Incarto n.
15.2024.7

Lugano

15 maggio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques

 

cancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 gennaio 2024 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 10 gennaio 2024 nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 5, tra cui l’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1,

(patrocinato dall’ PA 1, )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 5 promosse nei confronti di PI 1, tra cui l’esecuzione n. __________ di RI 1 per l’incasso di fr. 45'000.– oltre ad accessori, il 15 novembre 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato la quota “A” di comproprietà dell’escusso di ½ della particella n. __________ RFD __________.

 

                                  B.   Preso atto del verbale di pignoramento emesso dall’Ufficio il 10 gennaio 2024, RI 1 vi si è aggravato con ricorso del 16 gennaio 2024. Con ordinanza del 17 gennaio 2024 il presidente di questa Camera ha invitato il ricorrente a formulare in modo preci­so le sue domande entro dieci giorni.

                                  C.   Mediante complemento del 25 gennaio 2024 RI 1 ha chiesto che il pignoramento venga esteso all’intera particella n. __________ RFD __________.

 

                                  D.   Tramite osservazioni del 15 febbraio 2024 l’UE si riconferma nel provvedimento impugnato, dopo aver precisato di aver provvedu­to a un complemento d’informazioni in presenza del debitore il 6 febbraio 2024 (recte: 31 gennaio 2024). Il resistente è invece rimasto silente.

 

                                  E.   Il 22 febbraio 2024 l’insorgente ha presentato una replica spontanea, ove ha posto all’Ufficio una serie di domande sull’esecuzione del pignoramento.

 

                                  F.   Con ordinanza del 28 febbraio 2024 il presidente della Camera ha ordinato la notificazione della replica a PI 1 e all’Uf­­ficio e assegnato loro un termine di dieci giorni per presentare un eventuale allegato di duplica.

 

                                  G.   Mediante duplica del 7 marzo 2024 l’organo esecutivo ha sostanzialmente ribadito le proprie conclusioni, precisando alcuni punti. Lo stesso giorno l’ PA 1 si è legittimata come patrocinatrice di PI 1 e ha chiesto una proroga del termine per presentare la duplica, richiesta che, in mancanza di motivazione, il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile con ordinanza dell’11 marzo 2024. Infine, con nuove osservazioni del 21 marzo 2024 il ricorrente ha contestato le ultime argomentazioni dell’Ufficio.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 10 gennaio 2024 dall’UE, il ricorso inoltrato il 16 gennaio è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), come lo è pure il complemento presentato il 25 gennaio 2024, ovvero entro il termine di dieci giorni assegnato con ordinanza del 17 gennaio.

 

                                   2.   La replica spontanea è fondata su diversi fatti e documenti nuovi (rispetto al ricorso) e contiene richieste istruttorie nuove, intese all’assunzione di ulteriori informazioni dall’escusso ed eventualmente da terzi (v. osservazioni 1, 2, 3 e 5 della replica). Ora, sebbene con la replica spontanea non sia consentito in principio allegare nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid. 2.3), ciò che vale anche nella procedura di ricorso davanti alle autorità di vigilanza cantonali (sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 7.1 con rinvii), fatto salvo il dovere dell’autorità di vigilanza di accertare d’ufficio i fatti pertinenti con la collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR), purché essi siano stati allegati già davanti all’organo esecutivo o risultino dagli atti (sentenza del Tribunale federale 5A_ 405/2017 del 14 novembre 2017), questa Camera ha avuto già modo di stabilire che la situazione è diversa se l’ufficio d’esecu­­zione attua nuovi atti istruttori durante la procedura di ricorso, co­me nella fattispecie con l’interrogatorio dell’escusso del 31 gennaio 2024. Certo, se il loro esito non induce l’ufficio a modificare il provvedimento impugnato, un nuovo ricorso non è possibile. Dei fatti nuovi così accertati e dei nuovi documenti assunti dall’ufficio l’autorità di vigilanza deve però tenere conto d’ufficio. D’altronde, siccome il pignoramento non può considerarsi terminato prima della decisione sul ricorso, l’ufficio rimane tenuto, se del caso a richiesta dell’autorità di vigilanza, a verificare le (nuove) affermazioni dell’escusso qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (sotto, consid. 4.2). In questo senso sono ammissibili nuove richieste d’accertamento formulate dal ricorrente sulla scorta del complemento istruttorio attuato dall’uffi­cio, purché siano idonee a identificare beni dell’escusso non anco­ra accertati o informazioni su atti potenzialmente revocabili (sen­tenza della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019, consid. 2.3/b).

