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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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cancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza presentata il 30 luglio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a
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PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
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nella comunione ereditaria della zia fu PI 2 († 2014) e, implicitamente, della madre PI 11 († 2020), composte, oltreché dell’escusso, anche di
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PI 3, __________ PI 4, __________ (patrocinate dall’avv. PA 3, __________)
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nelle undici esecuzioni dei gruppi n. 8, 9 e 10 promosse nei confronti di PI 1 da |
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PI 8, __________ Comune di PI 7, __________ (rappresentato talvolta dalla RA 2, __________, talaltra dalla propria Esattoria comunale, __________) Confederazione Svizzera, Berna Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 10, __________ (rappresentata dalla RA 3, __________) PI 9, __________ (rappresentata dalla RA 4, __________, e patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
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ritenuto
in fatto: A. PI 2 è deceduta l’11 dicembre 2014. In base a un testamento del 25 giugno 1997, le sono succeduti in comunione ereditaria (CE) i nipoti PI 1, PI 3, poi coniugata __________, e PI 4, poi coniugata __________, tutti figli della sorella PI 11. Quest’ultima è deceduta il 27 dicembre 2020. Poiché il 22 marzo 2021 il vedovo, PI 14, ha rinunciato alla sua eredità, gli unici successori sono i tre figli, sempre in comunione.
B. Nelle undici esecuzioni formanti i gruppi n. 8 (quattro), 9 (tre) e 10 (quattro), promosse dal 2022 al 2023 nei confronti di PI 1 per fr. 756'005.35 (all’8 ottobre 2024), il 29 agosto 2023, l’11 gennaio e il 28 maggio 2024 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria della zia e, mediante i due ultimi provvedimenti, anche la quota del reddito dell’escusso eccedente il suo minimo vitale.
In tutti i verbali di pignoramento, quali beni appartenenti alla comunione l’UE ha indicato le due quote di comproprietà di 15⁄36 e 21⁄36 del fondo n. __________6 RFD __________, il fondo n. __________5 RFD __________ e i fondi n. __________2 e __________3 RFD __________-__________. Ha precisato che la CE è composta dell’escusso e delle due sorelle per quanto concerne i fondi n. __________6 e __________3, e inoltre della defunta madre per quanto concerne i fondi n. __________5 e __________2. Fissata l’interessenza dell’escusso in ⅓ nella comunione con tre membri e in 1⁄6 in quella con quattro membri, ne ha stabilito il “valore di stima ufficiale” in complessivi fr. 269'828.23 (rispettivamente fr. 198'469.05, 58'567.84, 6'824.– e 5'967.34), precisando che sul primo immobile grava una cartella ipotecaria (CI) registrale di fr. 460'000.– e sul secondo ne gravano tre, sempre di fr. 460'000.– in totale.
C. Poiché i creditori di PI 1 avevano chiesto la realizzazione della sua quota ereditaria, l’Ufficio li ha convocati, insieme alle sorelle, a un’udienza da tenersi il 20 marzo 2024 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41). Con lettera del 6 marzo 2024, la PI 10 ha preannunciato la propria assenza e, quale modo di realizzazione dell’interessenza, ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria. In occasione dell’udienza, nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, giacché erano presenti unicamente gli eredi, il Comune di PI 7 e la PI 9. Gli eredi hanno chiesto tempo fino alla fine di aprile 2024 per la “preparazione di una proposta, documentando il tutto (perizia e l’ammontare ipotecario attuale)”, incontrando l’accordo dei creditori presenti.
