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Incarto n. |
Lugano 18 ottobre 2024
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 luglio 2024 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dal
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Comune di Chiasso, Chiasso |
procedura che interessa anche la procedente
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PI 5, (rappresentata dall’RA 2, ) |
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa dal Comune di Chiasso nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 3'701.50 oltre ad accessori, l’11 luglio 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
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Debitore |
fr. |
4'000.00 |
consulente in logistica indipendente |
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Totale |
fr. |
4'000.00 |
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Minimo d’esistenza
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Minimo base |
fr. |
1'200.00 |
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Affitto |
fr. |
910.00 |
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Totale |
fr. |
2'110.00 |
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Appurata la pignorabilità del reddito, l’UE ha proceduto al pignoramento dell’importo fisso di fr. 1'890.– al mese, ingiungendo al debitore di versare tale somma a partire dall’11 luglio 2024.
B. Con ricorso del 18 luglio 2024 RI 1 s’aggrava contro siffatto provvedimento, chiedendone la modifica, nel senso di ridurre il reddito netto mensile di fr. 4'000.– computato dall’Ufficio all’entrata di fr. 2'400.– da lui dichiarata, in modo che la quota pignorata corrisponda a fr. 290.–. Egli chiede altresì la concessione dell’effetto sospensivo.
C. Il 19 luglio 2024 l’Ufficio ha chiesto all’escusso di produrre entro il 31 luglio 2024 in particolare “le fatture ed estratti conto comprovanti le entrate derivanti dalla sua attività lucrativa da indipendente”.
D. Mediante ordinanza del 24 luglio 2024 il presidente di questa Camera ha conferito effetto sospensivo al ricorso, limitando il pignoramento alla quota di reddito dell’escusso di fr. 290.– al mese sino a decisione sul ricorso.
E. Tramite osservazioni del 29 agosto 2024 l’Ufficio si è riconfermato nel proprio provvedimento, reputando di aver agito correttamente. Il Comune di Chiasso è invece rimasto silente. Per quanto attiene alla PI 5, l’UE ha spiegato di non averle assegnato il termine per presentare osservazioni, siccome ha ricevuto unicamente l’avviso di partecipazione e avrà l’opportunità di eventualmente determinarsi mediante ricorso quando riceverà il verbale di pignoramento.
F. Il 31 agosto 2024 il ricorrente ha presentato una replica spontanea, ove sostanzialmente ribadisce le proprie conclusioni, prendendo posizione sulle osservazioni dell’organo esecutivo.
G. Con ordinanza del 5 settembre 2024, il presidente della Camera ha impartito ad RI 1 un termine di 20 giorni per produrre la sua contabilità o perlomeno il conto delle entrate e uscite per il 2024, le conferme scritte dei suoi clienti (con la loro firma e l’indicazione del nome e indirizzo) sulle somme a lui versate per prestazioni fornite nei mesi da giugno ad agosto 2024, la sua ultima dichiarazione fiscale, l’ultima decisione fiscale e gli estratti dei suoi conti bancari e postali o, in mancanza di essi, la relativa autodichiarazione.
H. Il 24 settembre 2024 il ricorrente ha risposto che l’unica documentazione in suo possesso è quella che ha già consegnato all’UE nel 2023 e in base alla quale è stata accertata un’entrata mensile di fr. 2'400.– e pignorata una quota di fr. 290.–.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 luglio 2024 dall’UE, il ricorso presentato il 18 luglio 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il ricorrente contesta di percepire fr. 4'000.– al mese dalla sua attività lucrativa, sostenendo di non comprendere la significativa differenza accertata dall’Ufficio rispetto al pignoramento del 2023, allorquando il suo reddito era stato stabilito in fr. 2'400.–. Rileva inoltre di non possedere alcuna formazione specifica e di svolgere “semplici attività di accompagnamento e assistenza per persone che [lo] conoscono, ricevendo compensi non formalizzati da ricevute” (ricorso, pag. 1). Fa pure notare di essere reduce di un ictus, che ha significativamente limitato la sua capacità lavorativa. Ciononostante, spiega di aver sempre provveduto al suo sostentamento senza gravare sulla società. Posto che raggiungerà l’età pensionabile fra meno di tre anni, chiede in conclusione di rivedere il provvedimento adottato dall’Ufficio, permettendogli di mantenere una vita dignitosa con un reddito mensile netto di fr. 2'400.–. Specifica infine di voler continuare a versare all’UE fr. 290.– al mese, come fatto regolarmente negli ultimi 12 mesi.
