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Incarto n. |
Lugano 21 maggio 2024
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 gennaio 2024 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 23 gennaio 2024 nelle esecuzioni del gruppo n. 1 promosse nei confronti del ricorrente da
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PI 1, Winterthur (es. n. __________) Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________) (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 2, __________ (es. n. __________) (patrocinato dall’avv. RA 1, __________)
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ritenuto
in fatto: A. A favore dei tre escutenti appena menzionati, il 23 gennaio 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile del salario di RI 1 quale amministratore della PI 3 (in seguito “PI 3”) sulla base del seguente computo:
Redditi
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Debitore |
fr. |
6'155.00 |
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Minimo d’esistenza
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Minimo base |
fr. |
1'700.00 |
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Supplemento figlio |
fr. |
400.00 |
__________ |
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Affitto |
fr. |
1'750.00 |
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Pasti fuori domicilio |
fr. |
211.00 |
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Altri |
fr. |
50.00 |
Vestiario |
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Totale |
fr. |
4'111.00 |
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L’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso l’importo eccedente fr. 4'111.– (indicativamente fr. 2'044.–) con effetto immediato.
B. Con ricorso del 23 gennaio 2024, RI 1 contesta il reddito imputatogli, si duole del mancato computo di diverse spese e fa valere di non essere stato retribuito per sei mesi nel 2022 in seguito a un incidente della circolazione e di trovarsi ora in convalescenza dopo un infarto miocardico, sicché non riceverà lo stipendio neppure in gennaio.
C. Con osservazioni 4 aprile 2024 la PI 2 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di non aver commesso alcun errore.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 23 gennaio 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3. Il ricorrente afferma anzitutto che il suo salario netto sarebbe di fr. 4'357.– e non di fr. 6'155.– come indicato nel provvedimento impugnato. L’UE non avrebbe tenuto conto ch’egli paga tutte le spese della “sua società __________ di Zugo” né del pagamento di una “parte di AVS” di fr. 3'200.–.
3.1 Ora, risulta sì dal verbale delle operazioni di pignoramento del 21 novembre 2023 ch’egli aveva dichiarato uno stipendio mensile di fr. 4'357.10. Non ha però poi prodotto, come indicato nella richiesta di documenti consegnatagli quello stesso giorno, le buste paga degli ultimi tre mesi, l’estratto bancario degli ultimi sei mesi, il contratto di locazione con le prove di pagamento delle ultime tre pigioni, il contratto di assicurazione malati con le prove di pagamento dei premi per tutta la famiglia né la sentenza relativa agli alimenti dovuti al figlio maggiorenne __________ (del 2000), che vive fuori dalla sua economia domestica, con le prove del loro versamento. Il 5 gennaio 2024, il cursore ha pertanto assunto direttamente dalla PostFinance gli estratti dei movimenti dei due conti privati intestati a nome dell’escusso presso tale istituto durante il periodo dal 1° gennaio 2023 al 4 gennaio 2024.
3.2 Dall’estratto del conto __________-6 risultano due accrediti della PI 3, uno del 30 ottobre 2023 di fr. 1'100.– per “spese forfettarie” e un altro del 4 dicembre 2023 di fr. 7'450.– per “stipendio novembre”, mentre sull’altro conto (__________-3) la PI 3 ha bonificato tre “accont[i] stipendi arretrati” di fr. 10'000.– il 20 settembre 2023, di fr. 5'000.– il 26 settembre 2023 e di fr. 10'000.– l’11 ottobre 2023, una somma di fr. 8'000.– il 17 ottobre 2023 per “pagamento fatture di assemblaggio” e una di fr. 7'137.50 l’8 novembre 2023 per “pagamento fattura euro della __________” e un “acconto stipen-dio” di fr. 4'480.– il 15 novembre 2023. Tenuto conto solo degli accrediti per stipendi (ad esclusione quindi di quelli di fr. 1'100.–, fr. 8'000.– e fr. 7'137.50, ancorché l’incasso di fr. 8'000.– potrebbe riferirsi alla remunerazione di una prestazione di assemblaggio da lui effettuata a favore della società) l’UE ha quindi determinato in modo corretto lo stipendio medio dell’escusso durante il secondo semestre del 2023 in fr. 6'155.– (pari a fr. 36'930.– ÷12).
