Incarto n.
15.2024.43

Lugano

12 agosto 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 aprile 2024 di

 

 

RI 1, __________

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 9 aprile 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

 

PI 1, __________

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che nell’esecuzione n. __________, promossa il 28 luglio 2023 dalla PI 1 contro RI 1 (quale titolare dell’impresa individuale __________), per l’incasso di fr. 53'323.75, il 9 aprile 2024 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso la comminatoria di fallimento;

 

                                         che il 15 aprile 2024 RI 1 ha interposto “opposizio­ne (recte: ricorso giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF) alla comminatoria di fallimento alla Pretura del Distretto di Leventina;

 

                                         che il 18 aprile 2024 la Pretura ha trasmesso l’“opposizione” all’UE per competenza;

                                         che siccome l’“opposizione” […] è priv[a] delle allegazioni previste ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 LPR” (in particolare di una motivazione), con raccomandata dello stesso giorno l’UE ha assegnato a RI 1 un termine perentorio di dieci giorni per rimediare “a tali mancanze motivando l’opposizione”, avvertendolo che, scaduto infruttuosamente il termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

 

                                         che a norma dell’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR il ricorso deve indicare una motivazione, anche sommaria, e secondo il capoverso 5 de­v’essere assegnato al ricorrente un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso (cioè dieci giorni), per rimediare alla mancanza, tra l’altro, delle allegazioni prescritte, con la comminatoria che altrimenti il ricorso verrà dichiarato irricevibile;

 

                                         che nel caso in esame RI 1 non ha indicato alcun motivo, neppure sommariamente, alla sua “opposizione” alla comminatoria di fallimento, limitandosi a scrivere “voglio fare opposizione”;

 

                                         ch’entro il termine impartitogli dall’UE con lo scritto del 18 aprile 2024, il ricorrente non ha neppure motivato l’impugnativa;

 

                                         ch’egli si doveva aspettare, e quindi ritirare, tale scritto siccome aveva lui stesso adito l’autorità per contestare la comminatoria di fallimento, sicché esso è da considerare notificato a prescindere dal suo mancato ritiro (cfr. art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 LPR; art. 14 cpv. 3 LPR);

 

                                         che stante l’esito del giudizio odierno si può lasciare indeciso il quesito di sapere se la facoltà di sanatoria prevista dall’art. 7 cpv. 5 LPR sia compatibile con il diritto federale con riguardo alla motivazione del ricorso (cfr. DTF 126 III 30 consid. 1/b);

 

                                         che il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a RI 1, via __________, __________.

 

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Faido.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.