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Incarto n. |
Lugano 8 aprile 2024
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 gennaio 2024 di
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RI 1 (rappresentata da RA 1, )
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro il provvedimento del 3 gennaio 2024 con cui esso ha negato la sospensione dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 1, (patrocinato dall’ PR 1, )
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ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 febbraio 2021 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 70'000.– oltre agli interessi del 5% dal 15 aprile 2021.
B. Dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione dell’escutente del 5 giugno 2023, dopo aver accertato che con decisione pretorile del 21 marzo 2023 l’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo era stata rigettata in via definitiva, il 19 giugno 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 4 settembre 2023.
C. Mediante provvedimento del 31 ottobre 2023 l’Ufficio ha sospeso l’esecuzione in questione giusta l’art. 61 LEF fino al 15 dicembre 2023, accogliendo la relativa richiesta di RA 1, convivente di RI 1, fondata sul certificato medico del 29 settembre 2023 della Dr.ssa med. PI 2.
D. Tramite scritto del 1° dicembre 2023 il convivente RA 1 ha chiesto all’organo esecutivo un’ulteriore “interruzione” dell’esecuzione fino al 30 aprile 2024, facendo valere che lo stato di salute della debitrice non era migliorato. In risposta a tale domanda, il 14 dicembre 2023 l’UE ha rifiutato di accordare un’altra sospensione.
E. Il 31 dicembre 2023 RA 1 ha dichiarato di non accettare il provvedimento dell’Ufficio, sollecitando nuovamente la sospensione dell’esecuzione. Il 3 gennaio 2024 l’organo esecutivo ha però ribadito di non poter più concedere un’ulteriore sospensione.
F. Con ricorso del 12 gennaio 2024, a nome di RI 1, il convivente RA 1 chiede alla Camera di annullare il predetto provvedimento e concedere “un’interruzione fino al 15 luglio 2024” a causa della grave malattia dell’escussa.
G. Tramite osservazioni del 19 gennaio 2024 l’Ufficio si oppone al gravame, postulando che sia dichiarato irricevibile, in quanto intempestivo.
H. Mediante replica spontanea del 31 gennaio 2024 RA 1 contesta le osservazioni dell’organo esecutivo e conferma le sue conclusioni.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 3 gennaio 2024 dall’UE, il ricorso presentato il 15 gennaio 2024 sarebbe in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), il termine essendo difatti scaduto (al più presto) sabato 13 gennaio 2024, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15 gennaio 2024 in virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF). Sennonché, a ben guardare, lo scritto 3 gennaio 2024 impugnato altro non è che la conferma della precedente decisione del 14 dicembre 2023, ove l’Ufficio aveva già rifiutato di sospen-dere l’esecuzione, respingendo la relativa richiesta del convivente di RI 1 del 1° dicembre 2023. Proprio perché trattasi della conferma del precedente provvedimento e non di una decisione nuova e indipendente, l’atto impugnato non fa decorrere un nuovo termine di ricorso (DTF 113 III 29, consid. 1; sentenza della CEF 15.2022.133 del 22 febbraio 2023, consid. 1, con rimando).
1.1 A favore della ricorrente va tuttavia dato atto che in realtà, sempre per il tramite del convivente, ella aveva già contestato il precedente provvedimento, ricevuto il 23 dicembre 2023 (v. tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.41.71170 4.00064018), con una comunicazione inoltrata per raccomandata all’UE il 2 gennaio 2024, ove aveva affermato di non accettare siffatta decisione. Ad ogni modo, non occorre soffermarsi ulteriormente sulla questione di sapere se tale comunicazione debba considerarsi un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF, dal momento che, come esposto in seguito (consid. 2.2), il gravame risulta infondato.
1.2 Per lo stesso motivo, neppure è necessario assegnare alla ricorrente un termine per munirsi di un rappresentante riconosciuto giusta l’art. 15 LPR o ratificare il ricorso, firmandolo di proprio pugno, ricordato nuovamente (sentenza della CEF 15.2023.63 del 2 ottobre 2023, pag. 2) che la rappresentanza nelle cause di ricorso all’autorità di vigilanza è riservata ai rappresentanti legali (curatore, organo di una persona giuridica, ecc.), agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti nonché ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale (art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]).
