Incarto n.
15.2024.36

Lugano

10 luglio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 16 aprile 2024 dell’

 

 

  RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro l’attestato di carenza beni emesso il 12 aprile 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 

PI 1

 

preso atto che con decisione del 29 aprile 2024 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, unitamente alle relative spese, dopo aver ritenuto necessario, alla luce degli argomenti presentati dal ricorrente, convocare nuovamen­te l’escusso;

 

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

 

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

 

ricordato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

 

considerato che nella fattispecie la nuova decisione dell’UE non accoglie invero tutte le richieste del ricorrente, il quale chiedeva anche l’emissione di un nuovo verbale di pignoramento dello stipendio dell’escusso di fr. 1'368.60 mensili;

 

visto che l’UE si è già incaricato di sentire nuovamente l’escusso alla luce degli argomenti del ricorso e di procedere all’allestimento di un nuovo verbale di pignoramento, sicché non è opportuno che la Camera proceda essa stessa all’istruttoria, fermo restando che al ricorrente rimarrà sempre la facoltà di contestare il nuovo provvedimento dell’UE ove non lo dovesse condividere;

 

rammentato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione perché proceda all’accertamento dei fatti pertinenti censurati dal ricorrente ed emetta una nuova decisione.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.