D. Con lettera del 30 aprile 2024, l’escusso ha informato l’UE e i creditori che la CE aveva potuto “accertare” che il valore del fondo __________6 è di fr. 2'000'000.–, leggermente inferiore a quello risultante da una perizia del 2014, in cui era quantificato in fr. 2'250'000.–, quello del fondo n. __________5 di fr. 1'000'000.–, anch’esso leggermente inferiore a quello stabilito in una perizia del 2014, in cui era quantificato in fr. 1'150'000.–, quello del fondo n. __________2 di fr. 40'000.– e quello del fondo n. __________3 di fr. 20'000.–. Ha rilevato che la propria interessenza ammonta dunque pressappoco a fr. 450'000.–. Ha pertanto proposto agli escutenti di riconoscere l’intero credito (di complessivi fr. 7'124.85) ai tre di loro che “non sono in grado di accettare una riduzione del capitale preteso” (Canton Ticino, PI 8 e Confederazione Svizzera) e di versare il 60% dell’importo del credito dei tre altri escutenti dietro cessione di ogni loro titolo di credito nei suoi confronti, vincolando i pagamenti a tutta una serie di atti, tra cui la sottoscrizione di atti di divisione ereditaria. Ne è seguita una trattativa tra gli eredi e la (sola) PI 9, conclusasi però con esito negativo.
E. A richiesta dell’UE del 18 luglio 2024, PI 1 ha trasmesso le perizie, da cui risulta che il fondo n. __________6 vale(va) fr. 2'800'000.– (la perizia risale però al 2013) e il fondo n. __________5 fr. 1'150'000.–.
F. Il 31 luglio 2024, l’Ufficio ha assegnato a tutti gl’interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria.
G. Il 23 agosto 2024, l’UE ha chiesto alle sorelle dell’escusso d’informarlo circa l’aggravio ipotecario effettivo dei fondi n. __________6 e __________5. Dagli estratti conto prodotti, risulta che alla fine del 2023 l’aggravio per il primo fondo era di fr. 369'138.88 e quello per il secondo di fr. 302'025.–, interessi compresi (rispettivamente di fr. 1'138.88 e fr. 8'275.–).
H. Con istanza del 30 luglio 2024, ma pervenuta a questa Camera il 2 settembre, l’Ufficio le ha chiesto di determinare il modo di realizzazione della quota ereditaria pignorata. Ha ribadito gli elementi dell’asse ereditario, di cui ha quantificato il valore, sempre di “stima ufficiale”, in complessivi fr. 1'839'230.– (fr. 1'428'__________6] + fr. 351'407.– [fondo n. __________5] + fr. 40'944.– [fondo n. __________2] + fr. 17'902.– [fondo n. __________3]), indicando in fr. 661'750.– in totale (ossia fr. 368'000.– + fr. 293'750.–) l’aggravio dovuto, rispettivamente, alla CI gravante sul primo immobile e alle tre gravanti sul secondo. Ha precisato che la CE fu PI 2 è composta (unicamente) di PI 1, PI 3 e PI 4. Fissata l’interessenza dell’escusso in ⅓ nella comunione (a prescindere dal fondo), ne ha stimato il valore in fr. 613'076.64 globali (fr. 476'325.67 [primo immobile] + fr. 117'135.67 [secondo] + fr. 13'648.– [terzo] + fr. 5'967.30 [quarto]).
Considerando
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 10, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’even-tuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2024.38 del 4 ottobre 2024, consid. 1).
2. Occorre anzitutto determinare se il valore della quota successoria dell’escusso è sufficientemente determinato e in che rapporto sta con l’importo totale dei suoi debiti per i quali la quota dev’essere realizzata (sopra consid. 1).
2.1 Nei verbali di pignoramento e nell’istanza, l’UE ha indicato che della sostanza ereditaria di PI 2 fanno parte i fondi n. __________6 RFD __________, n. __________5 RFD __________ e n. __________2 e __________3 RFD __________ – __________. Poiché nessuno l’ha contestata, l’indicazione è da ritenersi corretta, perlomeno da un punto di vista economico (citata 15.2024.38 consid. 3.2, come pure sentenze 15.2023.66 del 15 dicembre 2023 consid. 3 e 15.2023.2 del 4 maggio 2023, consid. 2]); dal punto di vista giuridico, essa merita però una precisazione.