2. Nel ricorso RI 1 contesta il rifiuto dell’UE di sospendere (nuovamente) l’esecuzione giusta l’art. 61 LEF, facendo valere di aver subito gravi lesioni interne durante una colonscopia rutinaria all’Ospedale __________ di L__________, ciò che ha comportato una lunghissima degenza e ulteriori gravi complicazioni, tra cui smemoratezza, disorientamento e ansia. Spiega altresì di doversi sottoporre presso l’Ospedale __________ di M__________ e l’Ospedale cantonale di S__________ a ulteriori esami medici, che però sono stati rinviati, motivo per cui ha chiesto all’Ufficio “un’interruzione” dell’esecuzione. A sostegno delle sue dichiarazioni, ella ha prodotto le lettere d’appuntamento delle visite mediche e alcuni referti medici. Cita inoltre una sentenza del Tribunale federale per ricordare che una sospensione nel senso dell’art. 61 LEF può intervenire non solo per permettere di designare un rappresentante legale, come sostenuto dall’UE nella decisione impugnata, ma anche per motivi umanitari, se la malattia impedisce al debitore di esercitare un’attività lucrativa (DTF 58 III 18).
2.1 Giusta l’art. 61 LEF, in caso di grave malattia del debitore, l’ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato. Stabilire se sono riunite le condizioni per la concessione di una sospensione dell’esecuzione è una questione di opportunità, che l’Ufficio deve risolvere in base a criteri di umanità e/o di praticità. Il solo fatto che l’escusso sia gravemente malato non basta in sé a giustificare una sospensione: essa dev’essere giustificata in considerazione delle circostanze concrete della fattispecie (Foëx/ Jeandin, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1, 2 e 8 ad art. 61 LEF). Secondo dottrina e giurisprudenza, l’esecuzione deve in particolare essere sospesa per il tempo necessario all’escusso a nominarsi un rappresentante nonché nell’ipotesi in cui la malattia gli impedisce di esercitare un’attività lucrativa e ciò ha causato la sua insolvibilità (DTF 105 III 101 consid. 3; 74 III 37, pag. 39; sentenza della CEF 15.2013.64 del 17 settembre 2013, consid. 1 e rinvii; Schmid/Bauer, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 7-8 ad art. 61 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 11 ad art. 61 LEF). Visto il tenore della legge sono ipotizzabili anche altri casi di sospensione (Foëx/Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 61).
2.2 Nel caso in rassegna, per sua stessa ammissione, RI 1 è al beneficio di una rendita AVS e di un assegno per grandi invalidi (v. ricorso, pag. 2), sicché la decisione da lei citata nel ricorso (DTF 58 III 18) non le viene in soccorso, poiché la colonscopia del 2022 non ha potuto impedirle di esercitare un’attività lucrativa che non aveva più, essendo invalida e pensionata già dal 2016 (è nata il 23 aprile 1953). D’altronde, la sua presunta insolvenza non risulta causata dalle conseguenze della colonscopia, dal momento che i primi attestati di carenza di beni rilasciati a suo carico risalgono già al 2005. I problemi di salute consecutivi alla colonscopia del 2022 non costituiscono pertanto un motivo umanitario che secondo la giurisprudenza attuale (sopra consid. 2.1) giustificano una sospensione dell’esecuzione giusta l’art. 61 LEF. Ci si potrebbe del resto chiedere, alla stregua del Tribunale federale in una sentenza più recente (5A_344/2016 del 13 luglio 2016, consid. 2.3.1), in cui però ha infine lasciato la questione aperta, se la giurisprudenza attuale possa considerarsi in generale ancora adeguata alla luce della diffusa copertura finanziaria contro i rischi di perdita di guadagno a causa di malattia, attraverso i redditi di sostituzione versati dalle assicurazioni sociali. Ora, nella fattispecie, la ricorrente non ha allegato né dimostrato di aver subito, per causa di una grava malattia, una perdita di guadagno che ha pro-vocato la sua insolvenza, e nemmeno fa valere altri motivi per ottenere la sospensione dell’esecuzione. La grave malattia non potendo costituire da sola una ragione sufficiente per concedere la sospensione (sopra, consid. 2.1), il provvedimento impugnato va confermato e il ricorso, infondato, dev’essere respinto.
3. Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare all’escutente né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a RI 1, .
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.