 

                                2.1   Va però ricordato che un pignoramento complementare in sede di ricorso contro il pignoramento di base è possibile solo per beni che già erano del debitore alla scadenza del termine di partecipazione, mentre beni entrati nel suo patrimonio successivamente possono essere oggetto soltanto di un pignoramento successivo alle condizioni dell’art. 115 cpv. 3 LEF. Se il pignoramento di base (o complementare) è tempestivamente contestato con un ricorso, come nella fattispecie, il pignoramento dovrà essere esteso, nella misura necessaria e a prescindere dal tempo trascorso, a tutti i beni del debitore che già esistevano prima della scadenza del termine di partecipazione. Per contro se il pignoramento di base (o complementare) non è contestato, o lo è tardivamente, ai creditori rimane unicamente la via del pignoramento successivo alle condizioni dell’art. 115 cpv. 3 LEF (citata 15.2018.19, consid. 2.4/b e 2.4/c).

 

                                2.2   Nel caso concreto, le nuove misure istruttorie richieste dal ricorrente con la duplica spontanea sono, di principio, ammissibili nella misura in cui si riferiscono a documenti o informazioni assunti dall’UE dopo l’inoltro del ricorso. La loro pertinenza andrà però valutata singolarmente nei rispettivi considerandi (sotto, consid. 4.3 e segg.).

 

                                   3.   Nel ricorso l’insorgente rimprovera anzitutto all’Ufficio di aver pignorato soltanto la quota “A” di comproprietà di ½ della particella n. __________ RFD __________ anziché l’intero fondo, sostenendo che occorre “rendere giustizia al sistema giudiziario Svizzero” e mettere “un freno all’operato del debitore”. Nella replica, egli chiede inoltre di annullare “la comunione dei beni riguardante l’immobile” in questione.

 

                                3.1   L’ufficio di esecuzione è in linea di principio tenuto a pignorare, d’ufficio, tutti i diritti patrimoniali pignorabili (giusta gli art. 92 e 93 LEF) di cui l’escusso pare essere il titolare, purché essi non facciano indiscutibilmente parte del patrimonio di un terzo. Deve pertanto pignorare anche i beni che appartengono solo formalmente a un terzo, qualora sussista il dubbio che l’escusso ne è proprietario, così come nei casi in cui la rivendicazione del terzo sembra fondata su un atto revocabile o sembra abusiva. In particolare l’uf­­ficio deve pignorare i beni che l’escutente o l’escusso indicano come facenti parte del patrimonio di quest’ultimo; in caso di contestazione del terzo, la controversia andrà risolta nella procedura di rivendicazione (art. 106 e segg. LEF). Tuttavia, se la proprietà del terzo è manifesta, specialmente quando questi è proprietario del fondo di cui il procedente chiede il pignoramento, la richiesta di quest’ultimo dev’essere motivata e suffragata da indizi (DTF 132 III 281, consid. 2.2; sentenza della CEF 15.2021.134 del 4 aprile 2022, consid. 7.1 e rinvio).

 

                                3.2   Nel caso in rassegna, emerge dal registro fondiario che la particella n. __________ RFD __________ appartiene per metà a PI 1 (quota di comproprietà “A”) e per l’altra metà alla moglie PI 2 (quota di comproprietà “B”) e che entrambi hanno acquistato la rispettiva quota mediante atto di compravendita del 6 maggio 2009. Ora, il ricorrente non motiva né rende verosimile che la quota di comproprietà “B” del fondo in questione, benché sia formalmente intestata ad PI 2, appartenga in realtà al­l’escusso o che la rivendicazione di proprietà della prima sia fondata su un atto revocabile o sembri abusiva. Stando così le cose, in mancanza d’indicazioni contrarie dell’escutente suffragate da indizi, nella fattispecie l’Ufficio ha agito conformemente alla legge laddove si è attenuto all’iscrizione del registro fondiario per determinare il bene da pignorare, sicché la censura s’avvera infondata.