3.2.1 Si tratta di tutta evidenza d’importi netti. Il ricorrente allega invero di pagare tutte le spese della “sua” società PI 3 di Zugo (materiale, spostamenti con l’auto privata, AVS), ma non fornisce alcuna contabilità né giustificativi dei costi professionali da lui assunti, nemmeno del preteso pagamento di fr. 3'200.– per AVS, che non si evince dagli estratti conto agli atti. Ha del resto lui stesso affermato di essere stipendiato e la causale dei bonifici addebitati al conto della PI 3 sono designati come stipendi. L’estratto indica d’altronde almeno un rimborso spese (v. sopra consid. 3.2). Al riguardo il ricorso risulta di conseguenza infondato.
3.2.2 Solo con il ricorso RI 1 ha prodotto un (unico) conteggio salariale per settembre 2023, con la precisazione a mano “per tutti i mesi”. Tale documento non è però idoneo a rimettere in questione il fatto ch’egli ha percepito dalla PI 3 altri salari per importi ben superiori (sopra consid. 3.2). Semmai, l’importo di fr. 4'357.10, apparentemente versato “a contanti”, andrebbe aggiunto a quelli accertati in base agli estratti conto, ciò che aumenterebbe ulteriormente il suo salario. Non è tuttavia necessario indagare oltre a questo stadio della procedura, dal momento che il pignoramento verte comunque sia su tutto quanto ecceda il minimo esistenziale dell’escusso.
4. Il ricorrente allega di non essere stato retribuito per circa sei mei nel 2022 in seguito a un infortunio e di trovarsi ora in convalescenza dopo un infarto miocardico, sicché non riceverà lo stipendio neppure in gennaio (2024).
4.1 Ancora una volta egli non fornisce alcuna prova a sostegno delle sue allegazioni. Comunque sia, l’eventuale carenza di salario nel 2022 è priva di rilievo in questa sede, poiché riguarda un periodo anteriore al pignoramento. Non è neppure un motivo di annullamento della decisione di pignoramento il fatto che la PI 3 potrebbe non versare il salario durante la convalescenza del ricorrente. A parte il fatto che la relazione alla dimissione prodotta dal ricorrente non menziona un’incapacità di lavoro e che, comunque sia, il datore di lavoro è tenuto per legge a pagare per un tempo determinato il salario al lavoratore impedito di lavorare senza sua colpa (art. 324a CO), nel caso in cui la PI 3 dovesse rifiutare od omettere di versare la parte pignorata del salario del ricorrente, l’UE potrà assegnare agli escutenti i crediti salariali pignorati in pagamento o autorizzarli a farli valere a proprio nome, conto e rischio, se necessario in via esecutiva (art. 131 LEF).
4.2 I salari dovuti dalla PI 3 non sembrano d’altronde gli unici redditi del ricorrente. È fatto notorio ch’egli è anche unico socio e gerente dell’PI 4 di __________ ed è stato fino al 29 aprile 2024 gerente della PI 5, pure con sede a __________, per la quale ha ricevuto il 27 luglio 2023 un rimborso d’imposta di fr. 4'935.90 (estratto conto __________-6). Visto che il pignoramento in atto non copre i crediti del primo gruppo (di oltre fr. 90'000.– complessivi), l’UE verificherà se pignorare eventuali redditi di altre società, o perlomeno le sue quote, e se segnalare il ricorrente al procuratore pubblico per i reati d’inosservanza dell’art. 91 LEF (art. 323 n. 2 CP) o se del caso di frode nel pignoramento o diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 163 o 164 CP).
5. Il ricorrente chiede di aggiungere al minimo esistenziale gli alimenti di € 500.– per il figlio __________ e produce a sostegno una dichiarazione dell’11 luglio 2023, con cui la figlia __________ ne attesta il versamento a contanti per “la forma di Handicap” del fratello. Contrariamente a quanto gli era stato chiesto (sopra consid. 3.1), RI 1 non ha prodotto la sentenza – pare di divorzio – che lo obbliga a versare alimenti al figlio maggiorenne (è del 2000). Non ha pertanto comprovato il carattere indispensabile della spesa ai sensi dell’art. 93 LEF, sicché non può essere computata nel suo minimo esistenziale (cfr. sopra consid. 2).
6. Il ricorrente non produce neppure alcuna prova del carattere indispensabile né del pagamento effettivo e regolare dei contributi AVS (che ad ogni modo dovrebbero essere trattenuti e pagati dalla PI 3), dei “precetti [della] moglie di Camorino” e degli “AGE”. Non possono pertanto essere aggiunti al minimo vitale. Il ricorso si avvera di conseguenza integralmente infondato e come tale va respinto.
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; – avv. RA 1, __________, __________, CP __________, Lugano; – PI 1, __________, __________; – Ufficio esazione e condoni, Viale Stefano Franscini 6, Bellinzona.
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.