2.1.1 Tra il decesso di PI 2 e quello di PI 11, quest’ultima è stata comproprietaria di una quota (B) di 21⁄36 sul fondo n. __________6, mentre i tre figli sono stati proprietari in comune della restante quota (A) di 15⁄36. Alla morte della madre, avvenuta il 27 dicembre 2020, i figli sono diventati proprietari in comune anche della quota B, prima con il padre e dal 22 marzo 2021 senza di lui in seguito alla sua rinuncia all’eredità della moglie. Da quel momento, economicamente, esiste una sola comunione ereditaria, giacché il fondo è uno solo; giuridicamente, invece, esistono due comunioni, giacché vertono su due beni diversi (quote di comproprietà A e B). Ciò posto, poiché tutti i pignoramenti dell’interessenza sono avvenuti dopo tale “consolidamento” (il primo, per esempio, il 29 agosto 2023), si deve ritenere che l’Ufficio abbia sempre pignorato entrambe le interessenze, sia quella nella CE della zia, sia quella nella CE della madre, ancorché nei verbali di pignoramento abbia indicato solo la prima. Nell’istanza, tuttavia, l’UE non ha più fatto menzione della quota della madre e ha scritto che l’ammontare di quella dell’escusso ammonta a ⅓, ma sull’intero fondo n. __________6. In assenza di contestazioni degli interessati, si può ritenere che il pignoramento verta, implicitamente, anche sui diritti dell’escusso nella CE fu PI 11.
2.1.2 Un discorso analogo vale per i fondi n. __________5 e __________2. Alla morte della madre, i figli sono diventati proprietari in comune anche delle quote di lei. Anche in questo caso, per i motivi anzidetti, si deve ritenere che l’UE abbia pignorato, implicitamente, anche l’interessenza dell’escusso nell’eredità della madre, stabilita nell’istanza in ⅓.
2.2 Nei verbali di pignoramento, l’UE ha stabilito l’interessenza dell’escusso in ⅓ nella comunione con tre membri (comproprietaria, in comune, di una quota del fondo n. __________6 e proprietaria in comune dell’intero n. __________3) e in 1⁄6 in quella con quattro membri (proprietaria in comune degl’interi fondi n. __________5 e __________2); nei verbali, ha invece fissato la quota ereditaria in ⅓ a prescindere dal fondo. La seconda frazione, da un punto di vista economico (sopra consid. 2.1), è quella corretta. Per quanto noto alla Camera, infatti, il testamento del 25 giugno 1997 di PI 2 attribuisce i suoi beni ai nipoti senza fissare frazioni e non esistono disposizioni mortis causa della madre, alla cui eredità il vedovo ha rinunciato. Ciò posto, in una CE come nell’altra, i figli hanno ereditato nella misura prevista dalla legge, in parti uguali (art. 457 cpv. 2 CC), ovvero ⅓ ciascuno.
2.3 Nei verbali di pignoramento, l’UE ha quantificato il valore dell’interessenza di PI 1 in complessivi fr. 269'828.23, precisando che l’aggravio ipotecario totale è di fr. 920'000.–. Nell’istanza, esso ha invece quantificato, dapprima, il valore dei fondi in fr. 1'839'230.– in totale, quindi, quello dell’interessenza dell’escusso in fr. 613'076.64 globali, sempre ricordando l’esistenza delle CI, però con un importo complessivo di fr. 661'750.–.
2.3.1 Orbene, fatta eccezione per l’aggravio totale, che risulta dagli estratti conto agli atti, le indicazioni dei verbali sono manifestamente errate o, perlomeno, ambigue (non si capisce infatti se il valore dell’interessenza tenga già conto, oppure no delle cartelle ipotecarie), mentre le indicazioni dell’istanza sono errate, poiché coincidono con le valutazioni ufficiali (o fiscali), notoriamente anche di molto inferiori a quelle venali (o di realizzazione) e non tengono conto delle perizie, pure agli atti, relative ai fondi n. __________6 e __________5. Per la sua valutazione, la Camera si fonderà su un valore dei fondi delle due CE di fr. 3'347'096.– totali, pari al valore di stima peritale dei fondi n. __________6 di fr. 2'800'000.– e n. __________5 di fr. 1'150'000.–, più il valore di stima ufficiale – e dell’UE – dei fondi n. __________2 di fr. 40'944.– e n. __________3 di fr. 17'902.–, dedotto l’importo globale dell’onere ipotecario, di fr. 661'750.–, di cui ⅓ (fr. 1'115'698.65) spetta all’escusso.