 

                                3.3   È inoltre irricevibile la domanda ricorsuale contenuta nella replica e volta all’annullamento della “comunione dei beni riguardante l’im­-mobile”. A prescindere dal fatto che il ricorrente pare probabilmen­te intendere chiedere lo scioglimento della comproprietà del fon­do, va ricordato che sono inammissibili senza eccezioni le nuove richieste formulate con la replica, poiché sono per definizione tardive sotto il profilo dell’art. 17 cpv. 2 LEF (citata 15.2018.19, consid. 2.3/a i.f.), fermo restando che la domanda riguarda in realtà una questione di merito che esula dal potere cognitivo di questa Camera, competente a verificare unicamente la conformità dell’o­­perato degli organi d’esecuzione o di fallimento alla legge.

 

                                   4.   Il ricorrente contesta altresì all’UE di non aver proceduto a tutti gli accertamenti necessari a pignorare i beni appartenenti all’escus­­so, facendo valere che quest’ultimo non è stato interrogato sui suoi beni pignorabili, compresi i suoi redditi, né sul regime matrimoniale adottato da lui e sua moglie.

                                         Da parte sua, l’Ufficio spiega nelle osservazioni che, dopo ulterio­re convocazione, ha finalmente potuto interrogare l’escusso il 31 gennaio 2024 e che in quell’occasione PI 1 ha dichiarato di non percepire alcun introito e di essere aiutato finanziariamente da parenti. L’escusso ha altresì precisato che sua moglie possiede la patente di esercente, grazie alla quale consegue un guadagno di circa fr. 1'000.– al mese, appena sufficiente al loro sostentamento, che il saldo dei suoi due conti bancari presso il PI 5 ammonta rispettivamente a fr. 8.25 ed € -28.55, che non vanta crediti verso terzi, che non è più azionista della società PI 4 con sede a __________, siccome ha venduto le sue azioni all’attuale membro del consiglio di amministrazione della stessa, PI 3, che non è proprietario di altri beni immobili in Svizzera, ma unicamente di una quota di comproprietà di ½ di un fondo sito in C__________ (Italia), il quale non produce alcun reddito. L’organo esecutivo rileva infine di aver pure accertato che con istrumento notarile del 9 novembre 2021 i coniugi PI 1 hanno adottato il regime matrimoniale della separazione dei beni.

                                         Nella replica, l’insorgente mette in dubbio le dichiarazioni del debitore, ponendo ulteriori quesiti all’UE. Domanda in particolare se sono stati chiesti all’escusso i documenti relativi alle sue spese indispensabili e gli estratti dei movimenti bancari del 2023 dei suoi conti, se è stato prodotto il contratto di lavoro di sua moglie e se è stato consegnato l’atto notarile relativo al regime della separazio­ne dei beni. Egli rileva inoltre che, malgrado le sue indicazioni, il debitore non ha fatto menzione della sua casa famigliare con terreno annesso a P__________ (Italia) né di essere titolare della società PI 6 e, infine, che la moglie è socia dal 23 novembre 2023 della PI 7.

                                         In duplica, l’Ufficio fa notare di aver già svolto gli accertamenti richiesti da RI 1 in occasione della precedente procedu­ra esecutiva n. __________, conclusasi con il versamento a suo favore di fr. 120'258.70. In quell’ambito, l’UE specifica di aver verificato in particolare che la società PI 6 appartiene alla moglie dell’escusso e che quest’ultimo non percepisce alcun reddito dalla medesima.

                                         Nelle osservazioni del 21 marzo 2024 il ricorrente rileva che PI 1 era proprietario dell’PI 6 e che la moglie ha ottenuto delle quote azionarie verso la fine del 2023. Egli chie­de infine nuovamente se l’Ufficio ha preteso la produzione degli estratti dei conti dell’escusso relativi movimenti bancari 2023 e 2024.

