eredi, per ipotesi insolvibili, per quanto pagato in più della propria quota nei rapporti interni (art. 640 CC). Ora, l’autorità, ove rappresenti uno o più eredi (come nel caso dell’autorità ai sensi dell’art. 609 CC) o agisca in loro vece (l’ufficio di esecuzione nell’ipotesi in cui tutti gli eredi siano escussi), deve, nel primo caso, salvaguardare i loro interessi esigendo il pagamento o la garanzia dei debiti prima della divisione (art. 610 cpv. 3 CC), e nel secondo pagare in priorità i debiti della comunione escussa.

                                5.5   Nella fattispecie, l’UE procederà quindi alla realizzazione del fon­do n. __________ RFD __________ e ne distribuirà il ricavato ai creditori della CE fu PI 2, di PI 1 e di PI 3 facenti parte di gruppi in cui almeno un creditore ha presentato la domanda di realizzazione. Qualora il provento della realizzazione, contro ogni attesa (v. sopra consid. 3), non permettes­se di pagare tutte le esecuzioni in questione, in ossequio del principio di responsabilità patrimoniale (sopra consid. 4 e 5) l’UE dovrà tacitare in modo prioritario le due esecuzioni dirette contro la CE fu PI 2, poi ripartire la rimanenza tra i creditori di PI 1 e di PI 3, metà ciascuno (sopra consid. 5), nell’ordine dei rispettivi gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF), e all’in­terno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio del­l’art. 146 cpv. 2). A tale scopo, l’UE depositerà uno stato di riparto, da notificare a tutti i creditori e ai figli escussi, onde permettere loro, se del caso, di contestare la ripartizione così come stabilita.

 

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   L’istanza è accolta nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecu­­zione di procedere alla realizzazione del fondo n. __________ RFD __________ e di distribuirne il ricavato in conformità alle indicazioni contenute nel soprastante considerando 5.5.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Comunicazione agli Uffici d’esecuzione, sede di Bellinzona e sede di Acquarossa, e, per il tramite di quest’ultimo, agli escussi e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.