Incarto n.
15.2024.25

Lugano

30 settembre 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza presentata il 16 novembre 2023 dall’Ufficio d’ese­­cuzione, sede di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’in­­teressenza spettante a

 

 

PI 2, __________ (__________)

 

nella comunione ereditaria del padre fu PI 1 († 2021), composta, oltreché dall’e­­scusso, anche di

 

 

PI 3, __________

PI 4, IT – __________

PI 5, IT – __________

PI 6, IT – __________

(patrocinati dall’avv. PA 3, __________)

 

nelle 43 esecuzioni dei gruppi n. da 16 a 21 promosse nei confronti di PI 2 da

 

PI 7, __________

(rappresentata dall’RA 2, __________)

Comune di PI 9, __________

(rappresentato dalla sua Cancelleria comunale)

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato, talvolta, dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona,

 talaltra, dall’Ufficio rette, anticipi e incassi, Bellinzona)

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata, talvolta, dall’Amministrazione federale delle finanze

 Ufficio centrale d’incasso, Berna, talaltra, dall’Ufficio esazione e con-

 doni, Bellinzona)

PI 11, __________

PI 8, __________

(rappresentata dal suo RA 3, __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   PI 1 è deceduto il 17 giugno 2021. Gli sono succeduti in comunione ereditaria (CE) la vedova PI 3, nonché i due figli PI 2 e PI 13, coniugata __________.

 

                                  B.   Il 9 agosto 2022, PI 13 ha presentato un’azione di divisione della CE alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

 

                                  C.   Nelle esecuzioni formanti i gruppi n. 16 (otto, meno una pagata il 7 aprile 2023), 17 (nove), 18 (dieci), 19 (nove), 20 (tre) e 21 (cinque), tutte e quarantatré promosse dal 2021 al 2023 nei confronti di PI 2 per poco più di fr. 93'000.– (al 22 luglio 2024), l’11 marzo, il 15 giugno e il 27 settembre 2022, come pure il 2 gen­naio, il 5 luglio e il 14 novembre 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato la quota del reddito dell’escus­so eccedente il suo minimo vitale, così come i diritti spettantigli nella comunione ereditaria del padre. In tutti i verbali di pignoramento, l’UE ha indicato che la CE è composta, oltreché dell’escus­so, anche di PI 3 e PI 13. Quali beni appartenenti alla comunione esso ha indicato “in particolare” l’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________9 del fondo base n. __________5 RFD __________, gravata da un’ipoteca a garanzia di un credito di fr. 150'000.–, nonché le quote di comproprietà di ½ del fondo n. __________6 RFD __________ e di ¼ del fondo n. __________7, intavolato nello stesso registro fondiario. La quota ereditaria di PI 2 è stata quantificata in dell’eredità e le è stato attribuito un valore di stima di fr. 75'739.69.

 

                                  D.   PI 13 è deceduta il 25 febbraio 2023. Le sono succeduti in CE il vedovo PI 4, nonché i figli PI 5 e PI 6.

 

                                  E.   Avendo i creditori dei gruppi n. 16 a 21 di PI 2 chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio li ha convocati tutti, salvo PI 11, unitamente agli eredi, a un’udi­­enza tenutasi il 15 febbraio 2024 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunio­ne (ODiC, RS 281.41). Il 10 febbraio 2024, PI 3 ha scrit­to che non avrebbe potuto parteciparvi per motivi medici e ha anticipato di “non [essere] pronta a vendere” la sua quota della particella n. __________6 né quella sulla PPP n. __________9. Ha aggiunto che erano in cor­so trattative in un procedimento presso la Pretura di Locarno, in esito alle quali avrebbe deciso se “ritirare” sia le quote ereditarie del­l’escusso, sia quelle di PI 13.

 

                                         In occasione dell’udienza, nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, giacché erano presenti soltanto l’escusso e il patrocina­tore di PI 4, PI 5 e PI 6. Il verbale riporta che il 5 febbraio precedente il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città aveva, da un lato, disposto “lo scioglimento della comproprietà relativa alla quota B di ½ della particella n. __________6 RFD di __________, mediante vendita agli incanti privati”, e dall’altro fissato gl’incanti per il 12 aprile seguente.

 

                                  F.   Poiché la conciliazione era fallita, il 16 febbraio 2024 l’UE ha assegnato a tutti gl’interessati, salvo – nuovamente – PI 11, un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria.

