Incarto n.
15.2024.2

Lugano

17 gennaio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 gennaio 2024 delle società

 

 

RI 1, __________

RI 2, __________

(patrocinate dall’avv. PA 1 __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro il provvedimento di revoca della cessione alle ricorrenti del diritto della massa di promuovere azione civile o penale contro gli organi della fallita emesso il 20 dicembre 2023 nella procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti dell’

 

 

RI 3, __________

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con provvedimento del 20 dicembre 2023, la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha revocato la cessione a favore della RI 1 e della RI 2 del diritto di promuovere azione civile o penale contro gli organi della fallita RI 3;

 

                                         che con ricorso del 15 gennaio 2024, le società già cessionarie hanno postulato l’annullamento del provvedimento appena citato;

 

                                         che il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);

 

                                         che nella fattispecie, secondo le loro stesse affermazioni, le ricorrenti hanno avuto conoscenza dell’atto impugnato già il 21 dicembre 2023, durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2024: art. 56 n. 2 LEF), sicché il termine di ricorso di dieci giorni, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia martedì 2 gennaio 2024, è scaduto venerdì 12 gennaio 2024;

 

                                         che interposto solo lunedì 15 gennaio, il ricorso in esame è pertanto tardivo e perciò irricevibile, ciò che va rilevato d’ufficio (DTF 102 III 127 segg.);

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione all’avv.  

                                         .

 

 

                                         Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.