Da parte sua, l’organo esecutivo osserva di aver stimato il reddito mensile dell’escusso in fr. 4'000.– fondandosi sulla media cantonale degli stipendi dei consulenti in logistica indicata nel sito www.jobs.ch, siccome alla sua richiesta di giustificativi, RI 1 non ha prodotto documentazione contabile, ma unicamente il contratto di locazione e la prova del pagamento delle pigioni. Osserva anche che dopo l’ulteriore sollecito del 19 luglio 2024, il debitore non ha fornito alcun documento sui proventi della sua attività lucrativa indipendente. Considerata la scarsa collaborazione mostrata dall’escusso e l’impossibilità di procedere a ulteriori verifiche ad esempio su suoi eventuali conti correnti, l’UE reputa di aver determinato correttamente il suo minimo esistenziale.
Nella replica spontanea, l’insorgente sostiene di non essere un consulente di logistica e ribadisce che la sua attività lucrativa si limita all’accompagnamento di persone che lo conoscono, assistendole nelle loro faccende personali.
2.1 Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
2.1.1 Per provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente o indipendente (DTF 85 III 38 consid. 1, 86 III 16). In caso di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese connesse all’esercizio dell’attività (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2022.56 del 20 settembre 2022, consid. 2.1.1).
2.1.2 L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Incombe all’escusso collaborare all’accertamento dei fatti. Nella misura delle sue possibilità egli deve allegare i fatti essenziali e indicare i mezzi di prova disponibili in linea di massima già in occasione del pignoramento e non solo davanti all’autorità di vigilanza (DTF 119 III 70 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Vonder Mühll, op. cit., n. 16 ad art. 93). Se anche in sede di ricorso (art. 17 LEF) l’escusso rifiuta di prestare la collaborazione che da lui ci si può ragionevolmente attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4.2). Ove il debitore non tenga una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe alla sua (DTF 112 III 19 consid. 2/c; sentenza del Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4; sentenze della CEF 15.2017.16 citata consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 6/a, 15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; DTF 126 III 89 consid. 3/a; citata 15.2022. 56, consid. 2.1.2 e rinvii).
Fermo restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), ancorché con i temperamenti anzidetti, se rimane nell’incertezza dopo aver proceduto agli accertamenti, può fondarsi sulla regola dell’art. 8 CC per far sopportare alla parte che si prevale di un fatto la mancata prova dello stesso (sentenza del Tribunale federale 5A_253/2015 consid. 4.1; sentenza della CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023, consid. 3.1 i.f.; Cometta/ Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 20a LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 20a LEF; Dieth/Wohl in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 20a LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 39 ad art. 20a LEF).
2.2 Nel caso in rassegna, RI 1 ha dichiarato di lavorare come accompagnatore di conoscenti, che assiste nelle loro mansioni quotidiane dietro una rimunerazione di fr. 2'400.– mensili percepita “a contanti e senza l’emissione di ricevute” (ricorso, pag. 1). Chiamato a comprovare le sue entrate a ben due riprese, il 19 luglio 2024 dall’UE e il 5 settembre 2024 dal presidente di questa Camera, che l’ha pure reso attento al suo obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) e d’indicare tutti i suoi beni, compresi i crediti verso terzi, necessari a un sufficiente pignoramento (art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF), sotto comminatoria delle pene previste dagli art. 163 n. 1 e 323 n. 2 CP (v. ordinanza 5 settembre 2024, pag. 1), egli non vi ha dato seguito, limitandosi a sostenere, in ultima battuta, che l’unica documentazione in suo possesso è quella già recapitata all’UE (v. scritto 24 settembre 2024 del ricorrente). Ora, pure in caso di mancata collaborazione dell’escusso, l’ufficio d’esecuzione non può stabilire arbitrariamente il suo reddito, ma secondo la giurisprudenza appena citata (sopra, consid. 2.1.2), deve stimarlo tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore o, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima. Su ricorso, l’autorità di vigilanza è tenuta a verificare che l’ufficio d’esecuzione abbia adempiuto a tale obbligo (citata 15.2022.56, consid. 2.2).