 

                                4.1   Al riguardo va rilevato anzitutto che nonostante nel complemento del ricorso si sia limitato a domandare l’estensione del pignoramento all’intero fondo n. __________ RFD __________, si comprende che il ricorrente intende chiedere che vengano svolte anche ulteriori indagini al fine di pignorare altri beni del debitore, prova ne è ch’egli ha indicato di effettuare verifiche su altri beni che apparterrebbero a lui. Il ricorso può dunque essere esaminato pure alla luce di tale conclusione implicita.

 

                                4.2   In sede di esecuzione del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio d’esecuzione circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61, consid. 2; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere. Nel­l’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sie­vi, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inos­servanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’e­stensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dal­l’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenza della CEF 15.2016.53 del 7 luglio 2017, consid. 2.1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 19 ad art. 91). In vista di eventuali azioni revocatorie dei creditori, l’ufficio può finanche invitare il debitore a fornire informa-zioni sul periodo antecedente il pignoramento, in particolare sul cosiddetto “periodo sospetto” giusta gli art. da 286 a 288 LEF (DTF 135 III 663 consid. 3.2.2; 129 III 239 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale federale 7B.109/2004 del 17 agosto 2004 consid. 4.2 e 7B. 131/2001; citata 15.2018.19, consid. 9).

 

                             4.2.1   Riguardo in concreto alla richiesta dell’atto notarile di adozione del regime matrimoniale della separazione dei beni, basti dire che agli atti ve n’è una copia, che l’insorgente potrà all’occorrenza visiona­re nell’incarto dell’UE. La relativa domanda s’avvera pertanto sen­za oggetto.

 

                             4.2.2   Per quanto attiene invece agli immobili in Italia, compreso quello di P__________, che RI 1 sostiene essere di proprie­tà del debitore, occorre rammentare che i fondi dell’escusso situati all’estero non possono essere pignorati in Svizzera per il principio della territorialità dell’esecuzione forzata (sentenza della CEF 15.2021.28 del 15 ottobre 2021, consid. 2.5 e riferimenti citati). L’Ufficio potrebbe tutt’al più pignorare eventuali crediti per pigioni (citata 15.2018.19, consid. 18.4), ma il ricorrente non ha fornito indizi concreti sull’esistenza di pigioni incassate da PI 1, ragione per cui non si giustifica che l’UE proceda ad altri approfondimenti in proposito.

 

                             4.2.3   Relativamente alle allegazioni sull’PI 6, a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha contestato l’osservazione dell’UE, secondo cui nella procedura esecutiva n. __________, promossa dal­lo stesso RI 1, era emerso che PI 1 non percepiva redditi dalla società in questione, si evince dagli atti che dopo il ricorso l’Ufficio ha svolto altre indagini in merito, ponendo domande puntuali all’escusso con e-mail del 9 febbraio 2024. In risposta, mediante e-mail del 19 febbraio 2024 PI 1 ha dichiarato di aver venduto a PI 3 le azioni della società in questione al prezzo di fr. 55'000.–, che l’acquirente ne ha parzialmente pagato il prezzo mediante compensazione di un suo credito di fr. 33'000.– e versamento di fr. 10'000.–, mentre “avrebbe dovuto versare il saldo CHF 12'000.– entro 15 giorni”.

 

                                         Ora, di fronte a tale dichiarazione, appare lecito chiedersi perché l’Ufficio non ha posto all’escusso domande sul credito di fr. 12'000.– ch’egli vanterebbe nei confronti d’PI 3 né proceduto al suo pignoramento. Per tali ragioni, il ricorso è fondato su tale punto e impone all’organo esecutivo di verificare la possibilità di pignorare il credito in questione, come meglio verrà indicato nel prosieguo (sotto, consid. 5.).