 

                                         Il 29 febbraio 2024, PI 2 ha chiesto di sospendere per sei mesi la realizzazione per poter “trattare con i coeredi e la ban­ca”, sì da convincere la madre a comprare le quote ereditarie sua e degli altri eredi sui fondi n. __________6 e __________7. Quale alternativa, ha proposto di versare mensilmente fr. 500.– per ridurre i suoi debiti.

 

                                         Con scritto dello stesso giorno, PI 4 e i suoi figli si sono detti sorpresi dell’ammontare dei debiti dell’escusso e hanno affermato ch’egli fa ostruzionismo allo scioglimento della comunione ereditaria in parola. Secondo loro, “l’unica possibilità concreta anche per arrivare a chiudere le posizioni debitorie” dell’escusso è quella di vendere all’asta i due (interi) fondi n. __________6 e __________7, i quali, secondo la loro stima, valgono almeno un milione di franchi; hanno però precisato ch’essi, come pure la vedova “dovranno essere tutelati con separato accordo per le loro quote ereditarie sul restante [fondo n. __________5] dove vive quest’ultima”. Quale alternativa, hanno proposto di vendere all’asta anche la PPP n. __________9.

 

                                  G.   Frattanto, nell’appello del 21 febbraio 2024 contro la decisione del Pretore aggiunto, volto a revocare l’ordine di vendita all’asta della particella n. __________6, PI 3 ha quantificato il valore del fondo in fr. 329'936.–. Nel loro appello del 6 marzo 2024 contro la stessa decisione, PI 4 e i suoi figli hanno “prudenzialmen­-te” quantificato il valore dei fondi __________6 e __________7, come pure della PPP n. __________9 in fr. 650'000.–, fr. 10'000.– e fr. 350'000.– (al netto di un aggravio di fr. 150'000.–), quello di un’automobile appartenen­te al defunto in fr. 6'000.– e quello di averi bancari, di cui egli era titolare, in fr. 11'246.–; hanno poi fatto valere che PI 2 è debitore di fr. 201'700.– nei confronti della comunione ereditaria del padre.

 

                                  H.   Il 15 marzo 2024, l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza. Ha ribadito che la sostanza ereditaria è composta dei tre noti fondi e quantificato in ¼ la quota ereditaria di PI 2. Ha precisato di aver stimato la quota dell’escusso in fr. 16'131.70 con riguardo alla PPP n. __________9, a fronte di un valore di stima ufficiale di fr. 129'053.60 e di un “debito ipotecario” di fr. 151'000.–, in fr. 40'617.– con riguardo alla quo­ta di comproprietà del fondo n. __________6, a fronte di un valore di stima ufficiale di fr. 324'936.–, e in fr. 56.– con riguardo alla quota di comproprietà del fondo n. __________7, a fronte di un valore di stima ufficiale di fr. 897.–.

 

                                    I.   Nel frattempo, nelle cinque esecuzioni formanti il gruppo n. 22 e nelle altrettante formanti il gruppo n. 23, tutte promosse nel 2023 e nel 2024 nei confronti di PI 2, rispettivamente l’11 marzo e il 13 agosto 2024, l’UE ha nuovamente pignorato i beni già pignorati nei sei gruppi precedenti. Nel gruppo n. 22 la domanda della creditrice dell’esecuzione n. __________ volta all’emis­­sione di un attestato di carenza di beni è stata tratta come una do­manda di realizzazione, accolta però (verosimilmente per errore) soltanto per le quote di salario pignorate.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

 

                                         Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 10, consid. 3; Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha supera­to l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’even­tuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2023.116 del 9 febbraio 2024, consid. 1 e i rinvii).

 

                                   2.   Vanno invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di quei diritti prima dell’in­­vito all’udienza di conciliazione. Appare però opportuno che l’uffi­­cio d’esecuzione impartisca il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione (citata 15.2023.116, consid. 2, e i rinvii).

 

                                         Nel caso in esame, l’UE ha quindi giustamente citato soltanto i creditori dei gruppi n. 16 a 21 e invitato solo loro a proporre misure di realizzazione nel senso dell’art. 10 cpv. 1 ODiC, giacché nessun creditore dei gruppi n. 22 e 23 aveva chiesto la realizzazione dell’interessenza. L’Ufficio ha invero dimenticato sia di convocare PI 11, sia di assegnargli un termine per formulare proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’e­­scusso. Non è tuttavia necessario consultarlo prima del giudizio siccome l’UE dovrà comunque comunicargli il modo di realizzazione stabilito da questa Camera, così come ai creditori dei gruppi n. 22 e 23, qualora nel frattempo uno di loro dovesse chiedere la realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 3), sicché essi avranno pur sempre la possibilità di proporre, mediante ricorso, un modo di realizzazione alternativo a quello deciso dalla Camera, la quale potrà se del caso tenerne conto come istanza di revisione (art. 26 lett. c LPR) (sentenza della CEF 15.2023.122 del 25 settembre 2024, consid. 2).

