Incarto n.
15.2024.21

Lugano

27 maggio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 4 marzo 2024 della

 

 

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro l’emissione del precetto esecutivo solo il 14 febbraio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

 

 

 PI 1  

 

preso atto che con decisione del 14 marzo 2024 l’Ufficio d’esecuzione ha parzialmente riconsiderato il provvedimento impugnato, annullando le spese di fr. 8.– per la comunicazione all’escutente dell’impossibilità di notificare il precetto esecutivo all’escusso, nel frattempo trasferitosi in Italia, e le spese di fr. 45.– per la pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale cantonale (FUC);

 

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

 

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

 

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmen­te le richieste ricevibili del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

constatato come la ricorrente chieda pure che l’Ufficio sia riconosciuto colpevole per aver agito in modo negligente e che le spese e costi supplementari dovuti a tale negligenza (pubblicazione, sequestro, nuova domanda d’esecuzione) siano posti a carico dello Stato;

 

rilevato che l’UE ha già annullato le spese di pubblicazione del precetto esecutivo sul FUC, sicché anche su questo punto il ricorso è senza interesse;

 

osservato come l’esecuzione tenda alla realizzazione di un pegno manuale (e più precisamente su un motoveicolo Ducati M900I.E. Monster che si trova nei locali dell’escutente e sul quale essa vanta un diritto di ritenzione), di modo che risultano superflui un sequestro o una nuova domanda d’esecuzione e pure senza oggetto la domanda di accertamento della responsabilità dello Stato in merito alle relative (inesistenti) spese, per tacere del fatto che la questione esulerebbe in ogni caso dalla competenza di questa Camera quale autorità di vigilanza (cfr. art. 5, 17 cpv. 1 LEF e art. 22 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici [RL 166.100]; sentenza della CEF 15.2020.20 del 10 aprile 2020, consid. 1);

 

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

 __________, .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.