 

                             4.2.4   Relativamente alla domanda di sapere se l’UE ha chiesto i documenti giustificativi delle spese indispensabili dell’escusso e il contratto di lavoro di sua moglie, emerge dagli atti che l’organo esecutivo non ha rinvenuto eccedenze salariali pignorabili del debito­re, motivo per cui non ha preteso da costui la produzione dei documenti in questione. Tuttavia, l’Ufficio è pure rimasto passivo di fronte alle affermazioni del debitore, secondo cui egli non percepisce alcun introito, è aiutato finanziariamente da parenti e sua moglie consegue un salario di fr. 1'000.– al mese, appena sufficiente al loro sostentamento. Ora, davanti a tali dichiarazioni, la cui attendibilità e completezza appaiono perlomeno dubbie, volendo anche considerare solo il minimo d’esistenza di base della coppia di fr. 1'700.–, le spese di riscaldamento, illuminazione e ma­nutenzione della loro “prestigiosa villa” “__________” in cui vivono a __________ nonché i costi di spostamento, l’UE non poteva attenersi acriticamente a farne menzione nel verbale, senza porre ulteriori quesiti all’escusso. Non è invero dato di sapere quali siano i “parenti” dai quali egli riceve aiuti, quale ne sia l’ammontare né per quale motivo (donazione, prestito, remunerazione di servizi, ecc.) li vengono elargiti e sotto quale forma. Anche per questo motivo, l’in­carto va retrocesso all’organo esecutivo affinché completi l’istrut­toria. Solo qualora dalle risposte dell’escusso dovesse evincersi ch’egli percepisce redditi finora non identificati, l’UE dovrà accertare il minimo esistenziale della coppia e approfondire la questio­ne dei redditi della moglie in vista della determinazione di un’e­ventuale quota pignorabile nel senso dell’art. 93 LEF.

 

                             4.2.5   Dalle risposte fornite da PI 1 si fatica a capire come faccia la coppia a mantenersi. Se tale interrogativo dovesse persistere al termine dei nuovi accertamenti, l’UE dovrà assumere dall’escusso o dalla banca gli estratti dettagliati dei movimenti dei suoi conti durante il “periodo sospetto” ai fini dell’azione revocatoria per dolo, che inizia cinque anni prima dell’avvio dell’esecuzione (art. 288 cpv. 1 e 288a n. 3 LEF; sentenza della CEF 15.2017.7 del 7 luglio 2017, consid. 5), avvenuto nel caso concreto il 12 gennaio 2023.

 

                                   5.   Alla luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto va rinviato all’UE affinché proceda a ulteriori complementi e accertamenti atti a determinare l’eventuale pignoramento del credito di fr. 12'000.– vantato dall’escusso nei confronti d’PI 3 (sopra, consid. 4.2.3) e a stabilire chi sono i “parenti” dai quali egli riceve aiuti, quale ne sia l’ammontare, il motivo e la forma (sopra, consid. 4.2.4). A tal uopo, l’organo esecutivo interrogherà nuovamente l’escusso e lo inviterà a fornire i documenti concernenti la vendita delle azioni dell’PI 6 (con­-tratto, estratti conto giustificanti il pagamento del prezzo o ricevute di pagamento, corrispondenza intrattenuta con l’acquirente, ecc.) e procederà al pignoramento del credito di fr. 12'000.– che PI 1 dovesse tuttora vantare nei confronti dell’acquirente oppure della somma (residua) già incassata. Qualora dovesse risultare dai nuovi accertamenti ch’egli percepisce redditi finora non identificati, l’UE dovrà inoltre accertare il minimo esistenziale della coppia e approfondire la questione dei redditi della moglie (sopra, consid. 4.2.4). Infine, se la nuova indagine non dovesse permettere di chiarire come faccia la coppia a mantenersi, l’UE assumerà dall’escusso o dalla banca gli estratti dettagliati dei movimenti dei suoi conti dal gennaio del 2018 (sopra, consid. 4.2.5). Svolte siffatte verifiche, l’Ufficio ne darà atto nel verbale e si determinerà nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1.

 

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile e non è senza oggetto, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, l’incarto è retrocesso al­l’Ufficio d’esecuzione, affinché proceda a ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso del considerando 5.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–     .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.