 

                                   3.   Sulle proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso giunte all’UE va detto quanto segue.

 

                                3.1   La richiesta dell’escusso di sospendere per sei mesi la realizzazione per permettere alla madre di comprare tutte le quote ereditarie non è una proposta concreta di realizzazione, ma semmai di dilazione della realizzazione. Sono infatti tutto fuorché concrete la possibilità e l’intenzione di PI 3 di comprare la quota del figlio (v. il suo scritto all’UE del 10 febbraio 2024), a un prezzo del resto imprecisato. Una dilazione andrebbe poi chiesta all’UE (non a questa Camera) rendendo verosimili i presupposti dell’art. 123 LEF, in particolare la possibilità per l’escusso di estinguere i suoi debiti in dodici rate mensili. La sua proposta alternativa di ver­sare fr. 500.– mensili è al riguardo manifestamente insufficiente se messa a confronto con l’ammontare dei suoi debiti, di quasi fr. 100'000.–, per tacere del fatto ch’egli non spiega né rende verosimile come potrebbe versare mensilmente anche solo fr. 500.–, giacché la parte dei suoi redditi eccedente il suo minimo vitale è già pignorata.

 

                                3.2   In assenza di un accordo di tutti i componenti della CE, non è possibile la vendita all’asta dei fondi n. __________6 e __________7, e neppure della PPP n. __________9, come proposto da PI 4 anche per i suoi figli. PI 3 lo ha infatti escluso nel suo scritto del 10 feb­braio 2024 all’UE e la Camera non ha competenze giudiziarie in materia di divisione ereditaria, che la legge attribuisce al giudice civile (art. 604 CC e 1 LAC; citata 15.2023.122, consid. 4.3.1).

 

                                3.3   Di conseguenza, non resta che scegliere un altro modo di realizzazione, previsto dall’ODiC o alternativo (art. 132 cpv. 3 LEF).

 

                                   4.   Occorre anzitutto determinare se il valore della quota successoria dell’escusso è sufficientemente determinato e in che rapporto sta con l’importo totale dei suoi debiti per i quali la quota dev’essere realizzata (sopra consid. 1).

 

                                4.1   Nei verbali di pignoramento, l’Ufficio ha stabilito che l’interessenza spettante all’escusso nella comunione ereditaria fu PI 1 è di e nell’istanza di ¼. La seconda indicazione è quella corretta. In assenza di disposizioni mortis causa del defunto, PI 3, ossia il coniuge superstite, ha diritto a ½ dell’eredità in concorso con i figli PI 2 e PI 13 (art. 462 n. 1 CC), i quali hanno dunque diritto ognuno a ¼ (art. 457 cpv. 1 e 2 CC). In base alle medesime norme, col decesso della figlia PI 13, il marito PI 4 ha diritto a ½ della sua interessenza nella CE paterna in concorso con i figli PI 5 e PI 6, i quali hanno diritto ognuno a ¼.

 

                                4.2   Sia nei verbali di pignoramento, sia nell’istanza, l’UE ha stabilito che il patrimonio della comunione ereditaria fu PI 1 è composto della PPP (recte: della quota di comproprietà di ½ sulla PPP) n. __________9 della particella n. 95 RFD __________, nonché le quote di comproprietà di ½ del fondo n. __________6 e di ¼ del fondo n. __________7, RFD __________, e ha assegnato all’interessenza spettan­te all’escusso un valore di stima di fr. 75'739.69, ridotto nell’istan­­za a fr. 56'804.70 in totale, di cui fr. 16'131.70 per la PPP n.__________9, fr. 40'617.– per il fondo n. __________6 e fr. 56.– per il fondo n. __________7.

 

                             4.2.1   Nel loro appello, PI 4 e i suoi figli hanno citato anche altri beni (averi bancari del defunto di fr. 11'246.–, un’automobile stimata in fr. 6'000.– e un credito di fr. 201'700.– della CE nei confronti di PI 2) e hanno prudenzialmente quantificato il valore del fondo n. __________6 in fr. 650'000.–, valutato da PI 3 nel suo in fr. 329'936.–, quello del fondo n.__________7 in fr. 10'000.– e quello della PPP in fr. 350'000.– (al netto di un aggravio complessivo di fr. 150'000.–).