2.3 Dagli atti emerge che l’UE ha stabilito in fr. 4'000.– il reddito netto dell’escusso, basandosi sulla media cantonale degli stipendi dei consulenti in logistica pubblicata sul sito www.jobs.ch, che all’11 luglio 2024 (data del pignoramento) si attestava a fr. 60'827.– annui lordi. Per quanto attiene alla professione di RI 1, nel verbale interno delle operazioni di pignoramento dell’11 luglio 2024 l’Ufficio ha sostanzialmente riportato quanto già stabilito nel precedente verbale di pignoramento emesso il 29 agosto 2023 per le esecuzioni formanti il gruppo n. 3 (n. __________53, __________06, __________62 e __________63), ove è indicato che il debitore svolge l’attività di “consulente in logistica indipendente”, circostanza ch’egli non aveva contestato. È invero solo con la replica spontanea ch’egli si è lamentato di tale indicazione, sostenendo di non essere “un consulente di logistica” e di occuparsi “unicamente di accompagnare conoscenti nelle loro mansioni quotidiane, per le quali vengo remunerato in contanti e senza l’emissione di ricevute”.
Ora, anche volendo seguire le allegazioni dell’insorgente, che non spiega chiaramente né comprova quale attività lucrativa esercita, secondo le rilevazioni dell’Ufficio federale di statistica (UFAS) sul reddito professionale lordo all’anno degli occupati in Svizzera nel 2023 (v. www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten.assetdetail.32227574.html), i lavoratori indipendenti non qualificati che svolgono la loro attività a tempo pieno e parziale hanno percepito in media in quell’anno un reddito di fr. 57'200.–, risultato che non si discosta molto da quello cui è giunto l’Ufficio. Anzi, tenuto conto della deduzione degli oneri sociali, che per un indipendente corrisponde al massimo al 10% delle sue entrate (v. www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ueberblick/beitraege.html), l’organo esecutivo ha addirittura considerato a favore dell’escusso un provento netto (di fr. 48'000.–) inferiore a quello che avrebbe potuto in realtà computare (ovvero di ca. fr. 54'740.–, pari al 90% di fr. 60'827.– in base alle indicazioni del sito www.jobs.ch, o di fr. 51'480.–, pari al 90% di fr. 57'200.– secondo le statistiche dell’UFAS). Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), l’importo in questione non può tuttavia ora essere modificato a discapito del ricorrente.
2.4 Ciò posto, in mancanza di documentazione contabile, che RI 1 non ha prodotto in fase di pignoramento, l’Ufficio ha giustamente stimato il reddito di quest’ultimo tramite comparazione con attività analoghe alla sua, conformemente a quanto prevede la giurisprudenza (sopra, consid. 2.1.2). Nel risultato, il reddito di fr. 4'000.– stabilito dall’UE s’avvera adeguato anche confrontandolo con le statistiche dell’UFAS per i lavoratori indipendenti non qualificati (sopra, consid. 2.3). In sede di ricorso, l’e-scusso ha avuto ancora l’occasione di dimostrare mediante documenti giustificativi di conseguire un reddito inferiore, vale a dire fr. 2'400.– come dichiarato nel gravame, ma non ha fornito alcuna prova. In tali circostanze, egli deve quindi sopportare le conseguenze dell’omissione (sopra, consid. 2.1.2 i.f.), sicché il provvedimento dell’UE va confermato. Non porta a diversa conclusione neppure l’argomentazione secondo cui in occasione del pignoramento del 2023 l’Ufficio aveva determinato in fr. 2'400.– le entrate del debitore, giacché in quel caso l’organo esecutivo si era attenuto alle mere dichiarazioni dell’escusso, senza procedere agli accertamenti imposti dalla giurisprudenza, come invece ha giustamente fatto in occasione del nuovo pignoramento. Anche sotto questo profilo il ricorso si rivela infondato.
3. Stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno né il ricorso all’escutente PI 5 (art. 9 cpv. 2 LPR), cui non è stato assegnato il termine per presentare osservazioni (v. osservazioni dell’UE, pag. 2).
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.