Incarto n.
15.2024.66

Lugano

22 luglio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza presentata il 18 giugno 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

 

 

fu PI 1, nata __________ ( 2018), DE - __________

 

e ora, per quanto noto alla Camera, alle figlie

 

 

PI 21, nata __________, DE- __________

PI 22, nata __________, DE - __________

(anche in rappresentanza della sorella PI 21)

 

nella comunione ereditaria della sorella, fu PI 2 (2010), composta, oltreché delle figlie dell’escussa, anche di

 

 

PI 6, DE - __________

PI 5, DE - __________

(rappresentati da PI 22)

PI 7 (2023), DE - __________

 

nelle quattro esecuzioni formanti i gruppi n. 1 e 2 promosse nei confronti di PI 1 da

 

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

 

in fatto:                   A.   PI 1, cittadina tedesca, è deceduta il 23 novembre 2018; le sono succeduti in comunione ereditaria (CE), per quanto nota alla Camera, le figlie PI 21 e PI 22, nate entrambe __________.

 

                                  B.   Con istanze del 28 maggio 2020 e del 2 luglio 2021 dirette contro PI 1, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino hanno chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso di decretare il sequestro dell’“interessenza derivante dai diritti ereditari della debitrice nella successione fu PI 2 […], nonché il prodotto derivante dalla liquidazione della Comunione ereditaria a lei spettante. In particolare i diritti o le spettanze sui mappali n. __________ PPP __________, PPP __________ e PPP __________ siti nel comune di __________”, il tutto sino a concorrenza di varie pretese fiscali (imposte, interesse, multe fiscali).

 

                                 C.   Il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha integralmente accolto le istanze con decreti del 2 e 8 giugno 2020 (per quanto riguarda le due prime istanze) e del 12 luglio 2021(per le ultime due), che la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il 6 luglio 2020 (i primi due) e il 13 luglio 2021 (gli ultimi due).

 

                                  D.   Con due precetti esecutivi emessi il 9 luglio 2020 e due emessi il 20 luglio 2021 dall’UE, la Confederazione Svizzera (n. __________ e __________) e lo Stato del Cantone Ticino (n. __________ e __________) hanno convalidato i quattro sequestri. Non sono state interposte opposizioni ai precetti esecutivi. Il 2 settembre 2020 e il 2 settembre 2021 gli escutenti hanno chiesto la continuazione delle esecuzioni, sicché il 6 aprile 2021 e il 28 ottobre 2022 l’Ufficio ha pignorato la quota ereditaria sequestrata.

 

                                  E.   Avendo lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, così come quella spettante a PI 3 nella stessa CE fu PI 2, il 1° settembre 2023 l’Ufficio ha convocato gli escutenti e parte dei membri della CE fu PI 2 a un tentativo di conciliazione, tenutosi il 7 novembre 2023 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione del quale nessun accordo ha potuto essere raggiunto, giacché erano assenti, prima di tutto, gli escutenti. Si è presentata PI 22, che ha informato l’UE del decesso della madre PI 1 (già nel 2018) e si è notificata come erede di lei e rappresentante, in particolare, della sorella PI 21.

                                  F.   L’8 maggio 2024 l’Ufficio ha assegnato alle stesse persone citate al tentativo di conciliazione, oltre a PI 1 per il tramite della figlia PI 4, un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria. Nel termine assegnato non è pervenuta alcuna proposta.

 

                                  G.   Il 18 giugno 2024, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza pignorata.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Un sequestro pronunciato nei confronti di una persona fisica o giuridica inesistente – per esempio perché deceduta – è nullo (DTF 149 III 34 consid. 3.5.5); lo stesso vale per l’esecuzione avviata o continuata da, oppure nei confronti di, un soggetto inesistente (DTF 140 III 175 consid. 4.1). L’ufficio d’esecuzione deve rilevare d’ufficio un simile vizio e pertanto rifiutarsi di eseguire un sequestro pronunciato nei confronti di un soggetto inesistente (DTF 120 III 39 consid. 1/a).

 

                                   2.   Nella fattispecie, poiché PI 1 è deceduta nel 2018 (atto di morte dell’Ufficio statale di __________, del 27 novembre 2018), ovvero anteriormente – persino – al primo decreto di sequestro pro­nunciato nei suoi confronti, nel 2020, tutti i sequestri decretati a suo carico sono nulli e l’Ufficio avrebbe pertanto dovuto rifiutarsi di eseguirli; per lo stesso motivo, sono nulle anche le successive esecuzioni a convalida dei sequestri. La Camera non può che pren­dere atto della situazione e invitare l’UE a radiare le esecuzioni dal relativo registro.

 

                                   3.   Stante la nullità degli atti esecutivi pregressi, che va rilevata d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF), è inutile determinare il modo di realizzazione dell’interessenza pignorata, sicché l’istanza risulta senza og­getto e deve di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in una simile ipotesi il creditore deve dirigere contro gli eredi l’istanza di sequestro degli attivi della comunione ereditaria e l’esecuzione a convalida del sequestro (citata DTF 149 III 34 consid. 3.5.5).

 

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Sono nulli i sequestri n. __________, __________, __________ e __________, come pure le esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione.

 

                                   2.   L’istanza è dichiarata senza oggetto ed è stralciata dai ruoli.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Comunicazione all'Ufficio d’esecuzione, Lugano, e, per il suo tramite, a tutti gl’interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.