2.3.2 Ne segue che il valore delle interessenze da realizzare supera ampiamente l’importo totale dei crediti per cui ne è stato ottenuto il pignoramento, di fr. 756'005.35, sicché con la licitazione delle quote si rischierebbe una vendita a vil prezzo. Va dunque preferito l’altro modo di realizzazione previsto dall’art. 10 ODiC, ovvero lo scioglimento delle comunioni ereditarie (sopra consid. 1). La soluzione alternativa dell’assegnazione delle quote ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore delle interessenze, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC – nel Ticino è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC) – di procedere in modo da ottenere lo scioglimento delle comunioni e la liquidazione dei patrimoni comuni (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; sotto consid. 2.5; citata 15.2024.38 consid. 3.3.2 e sentenza 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c).
È comunque fatta salva la possibilità per le sorelle dell’escusso (e per eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento delle successioni pagando i crediti per i quali le quote di PI 1 sono state pignorate oppure formulando un’offerta di vendita delle quote a trattative private che possa trovare l’adesione di tutti i creditori pignoranti e dell’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).
2.4 Incomberà quindi all’ufficiale delle esecuzioni, sotto la vigilanza di questa Camera, intervenire, in rappresentanza dell’escusso e nel suo interesse, così come in quello dei suoi creditori, in modo da ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie della madre e della zia, e la divisione dei patrimoni comuni, chiedendo, qualora le coeredi dovessero opporvisi, la divisione delle successioni alla competente autorità giudiziaria (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC; citata 15.2024.38 consid. 3.4).
2.5 In linea di massima, le spese connesse con la procedura di scioglimento delle comunioni ereditarie e di divisione dei patrimoni comuni, limitatamente a quanto attiene alla rappresentanza dell’escusso e alla prestazione degli anticipi a carico di lui, devono essere anticipate dai creditori, pena la vendita agl’incanti pubblici dei diritti in comunione pignorati (art. 10 cpv. 4 ODiC), tranne se il valore di stima del patrimonio comune permette di ritenere che la quota spettante all’escusso coprirà le spese della divisione a suo carico e una parte rilevante delle pretese degli escutenti, ipotesi in cui l’autorità di vigilanza può statuire quale conseguenza della mancata anticipazione delle spese la rinuncia alla realizzazione dei diritti in comunione pignorati (citata 15.2024.38 consid. 3.5).
Nel caso in esame, le spese di un’eventuale procedura giudiziaria di scioglimento e le pretese dei creditori appaiono coperte dal valore degli attivi successori e il rischio di una vendita della quota dell’escusso a vil prezzo risulta elevato (sopra consid. 2.3), sicché non si giustifica di prevedere la conseguenza dell’art. 10 cpv. 4 ODiC già nell’odierna decisione, anche perché non è dato di sapere se le sorelle dell’escusso si oppongono alla divisione; viste le trattative già intercorse, parrebbe, anzi, che vi sia interesse alla divisione. L’Ufficiale potrà sempre interpellare la Camera al riguardo ove la questione dovesse effettivamente porsi in futuro.
3. Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) in cui almeno un creditore ha presentato la domanda di realizzazione, e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che partecipano al pignoramento delle interessenze.
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficiale delle esecuzioni, in qualità di autorità giusta l’art. 609 CC, d’intervenire, in rappresentanza di PI 1 e dei suoi creditori, in modo da ottenere lo scioglimento delle comunioni ereditarie fu PI 11 e fu PI 2, e la divisione dei patrimoni comuni, consegnando poi all’Ufficio d’esecuzione quanto ottenuto per conto di PI 1.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, e, per il suo tramite, a tutti gl’interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.