 

                             4.2.2   Gli accertamenti dell’UE risultano incompleti e non affidabili, poiché esso ha manifestamente stimato il valore dei fondi fondandosi sul valore di stima ufficiale (o fiscale), che notoriamente è inferiore al valore di realizzazione. Volendosi attenere al valore dei fondi indicati dagli eredi PI 4 e i suoi figli (per il n. __________6 quello minore menzionato da PI 3 corrisponde al valore di stima ufficiale di fr. 324'936.–, che come già esposto non è determinante ai fini del giudizio) e a quello del conto e dell’automobile, il valore di realizzazione dell’asse ereditario risulta ammontare a oltre fr. 1'000'000.– e la quota dell’escusso a più di fr. 250'000.– (¼, sopra consid. 4.1). Tolto il suo preteso debito di fr. 201'700.– nei confronti della CE, quanto da lui ottenibile nella divisione varrebbe circa fr. 50'000.–, ovvero meno dei debiti per cui è stata chiesta la realizzazione, di poco più di fr. 93'000.– complessivi (al 22 luglio 2024).

 

                             4.2.3   I dati menzionati da PI 4 sono invero approssimati e non sostanziati con indizi concreti, specie per quanto attiene al debito dell’escusso nei confronti della CE. Non appare d’altronde necessario retrocedere l’incarto all’UE per ulteriori accertamenti, che a prima vista non potrebbero giungere a dati del tutto affidabili prima della divisione effettiva della successione. Siccome la procedura di divisione è già iniziata, e parte delle spese giudiziarie sono già state pagate dagli eredi, il modo di realizzazione migliore per tutti gl’interessati appare essere quello per cui l’UE faccia intervenire nella divisione, al posto dell’escusso e nel suo interesse e in quello dei suoi creditori, l’autorità competente secondo l’art. 609 CC – nel Ticino l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC). Sarà infatti nella procedura di divisione che si determineranno in modo definitivo i beni successori spettanti all’escusso. La soluzione alternativa della sua vendita all’incanto pubblico sembra specularmente inopportuna, non solo perché il valore dell’interessenza pignorata non è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, stanti i dubbi sugli attivi e sulle pretese tra coeredi (cfr. DTF 80 III 117 consid. 1), ma anche perché rischierebbe di favorire l’unico “grosso” creditore (lo Stato del Canton Ticino), che vanta all’incirca il 58% del valore complessivo dei crediti per cui l’interessenza è stata pignorata, a scapito dei “piccoli” creditori, verosimilmente non disposti a formulare offerte vicine al prezzo effettivo della quota e che, di conseguenza non percepirebbero alcunché in caso di aggiudicazione a favore dello Stato del Canton Ticino (cfr. sentenza della CEF 15.2021.2 del 6 settembre 2021, consid. 2.2).

 

                                4.3   Quale modo di realizzazione dei diritti pignorati occorre quindi ordinare all’UE di fare intervenire nella divisione, al posto dell’escus­so e nel suo interesse e in quello dei suoi creditori, l’ufficiale delle esecuzioni sotto la vigilanza di questa Camera (citata 15.2023.122, consid. 3.3 e 4.1.2).

 

                                4.4   In linea di massima, le spese connesse con la procedura di divisio­ne, limitatamente a quanto attiene alla rappresentanza dell’escus­so e alla prestazione degli anticipi a carico di lui, devono essere anticipate dai creditori, pena la vendita agl’incanti pubblici dei diritti in comunione pignorati (art. 10 cpv. 4 ODiC), tranne se il valore di stima del patrimonio comune permette di ritenere che la quota spettante all’escusso coprirà le spese della divisione a suo carico e una parte rilevante delle pretese degli escutenti, ipotesi in cui l’autorità di vigilanza può statuire quale conseguenza della mancata anticipazione delle spese la rinuncia alla realizzazione dei diritti in comunione pignorati (citata 14.2023.122, consid. 5.3). Nel caso in esame, le spese della procedura di divisione sono già sta­te in parte pagate dagli eredi e la vendita di un fondo potrebbe verosimilmente permettere di pagare altre spese. La questione del­le conseguenze di un eventuale mancato anticipo risulta quindi prematura e forse senza oggetto, sicché può rimanere indecisa.

 

                                   5.   Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che partecipano al pignoramento dell’interessenza.

 

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’ese­­cuzione di far intervenire l’Ufficiale delle esecuzioni, in qualità di autorità giusta l’art. 609 CC, perché si sostituisca a PI 2 nella procedura di divisione dell’eredità del padre PI 1.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, e, per il suo tramite, all’escusso, agli membri della comunione ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.